CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 1995
Cassazione n. 34597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1995 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 17 settembre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso 1'8 gennaio 2016 alla pena di anni 1 di reclusione e euro 3000 di multa, ha riconosciuto la continuazione fra detto reato e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 26 gennaio 2016, irrevocabile il 12 marzo 2016, e, assumendo come pena base quella di anni 1 mesi 6 di reclusione e euro 4000 di multa irrogata con tale ultima sentenza, ha determinato l'aumento per la continuazione in mesi 6 di reclusione e euro 500,00 di multa, rideterminando così la pena inflitta per il reato continuato in anni 2 di reclusione e euro 4500 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiesto sia in primo grado, sia in sede di impugnazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Si deve premettere che avverso la sentenza di primo grado Franzè aveva proposto appello formulando tre motivi, inerenti i primi due al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività del trattamento sanzionatorio ed il terzo inerente il riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Torino in data 26 gennaio 2016. La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli commessi il 24 gennaio 2016 e giudicati dal Tribunale di Torino con sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. del 26 gennaio 2016, irrevocabile il 12.3.2016, nella quale erano state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello, nel rideterminare la pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, ha ritenuto più grave il delitto giudicato con la sentenza irrevocabile e muovendo dalla pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 4000 di multa irrogata con la predetta !:;entenza, ha operato l'aumento per la continuazione con i fatti oggetto del presente procedimento in mesi 6 di reclusione e euro 500 di multa, pervenendo ad una pena finale di anni 2 di reclusione e euro 4500. 3. Il motivo di ricorso si incentra sulla mancata motivazione da parte della Corte di Appello in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato satellite. 4. E' noto che sul tema della motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena individuati per i reati satelliti si era registrato un contrasto in giurisprudenza. L'orientamento numericamente prevalente riteneva che l'aumento per la continuazione operato sul reato più grave (e quindi sulla pena base) potesse essere determinato anche in termini cumulativi, senza necessità di indicare specificamente l'aumento di pena correlato a ciascun reato satellite, (Sez. 5, n. 7164 del 13/1/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249710-01; Sez. 1, n. 3100 del 27/11/2009, dep. 2010, Amatrice, Rv. 245958-01; Sez. 2, n. 32586 del 3/6/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247978-01; Sez. 2, n. 4984 del 21/1/2015, Giannone, Rv. 262290-01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263700-01). Il contrapposto orientamento riteneva invece soddisfatto l'obbligo di motivazione solo se l'indicazione di pena avvenisse compiutamente per ciascun reato satellite in continuazione, anziché unitariamente (Sez. 5, n. 16015 del 1812/2015, Nuzzo, Rv. 263591-01; Sez. 1, n. 27198 del 28/5/2013, Margherito, Rv. 256616-01; Sez. 3, n. 4209 del 16/12/2008, dep. 2009, Pandolfi, Rv. 242873; Sez. 3, n. 1446 del 13/9/2017, dep. 15/01/2018, S., Rv. 271830-01; Sez. 6, n. 48009 del 28/9/2016, Cocomazzi, Rv. 268131-01). Peraltro, già in precedenza le Sezioni Unite, nel 1995, erano intervenute sul tema affermando la nullità in parte qua della sentenza con cui la pena complessiva era stata determinata senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quella per il reato più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/4/1995, Zouine, Rv. 201549-01). Su questa linea si erano collocate quelle pronunce che richiedevano un obbligo di motivazione più stringente al giudice in relazione alla quantificazione di ciascuna porzione di aumento per il reato continuato (Sez. 4, n. 28139 del 23/6/2015, Puggillo, Rv.264101-01; Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Foria, Rv. 258108-01; Sez. 6, n. 7777 del 29/1/2013, Bardeggia, Rv. 255052-01). Sulla scorta di questi ultimi principi giurisprudenziali e della valorizzazione delle previsioni normative contenute negli artt. 81, comma terzo, cod. pen., 533, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno ricomposto il contrasto nel senso di ritenere necessaria la specifica indicazione degli aumenti di pena per i reati satelliti e di ritenere sussistente uno specifico onere di motivazione in merito alla misura dell'aumento, così da rendere «conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore». Il S.C. ha premesso che il reato continuato non è strutturalmente un reato unico e che l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione dell cumulo materiale delle pene. