CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori non essendo stata provata l'assunzione di una terapia farmacologica tale da comportare che l'imputato non avesse udito il campanello al momento del controllo ( pagg. 3-4 della sentenza della Corte d'Appello di Torino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ielle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/