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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 agosto 2026

Cassazione n. 24415/2026

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71L21F839G) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diBergamo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026RILEVATO CHE:− la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Tribunale di Bergamo ildecreto ingiuntivo n. 2288 del 4 settembre 2024, contenente condannadi [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 200.000,00,oltre a interessi e spese, sulla base di una scrittura privata del 7 maggio2024, qualificata come riconoscimento di debito relativo a corrispettiviper lavorazioni edili eseguite nell’ambito di rapporti di subappalto;− la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], deducendo in via preliminare l’incompetenza territoriale delgiudice adito: sosteneva che i rapporti intercorsi tra le parti trovavanofondamento in un accordo quadro di subappalto del 31 luglio 2023contenente una clausola di foro esclusivo in favore del Tribunale di Paviae chiedeva conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo e ladeclaratoria della competenza del Tribunale pavese;− [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi nel giudizio di opposizione,eccepiva l’infondatezza della prospettazione avversaria: affermava che ilcredito azionato derivava non dall’accordo quadro, bensì dalla successivascrittura privata del 7 maggio 2024, contenente il riconoscimentodell’esposizione debitoria e l’impegno al relativo pagamento; inoltredisconosceva la sottoscrizione apposta in calce all’accordo quadroinvocato dall’opponente;− con ordinanza depositata l’8 agosto 2025, il Tribunale di Bergamorigettava l’eccezione di incompetenza territoriale e respingeva anchel’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decretoingiuntivo; il giudice riteneva che il credito azionato in via monitoriatrovasse fondamento in un negozio giuridico unilaterale autonomo,costituito dalla dichiarazione del 7 maggio 2024, contenente sia ilriconoscimento dell’esposizione debitoria, sia l’impegnoall’adempimento, e che tale atto non contenesse alcuna clausoladerogatoria della competenza territoriale; per tali ragioni escludevaNumero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026l’applicabilità della clausola di foro convenzionale contenuta nell’accordoquadro; la causa veniva quindi rinviata per la prosecuzione degliincombenti istruttori ex art. 183 c.p.c. all’udienza del 27 gennaio 2026;− opinando che tale ordinanza avesse natura decisoria sullaquestione di competenza, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso perregolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.,chiedendo la declaratoria della competenza del Tribunale di Pavia;− [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva con memoria ex art. 47, comma5, c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso; ribadiva, tra l’altro, ildisconoscimento della sottoscrizione dell’accordo quadro, l’assenza diistanze di verificazione, la natura meramente programmatica delpredetto accordo e l’autonomia negoziale della scrittura del 7 maggio2024, ritenuta unica fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio esufficiente a radicare la competenza del Tribunale di Bergamo;− il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento delregolamento di competenza e per la designazione del Tribunale di Paviaquale giudice competente; ad avviso del Pubblico Ministero, l’ordinanzaimpugnata presenta carattere decisorio e definitivo sulla questione dicompetenza e la controversia è riconducibile all’ambito applicativo dellaclausola di foro esclusivo contenuta nell’accordo quadro di subappalto del31 luglio 2023;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− la ricorrente depositava un’ulteriore memoria in data 7/7/2026;− all’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente va dichiarata inammissibile la memoria - nonprevista dal rito e non autorizzata - depositata dalla ricorrente il giornoprima dell’adunanza in camera di consiglio;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026− in quanto basate su documenti e argomentazioni inammissibiliintrodotti con la predetta memoria, sono altrettanto inammissibili leeccezioni ivi formulate dalla ricorrente e riguardanti la validità delleprocure conferite al difensore della controricorrente;− è superfluo illustrare i motivi della ricorrente perché il propostoregolamento di competenza è inammissibile;− secondo un consolidato orientamento di legittimità, «Anche dopol’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n.69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi,ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudiceadito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondenteeccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione delgiudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamentoex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causain decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integraliconclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo estatuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettivainequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazionea risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (Cass.Sez.