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale al solo ambito della individuazione della pena relativa al reato più grave. Inoltre il giudice, nel determinare la misura degli aumenti per la continuazione, esercita comunque un potere discrezionale che deve rispettare i principi di razionalità e proporzionalità alla base della funzione rieducativa che l'art. 27 Cost. assegna alla pena. Quanto detto comporta che «il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore» (Sez. U , n. 47127 del 24/06/2021, Pezzone, Rv. 282269). 4.1. Una volta affermata la necessità della specifica motivazione sui singoli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite si sono preoccupate di precisare anche come l'onere motivazionale sia variabile, ovvero debba essere rapportato all'entità della pena e, soprattutto, al discostannento rispetto al minimo edittale, in base ai parametri affermati dalla consolidata giurisprudenza con riguardo alla determinazione della pena base. In quest'ottica, la Corte ha precisato che l'onere motivazionale va graduato in relazione all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione e deve essere comunque tale da escludere che vi possa essere una sproporzione tra pena base e pena per l'aumento a titolo di continuazione. La motivazione, pertanto, deve essere idonea a far ritenere «che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati" (Sez. U , n. 47127 del 24/06/2021, Pezzone, Rv. 282269) 5. Venendo al tema oggetto di ricorso, nella stessa sentenza delle Sezioni Unite appena citata si afferma che l'obbligo di dare conto delle ragioni in ordine alla individuazione dei singoli aumenti di pena per i reati satelliti comporta per il giudice anche l'obbligo di valutare il corredo circostanziale in relazione ai singoli reati e non già al solo reato considerato più grave. Così si legge nel relativo passaggio della motivazione: "Ben si comprende, quindi, la necessità di tener conto anche del corredo circostanziale proprio di ciascun reato satellite, come ritiene la pressocché unanime giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011,R., Rv. 249279; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], 272375; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107, nonché Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562, che offre indicazioni non del tutto coincidenti unicamente riguardo alla automaticità dell'estensione a tutti i reati satellite del riconoscimento delle attenuanti generiche operato per uno di essi; tema sul quale va anche ricordato il principio formulato da Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203978, per il quale «nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificatamente ed esclusivamente il singolo fatto, ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale a consentire di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio, come la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, e così via dicendo: elementi tutti rilevanti nell'individuazione della congrua pena per il "fatto più grave" ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e per i fatti in continuazione...»). 6. Ribadita, dunque, la necessità per il giudice, in caso di riconoscimento della continuazione, di motivare in ordine alla determinazione della pena per il reato ritenuto più grave ed in ordine alla determinazione della pena per i singoli reati satelliti, anche in relazione al c.d corredo circostanziale, ci si deve interrogare sulle modalità con cui deve essere assolto il relativo onere. Deve innanzitutto sottolinearsi che il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice e sottratto al controllo di legittimità. La Corte di Cassazione ha sostenuto che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, 5 CL a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche consiclerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282693; sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Le ragioni del diniego, peraltro, possono ricavarsi implicitamente anche da altri passaggi della motivazione: in tal senso si è affermato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) e che il diniego può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di c:ui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 ). 7. Nel caso in esame la motivazione del diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche in ordine al reato satellite si ricava implicitamente dal passaggio della sentenza in cui la Corte di Appello dà conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena operato sulla pena base del reato già giudicato: i giudici hanno evidenziato la gravità della condotta di reato, nonché il fatto che l'imputato sia risultato punto di riferimento per l'approvvigionamento di droghe pesanti per diversi soggetti e sia dedito in maniera stabile all'attività delittuosa. La Corte, dunque, dimostra di aver preso in esame gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio e rilevanti altresì ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche in vista dell'ulteriore riduzione della pena, sicché si deve ritenere che tale passaggio della motivazione, in cui sono richiamati la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto agente, contenga un implicito riferimento anche al diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste con l'atto di appello. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.