CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 16859/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato ammisdalle parJ t6").---- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esamìnatì il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto tardivamente; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte dì appello dì Firenze, è stata depositata il giorno 19 luglio 2024 vale a dire entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo del 25 giugno 2024, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 3 dicembre 2024 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.