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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1980

Cassazione n. 08885/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1980 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 28 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 21 settembre 2017 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità della condotta, sull'assenza di ragioni giustificative apprezzabili e sui precedenti penali dell'imputato (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1980 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 28 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 21 settembre 2017 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità della condotta, sull'assenza di ragioni giustificative apprezzabili e sui precedenti penali dell'imputato (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dic
Sentenza Cassazione n. 08885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris