CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 03758/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17057/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 280, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 802/2019depositata il 25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il Ministero dell’Interno, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dato atto: a) che le parti hanno concluso una transazione, allegata alla nota, al fine di definire la controversia, concordando la compensazione delle spese di lite; b) che l’intervenuto accordo negoziale ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il Ministero ha, pertanto, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate. Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 23175/ 2015, 10140/ 2020 e 2018/19071). P.Q.M. Dichiara la cessazione della materia del contendere , compensa tra le parti