CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 11045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16253/2018) propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110, pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59T23 F132G) e GANNER Martin (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L02 F132V), elettivamente domiciliati in Roma, via P.L. da Palestrina n. 47, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avversola sentenza della Corte d’appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) n. 35/2018, pubblicata il 17 marzo 2018, notificata il 23 marzo 2018; R.G.N. 16253/18 C.C.27/03/2023 Contratto d’opera professionale – Risoluzione per inadempimento udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate nell’interesse della ricorrente e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Bolzano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di conferimento di incarico professionale stipulato tra le parti per inadempimento dei committenti, con la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni, nella misura di euro 3.000.000,00. Al riguardo, l’attrice esponeva: che, con convenzione del 17 maggio 2008, i convenuti le avevano conferito l’incarico di approntare la progettazione, preliminare e definitiva, di tre impianti fotovoltaici denominati “Luce”, “Sole mio” e “Azzurro”, da realizzare nel territorio della provincia di Trapani; che l’incarico comprendeva, altresì, l’attività accessoria alla progettazione e, in particolare, il disbrigo delle pratiche necessarie ad ottenere le autorizzazioni amministrative; che l’esecuzione del contratto era tuttavia impedita, poiché i convenuti avevano tardivamente risposto, in data 10 aprile 2009, alla richiesta del 30 novembre 2008, con cui si invocava la somministrazione dei mezzi economici necessari all’adempimento dell’incarico. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali negavano l’inadempimento loro ascritto dalla controparte, escludendo che avessero mai conferito alcun incarico alla [OSCURATO:PERSONA] di progettare i tre impianti indicati, come risultava dalla convenzione del 17 maggio 2008, secondo cui l’incarico demandato si limitava all’effettuazione di un sondaggio circa l’esistenza di possibilità di investimento nel settore fotovoltaico in Sicilia, con la precisazione che l’incarico relativo alla progettazione sarebbe stato dato solo se fossero risultate gradite le proposte eventualmente pervenute all’esito di detto sondaggio. Per l’effetto, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse pronunciata la risoluzione della convenzione del 17 maggio 2008 per inadempimento della società incaricata, la quale aveva fornito informazioni lacunose sulle proposte di investimento di volta in volta formulate. Quindi, con sentenza n. 454/2016, depositata il 29 marzo 2016, il Tribunale adito rigettava la domanda di risoluzione spiegata da parte attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute, pronunciando la risoluzione del contratto per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la pronuncia deduceva che l’accordo evocato non aveva ad oggetto alcuno specifico progetto di impianti fotovoltaici, ma si limitava a fissare, sul piano generale, le modalità e le tempistiche di futuri incarichi di progettazione ancora da individuare, di stabilire il contenuto delle rispettive prestazioni contrattuali nonché di pattuire il compenso per le dette prestazioni d’opera. 2.– Con atto di citazione del 5 luglio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, contestando l’interpretazione resa della convenzione del 17 maggio 2008. Si costituivano nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali ne chiedevano il rigetto, attesa la sua infondatezza in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano), con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che la convenzione del 17 maggio 2008 non conteneva alcun incarico di progettazione degli impianti “Luce”, “Sole mio” e “Azzurro”, né era stata allegata e dimostrata un’ulteriore causa petendi da cui potesse desumersi il conferimento di un successivo incarico di progettazione, come già aveva rilevato il Giudice di prime cure; b) che, pertanto, doveva essere disattesa la ricostruzione dell’appellante, secondo cui dalle emergenze istruttorie sarebbe risultato il conferimento di un incarico di progettazione per facta concludentia; c ) che l’appellante aveva espressamente confermato che non aveva fornito alle controparti le dovute informazioni prima di procedere all’attività di progettazione, essendo state tali informazioni rese soltanto contestualmente alla redazione di detta progettazione; d) che, dunque, gli appellati non erano stati posti nella condizione di poter decidere a ragion veduta se investire negli impianti fotovoltaici loro proposti e, quindi, di delibare sul conferimento dell’incarico di progettazione. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.– Le parti hanno presentato m emorie illustrative (la ricorrente in duplice battuta). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo di ricorso articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art.342 c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale – lungi dal compiere un’autonoma valutazione del rapporto dedotto in giudizio – recepito acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza procedere ad un vaglio in ordine alla sua possibile revisione, pervenendo così ad una erronea interpretazione della convenzione di incarico del17 maggio 2008. Al riguardo, l’istante sostiene che detta convenzione avrebbe previsto la progettazione preliminare e definitiva in ordine all’esecuzione degli impianti fotovoltaici, come sarebbe stato desumibile dall’art. 5 della convenzione, denominata “tempi e termini”, da cui si sarebbe potuta desumere la successione cronologica dell’attività rimessa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] forza di tale lettura, dopo la redazione del progetto preliminare sarebbe stata prevista la consegna dei progetti definitivi/esecutivi entro e non oltre quattro mesi dalla consegna dei progetti preliminari, circostanza, questa, che avrebbe confermato quanto già asserito a proposito del fatto che non fossero necessari ulteriori assensi alla realizzazione della progettazione. Osserva, ancora, la ricorrente che la progettazione attuata sarebbe stata utilizzata omettendo di corrispondere alcun compenso per la relativa esecuzione. Conclude rilevando che, attraverso la comunicazione dei progetti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, dal momento che la redazione dei medesimi sarebbe stata già assentita. 1.1.–Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni. 1.2.– Anzitutto, la ricorrente non ha specificato l’ an e il quomododella violazione di specifici canoni ermeneutici, ma si è limitata a individuare una lettura alternativa – e contrapposta – della citata convenzione. Ora, posto che l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012). Nella fattispecie, il Giudice del gravame, condividendo le ragioni espresse dal Giudice di primo grado, – per un verso – ha evidenziato che l’accordo concluso tra le parti demandava alla [OSCURATO:PERSONA] la sola acquisizione di informazioni sulla possibile individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici, senza alcun conferimento di incarichi di progettazione, e – per altro verso – ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse debitamente adempiuto all’obbligo di rendere tali informazioni, provvedendo inopinatamente a realizzare la progettazione. Per converso, la ricorrente – nel rendere una diversa lettura dell’art. 5 della convenzione di incarico (senza, peraltro, che ne sia stato riportato il contenuto, al di là della rubrica) – non ha individuato i canoni che in concreto ha assunto come violati (richiamando genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.), ed in particolare il punto ed il modo in cui il Giudice del merito si fosse dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. In particolare, non è stato prospettato alcuno specifico elemento esegetico da cui potesse desumersi che l’incarico conferito con la convenzione del 17 maggio 2008 attenesse, non già all’acquisizione di proposte sull’esistenza di potenziali siti in Sicilia idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici, ma direttamente alla redazione, preliminare e definitiva, della progettazione di siffatti impianti. 1.3.–In secondo luogo, la censura è inammissibile nella parte in cui si invoca l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti. E tanto perché la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 - ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Nel caso in esame espressamente la ricorrente deduce che la sentenza d’appello ha confermato integralmente le ragioni esposte dalla sentenza di prime cure (come, peraltro, si evince dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che ha richiamato l’iter logico - argomentativo della sentenza di primo grado, condividendone la ricostruzione). 2.– In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent