CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9/02/2021 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, previa qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di 63 grammi di cocaina con principio attivo idoneo a predisporre 170 dosi medie giornaliere. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Catania, deducendo la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato. Nel caso di specie, il solo dato della quantità non può che essere rappresentativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell'attività di spaccio, in quanto è la stessa quantità che, da sola, non consente di ipotizzare altra diversa e meno grave qualificazione giuridica della condotta. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4. Deve premettersi che è principio pacifico in giurisprudenza che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 5.0ccorre ribadire che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Ciò perché, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione (come anche quella di richiedere al giudice dell'esecuzione la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza nel caso di fatto non previsto dalla legge come reato), deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (mentre la revoca in sede esecutiva deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, ossia richieda una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo): così Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, si richiama ai principi affermati già precedentemente all'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., validi anche nella vigenza di tale nuova disposizione: la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). 6.0rbene, nel caso di specie, la motivazione contiene un effettivo apprezzamento sia delle modalità della condotta, sia del quantitativo di stupefacente, che ha indotto il Tribunale a riqualificare la condotta del Cisca. Pertanto, il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il