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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33509/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24895-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; /D() - cntroricorrenti - avverso la sentenza n. 821/24/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione Unico SC/2014, per indebita deduzione di quote di ammortamento di avviamento derivanti da operazioni di conferimento di ramo d'azienda occorse negli anni d'imposta 2009 e 2010, sul rilievo che, essendo gli avviamenti stati ricevuti a seguito di conferimento dei rami private, essi difettavano dei requisiti di novità e quindi non potevano essere oggetto di affrancamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, con conseguente indeducibilità delle quote di ammortamento; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che, in relazione alla decadenza del potere accertativo dell'amministrazione finanziaria, il Collegio ritiene che quando, come nella specie, la ripresa a tassazione deriva non dalla contestazione dell'entità del singolo rateo ma dall'affermazione della radicale indeducibilità del costo sostenuto, il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive, trattandosi dell'unicità dell'evento generatore della componente Ric. 2021 n. 24895 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- di reddito, costituita nella specie dall'operazione di conferimento da cui deriva l'iscrizione nel bilancio dell'avviamento affrancato, mentre la sua efficacia pluriennale, a cui consegue l'iscrizione dei relativi ratei, non integra i presupposti costitutivi del diritto alla deduzione, ma ne costituisce mero esercizio e conseguentemente il termine di decadenza dell'amministrazione finanziaria in relazione all'accertamento delle quote di ammortamento decorre dall'iscrizione in bilancio del fatto che le ha generate.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, secondo il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, la decadenza deve essere valutata in relazione a ciascun singolo anno d'imposta e ancorché siano spirati i termini decadenziali per le annualità che hanno generato l'ammortamento, non appare preclusa all'Ufficio una valutazione di merito in ordine alle attuali conseguenze fiscalmente rilevanti derivanti da tale operazione.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti: in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art.

Ric. 2021 n. 24895 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -3- 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (Cass.

SU n. 8500 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive mentre la sua efficacia pluriennale, a cui consegue l'iscrizione dei relativi ratei, non integra i presupposti costitutivi del diritto alla deduzione, ma ne costituisce mero esercizio e conseguentemente il termine di decadenza dell'amministrazione finanziaria in relazione all'accertamento delle quote di ammortamento decorre dall'iscrizione in bilancio del fatto che le ha generate; mentre, in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma, come nel caso di specie, a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata con riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza Ric. 2021 n. 24895 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -4- z(v impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24895-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; /D() - cntroricorrenti - avverso la sentenza n. 821/24/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione Unico SC/2014, per indebita deduzione di quote di ammortamento di avviamento derivanti da operazioni di conferimento di ramo d'azienda occorse negli anni d'imposta 2009 e 2010, sul rilievo che, essendo gli avviamenti stati ricevuti a seguito di conferimento dei rami private, essi difettavano dei requisiti di novità e quindi non potevano essere oggetto di affrancamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, con conseguente indeducibilità delle quote di ammortamento; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che, in relazione alla decadenza del potere accertativo dell'amministrazione finanziaria, il Collegio ritiene che quando, come nella specie, la ripresa a tassazione deriva non dalla contestazione dell'entità del singolo rateo ma dall'affermazione della radicale indeducibilità del costo sostenuto, il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive, trattandosi dell'unicità dell'evento generatore della componente Ric. 2021 n. 24895 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- di reddito, costituita nella specie dall'operazione di conferimento da cui deriva l'iscrizione nel bilancio dell'avviamento affrancato, mentre la sua efficacia pluriennale, a cui consegue l'iscrizione dei relativi ratei, non integra i presupposti costitutivi del diritto alla deduzione, ma ne costituisce mero esercizio e conseguentemente il termine di decadenza dell'amministrazione finanziaria in relazione all'accertamento delle quote di ammortamento decorre dall'iscrizione in bilancio del fatto che le ha generate. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, secondo il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, la decadenza deve essere valutata in relazione a ciascun singolo anno d'imposta e ancorché siano spirati i termini decadenziali per le annualità che hanno generato l'ammortamento, non appare preclusa all'Ufficio una valutazione di merito in ordine alle attuali conseguenze fiscalmente rilevanti derivanti da tale operazione. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. Ric. 2021 n. 24895 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (Cass. SU n. 8500 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive mentre la sua efficacia pluriennale, a cui consegue l'iscrizione dei relativi ratei, non integra i presupposti costitutivi del diritto alla deduzione, ma ne costituisce mero esercizio e conseguentemente il termine di decadenza dell'amministrazione finanziaria in relazione all'accertamento delle quote di ammortamento decorre dall'iscrizione in bilancio del fatto che le ha generate; mentre, in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma, come nel caso di specie, a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata con riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza Ric. 2021 n. 24895 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- z(v impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione
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