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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41424/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato.

Considerato che l'unico motivo, proposto per vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio inflitto, non si confronta con la sentenza impugnata e con i limiti del sindacato in sede di legittimità che ricorrono nel caso in cui la decisione sia motivata in modo conforme ai canoni della logica e al dettato di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Tanto, non senza considerare che, a soddisfare l'obbligo della motivazione, non è necessario che il giudice prenda in osservazione tutti i singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente - come avvenuto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità dei fatti ed alla personalità dell'imputato - l'indicazione di quelli che assumono rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo, proposto per vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio inflitto, non si confronta con la sentenza impugnata e con i limiti del sindacato in sede di legittimità che ricorrono nel caso in cui la decisione sia motivata in modo conforme ai canoni della logica e al dettato di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Tanto, non senza considerare che, a soddisfare l'obbligo della motivazione, non è necessario che il giudice prenda in osservazione tutti i singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente - come avvenuto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità dei fatti ed alla personalità dell'imputato - l'indicazione di quelli che assumono rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41424/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris