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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40573/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto il ricorso inammissibile; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Eril, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello del Pm ed in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che - per quanto qui rileva- aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 1)- art 588, commi 1 e 2 cod.pen.- e 3) - artt. 110 cod.pen. e 6-bis I 401/1989- e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, dichiarava il predetto responsabile anche del reato di cui al capo 2)- artt. 81 cpv, 110,582, 585 cod.pen - e rideterminava la pena in anni tre di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 588 cod.pen.

Argomenta che la motivazione della sentenza della Corte di appello era scarna e riproduceva, per lo più, passaggi della motivazione del Giudice per le indagini preliminari; inoltre, si confondeva il piano dell'accertamento del fatto con la riconducibilità di questo al Piovella e la risposta alle questioni sollevate con riferimento alla assenza degli estremi di una partecipazione penalmente rilevante del predetto era consistita in argomentazioni apparenti, carenti ed illogiche; la partecipazione del Piovella alla rissa era stata considerata come circostanza acquisita, ma era emerso unicamente che il predetto gestiva le coreografie della tifoseria allo stadio mentre, oltre il dato della mera presenza fisica sul luogo del fatto, non vi era prova che egli avesse avuto un quale-che ruolo nella rissa e nel lancio di materiale pericoloso; le risultanze istruttorie dimostravano, invece, che il Piovella fosse estraneo alla rissa, in quanto era stato l'unico a notare l'investimento di Belardinelli, che era rimasto ucciso nella rissa, proprio perché non coinvolto nello scontro; inoltre, era pure emersa la circostanza significativa che il Piovella non aveva riportato lesioni personali.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 6-bis I.n. 401/1989.

Argomenta che non esisteva alcuna prova, nemmeno indiziaria, circa il lancio da parte del Piovella di oggetti o che lo stesso fosse in possesso di un bastone o di altro strumento atto ad offendere né che l'avesse lanciato o usato in qualche modo; non poteva, quindi, giungersi ad un giudizio di responsabilità nel reato di cui all'art. 6-bis I 401/1989 neppure a titolo di concorso morale ex art. 110 cod.pen.; inoltre, essendo identico il fatto storico oggetto delle imputazioni per il reato di cui all'ad 6-bis I 401/1989 e per quello di cui all'art. 588 cod.pen. si configurava un concorso apparente di norme ed il reato di rissa aggravata assorbiva il reato di lancio di materiale pericolo aggravato, in ragione del suo maggiore disvalore; la Corte territoriale nell'escludere l'assorbimento aveva dato erroneamente rilievo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle norme in questione.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 110,116 e 582 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto il Piovella responsabile del reato di lesioni, in assenza di prova di un suo contributo alla condotta altrui, ma in base alla mera presenza fisica sul luogo del fatto.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod.pen.

Si lamenta che con i motivi di appello si era censurata l'entità della pena base ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'intero trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice in quanto gratuitamente afflittivo; la pena determinata dai Giudici di appello era ancora più punitiva e sproporzionata, in quanto lo stesso danno alla persona era stato considerato come circostanza aggravante per i reati di cui ai capi 1) e 3) e fattispecie autonoma per il reato di cui al capo 2); i Giudici di appello, inoltre, avevano richiamato le argomentazioni del Tribunale, sezione misure di prevenzione, esposte nel decreto del 28.2.2019 con motivazione contraddittoria; le circostanze attenuanti generiche erano state denegate sulla base delle conseguenze per l'incolumità delle persone, già considerate per la determinazione della pena base, e senza considerare il contributo all'attività investigativa fornito dal Piovella ed il lungo percorso riabilitativo interiore del predetto; ancora, non erano stati motivati i singoli aumenti di pena disposti per la circostanza aggravante del reato di cui all'art. 6 bis I 401/1989 e per la continuazione con il delitto di rissa aggravata., tutti aumenti gratuitamente afflittivi; infine, la durata della sanzione accessoria di cui al settimo comma dell'art. 5 I 401/1989, censurata con l'atto di appello, non era sorretta da adeguata motivazione ma da una mera clausola di stile.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale, nel richiamare e confermare l'affermazione di responsabilità del Giudice per le indagini preliminari, ha evidenziato che le risultanze istruttorie del rito prescelto, basate non solo sulla circostanza della presenza del Piovella sul luogo dei fatti, comprovavano il pieno coinvolgimento dello stesso nella rissa contestata (in data 26.12.2018, un'ora prima della partita Inter-Napoli, circa cento ultras interisti e membri di tifoserie con loro gemellate, travisati e armati di bastoni, spranghe, fumogeni e altri strumenti atti ad offendere si scontravano violentemente con i tifosi del Napoli diretti allo stadio Meazza per assistere alla predetta partita, i quali, armati di aste e cinture e coltelli aggredivano a loro volta í tifosi dell'Inter ed intrattenevano con loro un combattimento).