U., 29/09/2014, n. 20449, Rv. 631956-01);− come più volte ribadito dalle successive pronunce di questa Corte- in presenza di un provvedimento che, nel respingere l’eccezione diincompetenza, dispone la prosecuzione del giudizio adottato, ma senzarimettere la causa in decisione, né invitare previamente le parti aprecisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - ilregolamento di competenza è ammissibile soltanto se il giudice di meritoha affermato la propria competenza «in termini di assoluta e oggettivainequivocità ed incontrovertibilità», posto che il provvedimento assume,in tale ipotesi, natura decisoria sulla questione di competenza;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026− la recente decisione di Cass. Sez. 3, 13/06/2025, n. 15818,chiarisce quali sono i requisiti dei «termini inequivoci e incontrovertibili»con cui si deve esprimere il giudice per reputare ammissibile ilregolamento: «l’ipotesi cui alludono le Sezioni Unite, come fa manifestol’uso delle parole “inequivocità” ed “incontrovertibilità”, è relativa allamanifestazione da parte del giudice dell’una e dell’altra, con espressioniche debbano rivelare tale duplice intentio.

Questo accade: a) quando ilgiudice afferma espressamente che il suo giudizio sulla questione dicompetenza è definitivo ed incontrovertibile; b) quando lo fa senzanemmeno interrogarsi sulle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, maappunto usando espressioni che facciano comprendere quelladefinitività; c) oppure quando lo fa comunque, sostenendo di noncondividere l’insegnamento suddetto circa la necessità dell’invito allaprecisazione delle conclusioni; al di fuori di queste ipotesi, la decisionesulla competenza è oggettivamente interlocutoria e non è ammissibile ilregolamento»;− nella fattispecie in esame, manca nell'ordinanza qualsiasiaffermazione idonea a manifestare la volontà del giudice di risolveredefinitivamente la questione; peraltro, il Tribunale non avevapreviamente rimesso la causa in decisione, né invitato le parti a precisarele conclusioni; nemmeno il rigetto dell’eccezione contenuto neldispositivo è di per sé univoco, perché l’ordinanza è stata adottata alloscopo di provvedere sull’istanza ex art. 649 c.p.c., rispetto alla quale èpreliminare un vaglio sulla competenza del giudice adito col ricorso;− in altre parole, l’ordinanza impugnata, lungi dal definire laquestione di competenza con efficacia decisoria, si inserisce nell'ambitodella gestione dell’istruzione della causa e della delibazione dell’istanzaex art. 649 c.p.c., risultando perciò priva dell'attitudine a costituireoggetto di regolamento necessario;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026− in conclusione, il regolamento va dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata neldispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il regolamento;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
71L21F839G) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diBergamo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026RILEVATO CHE:− la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Tribunale di Bergamo ildecreto ingiuntivo n. 2288 del 4 settembre 2024, contenente condannadi [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 200.000,00,oltre a interessi e spese, sulla base di una scrittura privata del 7 maggio2024, qualificata come riconoscimento di debito relativo a corrispettiviper lavorazioni edili eseguite nell’ambito di rapporti di subappalto;− la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], deducendo in via preliminare l’incompetenza territoriale delgiudice adito: sosteneva che i rapporti intercorsi tra le parti trovavanofondamento in un accordo quadro di subappalto del 31 luglio 2023contenente una clausola di foro esclusivo in favore del Tribunale di Paviae chiedeva conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo e ladeclaratoria della competenza del Tribunale pavese;− [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi nel giudizio di opposizione,eccepiva l’infondatezza della prospettazione avversaria: affermava che ilcredito azionato derivava non dall’accordo quadro, bensì dalla successivascrittura privata del 7 maggio 2024, contenente il riconoscimentodell’esposizione debitoria e l’impegno al relativo pagamento; inoltredisconosceva la sottoscrizione apposta in calce all’accordo quadroinvocato dall’opponente;− con ordinanza depositata l’8 agosto 2025, il Tribunale di Bergamorigettava l’eccezione di incompetenza territoriale e respingeva anchel’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decretoingiuntivo; il giudice riteneva che il credito azionato in via monitoriatrovasse fondamento in un negozio giuridico unilaterale autonomo,costituito dalla dichiarazione del 7 maggio 2024, contenente sia ilriconoscimento dell’esposizione debitoria, sia l’impegnoall’adempimento, e che tale atto non contenesse alcuna clausoladerogatoria della competenza territoriale; per tali ragioni escludevaNumero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026l’applicabilità della clausola di foro convenzionale contenuta nell’accordoquadro; la causa veniva quindi rinviata per la prosecuzione degliincombenti istruttori ex art. 183 c.p.c. all’udienza del 27 gennaio 2026;− opinando che tale ordinanza avesse natura decisoria sullaquestione di competenza, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso perregolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.,chiedendo la declaratoria della competenza del Tribunale di