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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 07838/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20486-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 609/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2021; Ric. 2021 n. 20486 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla pensione di vecchiaia, presso la gestione separata Inps, a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, e cioè dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non dal primo giorno del mese successivo a quellodi presentazione della domanda amministrativa (1.11.2012); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.

CONSIDERATOCHE: va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata con il controricorso; il controricorrente rileva, allegando documentazione attestante la notificazione telematica, che il ricorso è tardivo giacché notificatogli in data 16.7.2021, oltre il termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ. dalla regolare notifica della sentenza a mezzo PEC al difensor e dell'Inps nel giudizio di secondo grado, presso il domicilio digitale eletto, avvenuta il 20.1.2021; sul punto l'Inps nulla ha rilevato, pur gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare la tempestività del ricorso; l'eccezione è fondata sulla scorta della documentazione comprovante l'avvenuta notifica e della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «La notificazione della sentenza all'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il difensore Ric. 2021 n. 20486 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- costituito per il giudizio,è valida ed idonea a determinare il decorso del termine breve per la impugnazione, equivalendo alla notificazione effettuata direttamente al procuratore costituito a norma dell'art.170 c.p.c., in quanto tale modalità di notificazione soddisfa l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza del soggetto professionalmente qualificato a valutare e porre in essere i corrispondenti atti di resistenza e di difesa» ( Cass. n r . 9 del 2015 ; in ultimo, Cass. nr. 34577 del 2022); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate e in Euro 1.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20486-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 609/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2021; Ric. 2021 n. 20486 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla pensione di vecchiaia, presso la gestione separata Inps, a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, e cioè dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non dal primo giorno del mese successivo a quellodi presentazione della domanda amministrativa (1.11.2012); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATOCHE: va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata con il controricorso; il controricorrente rileva, allegando documentazione attestante la notificazione telematica, che il ricorso è tardivo giacché notificatogli in data 16.7.2021, oltre il termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ. dalla regolare notifica della sentenza a mezzo PEC al difensor e dell'Inps nel giudizio di secondo grado, presso il domicilio digitale eletto, avvenuta il 20.1.2021; sul punto l'Inps nulla ha rilevato, pur gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare la tempestività del ricorso; l'eccezione è fondata sulla scorta della documentazione comprovante l'avvenuta notifica e della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «La notificazione della sentenza all'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il difensore Ric. 2021 n. 20486 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- costituito per il giudizio,è valida ed idonea a determinare il decorso del termine breve per la impugnazione, equivalendo alla notificazione effettuata direttamente al procuratore costituito a norma dell'art.170 c.p.c., in quanto tale modalità di notificazione soddisfa l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza del soggetto professionalmente qualificato a valutare e porre in essere i corrispondenti atti di resistenza e di difesa» ( Cass. n r . 9 del 2015 ; in ultimo, Cass. nr. 34577 del 2022); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate e in Euro 1.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
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