In particolare, rilevavanot a tal fine le dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che davano atto di come il Piovella, in ragione del ruolo verticistico all'interno della tifoseria interista, era stato presente non solo nella fase dello scontro violento tra le avverse tifoserie ma anche nella fase preparatoria della vicenda - all'esito della quale, dopo la distribuzione degli oggetti atti ad offendere, i tifosi interistí ed i membri delle tifoserie gemellate, avevano attesoi l'arrivo dei tifosi napoletani nel luogo prestabilito ed avevano, poi, sferrato l'attacco in base ad un segnale stabilito nonchè le dichiarazioni di contenuto confessori e dello stesso Piovella, che aveva ammesso la sua partecipazione agli scontri con i tifosi del Napoli.

La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità, nonchè, in linea con i principi di diritto affermati in materia da questa Suprema Corte, risultando integrato il reato di rissa dalla condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità (Sez.6,n. 12200 del 04/12/2019, dep.15/04/2020, Rv.278728 - 01; Sez.1, n.18788 del 19/01/2015, Rv.263567 - 01; Sez.6, n.24630 del 15/05/2012, Rv.253107 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Vanno richiamati i principi ripetutamente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di concorso di norme penali incriminatrici, per stabilire se esso sia reale o meramente apparente, opera quale criterio valutativo fondamentale il criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione tra la struttura astratta della fattispecie, inteso quale raffronto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi (Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv.270902 - 01; Sez.U, n. 20664 del 23/02/2017,Rv.269668 - 01; Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011,Rv.248865 - 01; Sez.

U,. n. 23427 del 09/05/2001, Rv. 218771; Sez.

U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218874).

L'insegnamento delle Sezioni Unite è, dunque, consolidato nel ritenere che per "stessa materia", ai sensi dell'art. 15 cod.pen., debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale di realizza l'ipotesi di reato, con la precisazione che il riferimento all'interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità (Sez.

U, n.1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011, cit).

L'analisi dell'atteggiarsi delle fattispecie astratte in esame (nella specie entrambe aggravate per aver causato l'azione lesioni personali) sottolinea la differenza strutturale tra le due fattispecie.

L'art. 6-bis I 401/1989 punisce la condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere e si configura quale reato di pericolo concreto (Sez.3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv.266282 - 01).

Il reato di rissa, come in precedenza evidenziato, è integrato dalla condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità (Sez.6,n. 12200 del 04/12/2019, dep.15/04/2020, Rv.278728 - 01, cit.) Le fattispecie criminose in esame, quindi, presentano una evidente differenza strutturale e si pongono in rapporto di autonomia tra di loro.

Da tanto discende che, qualora le diverse condotte siano commesse nello stesso contesto spaziale e temporale, va escluso l'assorbimento tra i due reati e la soluzione giuridica non può che essere quella del concorso materiale dei due reati eventualmente, e solitamente, unificabili nel vincolo della continuazione.

Né assume rilievo l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" contenuto nell' art. 6-bis I 401/1989 in quanto la "clausola di riserva" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse (Sez.5 n. 30455 del 02/05/2019, Rv. 276347 - 01; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Rv.265045 - 01; Sez. 5, n.6250 del 21/01/2004, Rv. 228087), ipotesi che, nella specie, non ricorre (bene giuridico della tutela penale nel delitto di rissa è l'incolumità e l'integrità fisica dei partecipanti, mentre il delitto previsto dall'art. 6 bis, comma primo,

I. n. 401/1989 tutela la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive).

Né coglie nel segno la doglianza del ricorrente che lamenta che l'affermazione di responsabilità per il reato non sarebbe basata su alcuna prova, nemmeno indiziaria, circa il lancio da parte del Piovella di alcun oggetto o che lo stesso fosse in possesso di un bastone o di altro strumento atto ad offendere né che l'avesse lanciato o usato in qualche modo.

Dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che si integrano reciprocamente, cfr Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2.1994, Rv. 197250 ove i giudici dell'appello, come nella specie, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado), risultano indicate, con argomentazioni congrue e logiche, le ragioni fondati l'affermazione di responsabilità del Piovella per il reato di cui all'art. 6-bis I 401/1989.

I Giudici di merito hanno rimarcato che, dalla visione dei filmati e dalle convergenti dichiarazioni rese sul punto da tutti gli imputati, era emerso che la rissa era stata ampiamente organizzata e che sul luogo teatro degli scontri erano stati portati bastoni, petardi fumogeni, coltelli ed altre armi ~tre improprie da utilizzare per l'assalto alle autovetture della tifoseria avversaria al momento del loro arrivo, nonchè la circostanza che a tutti i partecipanti erano stati distribuiti dei bastoni.

Tali risultanze, complessivamente valutate, comprovavano che anche il Piovella, per sua stessa ammissione presente nel cuore della rissa per partecipare all'attacco dei tifosi del Napoli, rispondesse del reato contestato, pur non ripreso dalle telecamere nel corso della rissa (cfr pag 25 e 26 della sentenza di primo grado e pag 32 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con tali argomentazioni, si dilunga in considerazione in punto di fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce principio prevalente e condivisibile, quello secondo cui il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti; i corrisanti che non siano gli autori materiali delle lesioni e dell'omicidio devono rispondere di tali reati ai sensi dell'alt 110 cod.pen. - ove abbiano concorso direttamente - , ovvero ai sensi dell'art. 116 cod.pen. - ove abbiano determinato l'evento per colpa; la mera partecipazione ad una rissa, infatti, non postula, di per sè, il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti posto che la presenza del soggetto alla rissa trova spiegazione e delimitazione nell'azione comune di partecipazione alla violenta contesa (Sez. 5, n.45356, del 02/10/2019, Rv.277084 - 01; Sez.5, n.32027 del 19/02/2014, Rv.262171 - 01; Sez.1, n.20933 de115/05/2008, Rv.240307 - 01; Sez.1, n.1022 del 09/11/1982, dep.03/02/1983, Rv.157288 - 01) Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha evidenziato che l'imputato (al pari degli altri coimputati), quale corrissante non autore materiali delle lesioni, doveva rispondere dei reati di lesione contestati al capo 2) della imputazione a titolo di concorso morale ex art. 110 cod.pen., alla luce di plurimi elementi di fatto comprovanti il consapevole e volontario contributo morale dato dall'agente alla realizzazione del reato.In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che le accertate connotazioni fattuali della vicenda comprovavano che il Piovella non si era limitato a partecipare alla rissa ma aveva apportato il suo contributo anche nelle fasi precedenti al fatto, durante le quali si era preparato ed organizzato lo scontro con la tifoseria del Napoli; inoltre, era pure emerso che tutti gli imputati erano confluiti sul luogo di arrivo delle autovetture dei tifosi della squadra avversaria armati di tutto punto al preciso scopo di infliggere lesioni agli avversari.

Da tanto discendeva la condotta di partecipazione del Piovella, manifestatasi in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti.

Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4,n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007,Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648).

La Corte ha pure precisato che gli elementi fattuali della vicenda (azione criminosa caratterizzata da modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenza di particolare gravità per l'incolumità personale), non escludevano neppure una responsabilità ex art. 116 cod.pen., atteso che le caratteristiche della contesa consentivano ai corrissanti di prevedere l'evento ulteriore costituito dal reato di lesioni.

La motivazione è congrua e logica e corretta in punto di diritto e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

4. E' invece, fondato il quarto motivo di ricorso.

La Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello che censurava la motivazione del primo giudice in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ( sotto il profilo della considerazione del silenzio serbato dall'imputato sui fatti oggetto di contestazione, espressione del diritto di non rispondere, nonchè sul contributo fornito all'attività investigativa in ordine all'evento più grave conseguente alla rissa ) ed all'entità del trattamento sanzionatorio (entità della pena inflitta, aumento disposto per la circostanza aggravante di cui all'art. 6 bis I n. 401/1989, aumento disposto a titolo di continuazione per il delitto di rissa aggravata e per il delitto di cui al capo 2), durata della sanzione accessoria applicata), si è limitata ad effettuare un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza fornire specifica risposta alle censure difensive.

Va ricordato che il Giudice di appello, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate.

In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (cfr. Sez.3, n. 24252 del 13/05/2010, Rv.247287).

Deve, quindi essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233082).

5. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, dandosi atto in dispositivo, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. che diviene definitivo l'accertamento di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto il ricorso inammissibile; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Eril, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello del Pm ed in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che - per quanto qui rileva- aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 1)- art 588, commi 1 e 2 cod.pen.- e 3) - artt. 110 cod.pen. e 6-bis I 401/1989- e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, dichiarava il predetto responsabile anche del reato di cui al capo 2)- artt. 81 cpv, 110,582, 585 cod.pen - e rideterminava la pena in anni tre di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 588 cod.pen. Argomenta che la motivazione della sentenza della Corte di appello era scarna e riproduceva, per lo più, passaggi della motivazione del Giudice per le indagini preliminari; inoltre, si confondeva il piano dell'accertamento del fatto con la riconducibilità di questo al Piovella e la risposta alle questioni sollevate con riferimento alla assenza degli estremi di una partecipazione penalmente rilevante del predetto era consistita in argomentazioni apparenti, carenti ed illogiche; la partecipazione del Piovella alla rissa era stata considerata come circostanza acquisita, ma era emerso unicamente che il predetto gestiva le coreografie della tifoseria allo stadio mentre, oltre il dato della mera presenza fisica sul luogo del fatto, non vi era prova che egli avesse avuto un quale-che ruolo nella rissa e nel lancio di materiale pericoloso; le risultanze istruttorie dimostravano, invece, che il Piovella fosse estraneo alla rissa, in quanto era stato l'unico a notare l'investimento di Belardinelli, che era rimasto ucciso nella rissa, proprio perché non coinvolto nello scontro; inoltre, era pure emersa la circostanza significativa che il Piovella non aveva riportato lesioni personali. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 6-bis I.n. 401/1989. Argomenta che non esisteva alcuna prova, nemmeno indiziaria, circa il lancio da parte del Piovella di oggetti o che lo stesso fosse in possesso di un bastone o di altro strumento atto ad offendere né che l'avesse lanciato o usato in qualche modo; non poteva, quindi, giungersi ad un giudizio di responsabilità nel reato di cui all'art. 6-bis I 401/1989 neppure a titolo di concorso morale ex art. 110 cod.pen.; inoltre, essendo identico il fatto storico oggetto delle imputazioni per il reato di cui all'ad 6-bis I 401/1989 e per quello di cui all'art. 588 cod.pen. si configurava un concorso apparente di norme ed il reato di rissa aggravata assorbiva il reato di lancio di materiale pericolo aggravato, in ragione del suo maggiore disvalore; la Corte territoriale nell'escludere l'assorbimento aveva dato erroneamente rilievo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle norme in questione. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 110,116 e 582 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto il Piovella responsabile del reato di lesioni, in assenza di prova di un suo contributo alla condotta altrui, ma in base alla mera presenza fisica sul luogo del fatto. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod.pen. Si lamenta che con i motivi di appello si era censurata l'entità della pena base ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'intero trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice in quanto gratuitamente afflittivo; la pena determinata dai Giudici di appello era ancora più punitiva e sproporzionata, in quanto lo stesso danno alla persona era stato considerato come circostanza aggravante per i reati di cui ai capi 1) e 3) e fattispecie autonoma per il reato di cui al capo 2); i Giudici di appello, inoltre, avevano richiamato le argomentazioni del Tribunale, sezione misure di prevenzione, esposte nel decreto del 28.2.2019 con motivazione contraddittoria; le circostanze attenuanti generiche erano state denegate sulla base delle conseguenze per l'incolumità delle persone, già considerate per la determinazione della pena base, e senza considerare il contributo all'attività investigativa fornito dal Piovella ed il lungo percorso riabilitativo interiore del predetto; ancora, non erano stati motivati i singoli aumenti di pena disposti per la circostanza aggravante del reato di cui all'art. 6 bis I 401/1989 e per la continuazione con il delitto di rissa aggravata., tutti aumenti gratuitamente afflittivi; infine, la durata della sanzione accessoria di cui al settimo comma dell'art. 5 I 401/1989, censurata con l'atto di appello, non era sorretta da adeguata motivazione ma da una mera clausola di stile. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale, nel richiamare e confermare l'affermazione di responsabilità del Giudice per le indagini preliminari, ha evidenziato che le risultanze istruttorie del rito prescelto, basate non solo sulla circostanza della presenza del Piovella sul luogo dei fatti, comprovavano il pieno coinvolgimento dello stesso nella rissa contestata (in data 26.12.2018, un'ora prima della partita Inter-Napoli, circa cento ultras interisti e membri di tifoserie con loro gemellate, travisati e armati di bastoni, spranghe, fumogeni e altri strumenti atti ad offendere si scontravano violentemente con i tifosi del Napoli diretti allo stadio Meazza per assistere alla predetta partita, i quali, armati di aste e cinture e coltelli aggredivano a loro volta í tifosi dell'Inter ed intrattenevano con loro un combattimento). In particolare, rilevavanot a tal fine le dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che davano atto di come il Piovella, in ragione del ruolo verticistico all'interno della tifoseria interista, era stato presente non solo nella fase dello scontro violento tra le avverse tifoserie ma anche nella fase preparatoria della vicenda - all'esito della quale, dopo la distribuzione degli oggetti atti ad offendere, i tifosi interistí ed i membri delle tifoserie gemellate, avevano attesoi l'arrivo dei tifosi napoletani nel luogo prestabilito ed avevano, poi, sferrato l'attacco in base ad un segnale stabilito nonchè le dichiarazioni di contenuto confessori e dello stesso Piovella, che aveva ammesso la sua partecipazione agli scontri con i tifosi del Napoli. La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità, nonchè, in linea con i principi di diritto affermati in materia da questa Suprema Corte, risultando integrato il reato di rissa dalla condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità (Sez.6,n. 12200 del 04/12/2019, dep.15/04/2020, Rv.278728 - 01; Sez.1, n.18788 del 19/01/2015, Rv.263567 - 01; Sez.6, n.24630 del 15/05/2012, Rv.253107 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Vanno richiamati i principi ripetutamente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di concorso di norme penali incriminatrici, per stabilire se esso sia reale o meramente apparente, opera quale criterio valutativo fondamentale il criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione tra la struttura astratta della fattispecie, inteso quale raffronto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv.270902 - 01; Sez.U, n. 20664 del 23/02/2017,Rv.269668 - 01; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011,Rv.248865 - 01; Sez. U,. n. 23427 del 09/05/2001, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218874). L'insegnamento delle Sezioni Unite è, dunque, consolidato nel ritenere che per "stessa materia", ai sensi dell'art. 15 cod.pen., debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale di realizza l'ipotesi di reato, con la precisazione che il riferimento all'interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità (Sez. U, n.1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011, cit). L'analisi dell'atteggiarsi delle fattispecie astratte in esame (nella specie entrambe aggravate per aver causato l'azione lesioni personali) sottolinea la differenza strutturale tra le due fattispecie. L'art. 6-bis I 401/1989 punisce la condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere e si configura quale reato di pericolo concreto (Sez.3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv.266282 - 01). Il reato di rissa, come in precedenza evidenziato, è integrato dalla condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità (Sez.6,n. 12200 del 04/12/2019, dep.15/04/2020, Rv.278728 - 01, cit.) Le fattispecie criminose in esame, quindi, presentano una evidente differenza strutturale e si pongono in rapporto di autonomia tra di loro. Da tanto discende che, qualora le diverse condotte siano commesse nello stesso contesto spaziale e temporale, va escluso l'assorbimento tra i due reati e la soluzione giuridica non può che essere quella del concorso materiale dei due reati eventualmente, e solitamente, unificabili nel vincolo della continuazione. Né assume rilievo l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" contenuto nell' art. 6-bis I 401/1989 in quanto la "clausola di riserva" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse (Sez.5 n. 30455 del 02/05/2019, Rv. 276347 - 01; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Rv.265045 - 01; Sez. 5, n.6250 del 21/01/2004, Rv. 228087), ipotesi che, nella specie, non ricorre (bene giuridico della tutela penale nel delitto di rissa è l'incolumità e l'integrità fisica dei partecipanti, mentre il delitto previsto dall'art. 6 bis, comma primo, I. n. 401/1989 tutela la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive). Né coglie nel segno la doglianza del ricorrente che lamenta che l'affermazione di responsabilità per il reato non sarebbe basata su alcuna prova, nemmeno indiziaria, circa il lancio da parte del Piovella di alcun oggetto o che lo stesso fosse in possesso di un bastone o di altro strumento atto ad offendere né che l'avesse lanciato o usato in qualche modo. Dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che si integrano reciprocamente, cfr Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2.1994, Rv. 197250 ove i giudici dell'appello, come nella specie, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado), risultano indicate, con argomentazioni congrue e logiche, le ragioni fondati l'affermazione di responsabilità del Piovella per il reato di cui all'art. 6-bis I 401/1989. I Giudici di merito hanno rimarcato che, dalla visione dei filmati e dalle convergenti dichiarazioni rese sul punto da tutti gli imputati, era emerso che la rissa era stata ampiamente organizzata e che sul luogo teatro degli scontri erano stati portati bastoni, petardi fumogeni, coltelli ed altre armi ~tre improprie da utilizzare per l'assalto alle autovetture della tifoseria avversaria al momento del loro arrivo, nonchè la circostanza che a tutti i partecipanti erano stati distribuiti dei bastoni. Tali risultanze, complessivamente valutate, comprovavano che anche il Piovella, per sua stessa ammissione presente nel cuore della rissa per partecipare all'attacco dei tifosi del Napoli, rispondesse del reato contestato, pur non ripreso dalle telecamere nel corso della rissa (cfr pag 25 e 26 della sentenza di primo grado e pag 32 della sentenza impugnata). Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con tali argomentazioni, si dilunga in considerazione in punto di fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce principio prevalente e condivisibile, quello secondo cui il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti; i corrisanti che non siano gli autori materiali delle lesioni e dell'omicidio devono rispondere di tali reati ai sensi dell'alt 110 cod.pen. - ove abbiano concorso direttamente - , ovvero ai sensi dell'art. 116 cod.pen. - ove abbiano determinato l'evento per colpa; la mera partecipazione ad una rissa, infatti, non postula, di per sè, il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti posto che la presenza del soggetto alla rissa trova spiegazione e delimitazione nell'azione comune di partecipazione alla violenta contesa (Sez. 5, n.45356, del 02/10/2019, Rv.277084 - 01; Sez.5, n.32027 del 19/02/2014, Rv.262171 - 01; Sez.1, n.20933 de115/05/2008, Rv.240307 - 01; Sez.1, n.1022 del 09/11/1982, dep.03/02/1983, Rv.157288 - 01) Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha evidenziato che l'imputato (al pari degli altri coimputati), quale corrissante non autore materiali delle lesioni, doveva rispondere dei reati di lesione contestati al capo 2) della imputazione a titolo di concorso morale ex art. 110 cod.pen., alla luce di plurimi elementi di fatto comprovanti il consapevole e volontario contributo morale dato dall'agente alla realizzazione del reato.In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che le accertate connotazioni fattuali della vicenda comprovavano che il Piovella non si era limitato a partecipare alla rissa ma aveva apportato il suo contributo anche nelle fasi precedenti al fatto, durante le quali si era preparato ed organizzato lo scontro con la tifoseria del Napoli; inoltre, era pure emerso che tutti gli imputati erano confluiti sul luogo di arrivo delle autovetture dei tifosi della squadra avversaria armati di tutto punto al preciso scopo di infliggere lesioni agli avversari. Da tanto discendeva la condotta di partecipazione del Piovella, manifestatasi in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4,n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007,Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648). La Corte ha pure precisato che gli elementi fattuali della vicenda (azione criminosa caratterizzata da modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenza di particolare gravità per l'incolumità personale), non escludevano neppure una responsabilità ex art. 116 cod.pen., atteso che le caratteristiche della contesa consentivano ai corrissanti di prevedere l'evento ulteriore costituito dal reato di lesioni. La motivazione è congrua e logica e corretta in punto di diritto e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 4. E' invece, fondato il quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello che censurava la motivazione del primo giudice in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ( sotto il profilo della considerazione del silenzio serbato dall'imputato sui fatti oggetto di contestazione, espressione del diritto di non rispondere, nonchè sul contributo fornito all'attività investigativa in ordine all'evento più grave conseguente alla rissa ) ed all'entità del trattamento sanzionatorio (entità della pena inflitta, aumento disposto per la circostanza aggravante di cui all'art. 6 bis I n. 401/1989, aumento disposto a titolo di continuazione per il delitto di rissa aggravata e per il delitto di cui al capo 2), durata della sanzione accessoria applicata), si è limitata ad effettuare un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza fornire specifica risposta alle censure difensive. Va ricordato che il Giudice di appello, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (cfr. Sez.3, n. 24252 del 13/05/2010, Rv.247287). Deve, quindi essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233082). 5. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, dandosi atto in dispositivo, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. che diviene definitivo l'accertamento di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al