Pavia;− [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva con memoria ex art. 47, comma5, c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso; ribadiva, tra l’altro, ildisconoscimento della sottoscrizione dell’accordo quadro, l’assenza diistanze di verificazione, la natura meramente programmatica delpredetto accordo e l’autonomia negoziale della scrittura del 7 maggio2024, ritenuta unica fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio esufficiente a radicare la competenza del Tribunale di Bergamo;− il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento delregolamento di competenza e per la designazione del Tribunale di Paviaquale giudice competente; ad avviso del Pubblico Ministero, l’ordinanzaimpugnata presenta carattere decisorio e definitivo sulla questione dicompetenza e la controversia è riconducibile all’ambito applicativo dellaclausola di foro esclusivo contenuta nell’accordo quadro di subappalto del31 luglio 2023;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− la ricorrente depositava un’ulteriore memoria in data 7/7/2026;− all’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente va dichiarata inammissibile la memoria - nonprevista dal rito e non autorizzata - depositata dalla ricorrente il giornoprima dell’adunanza in camera di consiglio;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026− in quanto basate su documenti e argomentazioni inammissibiliintrodotti con la predetta memoria, sono altrettanto inammissibili leeccezioni ivi formulate dalla ricorrente e riguardanti la validità delleprocure conferite al difensore della controricorrente;− è superfluo illustrare i motivi della ricorrente perché il propostoregolamento di competenza è inammissibile;− secondo un consolidato orientamento di legittimità, «Anche dopol’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n.69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi,ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudiceadito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondenteeccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione delgiudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamentoex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causain decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integraliconclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo estatuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettivainequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazionea risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (Cass.Sez. U., 29/09/2014, n. 20449, Rv. 631956-01);− come più volte ribadito dalle successive pronunce di questa Corte- in presenza di un provvedimento che, nel respingere l’eccezione diincompetenza, dispone la prosecuzione del giudizio adottato, ma senzarimettere la causa in decisione, né invitare previamente le parti aprecisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - ilregolamento di competenza è ammissibile soltanto se il giudice di meritoha affermato la propria competenza «in termini di assoluta e oggettivainequivocità ed incontrovertibilità», posto che il provvedimento assume,in tale ipotesi, natura decisoria sulla questione di competenza;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026− la recente decisione di Cass. Sez. 3, 13/06/2025, n. 15818,chiarisce quali sono i requisiti dei «termini inequivoci e incontrovertibili»con cui si deve esprimere il giudice per reputare ammissibile ilregolamento: «l’ipotesi cui alludono le Sezioni Unite, come fa manifestol’uso delle parole “inequivocità” ed “incontrovertibilità”, è relativa allamanifestazione da parte del giudice dell’una e dell’altra, con espressioniche debbano rivelare tale duplice intentio. Questo accade: a) quando ilgiudice afferma espressamente che il suo giudizio sulla questione dicompetenza è definitivo ed incontrovertibile; b) quando lo fa senzanemmeno interrogarsi sulle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, maappunto usando espressioni che facciano comprendere quelladefinitività; c) oppure quando lo fa comunque, sostenendo di noncondividere l’insegnamento suddetto circa la necessità dell’invito allaprecisazione delle conclusioni; al di fuori di queste ipotesi, la decisionesulla competenza è oggettivamente interlocutoria e non è ammissibile ilregolamento»;− nella fattispecie in esame, manca nell'ordinanza qualsiasiaffermazione idonea a manifestare la volontà del giudice di risolveredefinitivamente la questione; peraltro, il Tribunale non avevapreviamente rimesso la causa in decisione, né invitato le parti a precisarele conclusioni; nemmeno il rigetto dell’eccezione contenuto neldispositivo è di per sé univoco, perché l’ordinanza è stata adottata alloscopo di provvedere sull’istanza ex art. 649 c.p.c., rispetto alla quale èpreliminare un vaglio sulla competenza del giudice adito col ricorso;− in altre parole, l’ordinanza impugnata, lungi dal definire laquestione di competenza con efficacia decisoria, si inserisce nell'ambitodella gestione dell’istruzione della causa e della delibazione dell’istanzaex art. 649 c.p.c., risultando perciò priva dell'attitudine a costituireoggetto di regolamento necessario;Numero registro generale 18775/2025Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 24415/2026Data pubblicazione 03/08/2026− in conclusione, il regolamento va dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata neldispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il regolamento;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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