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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 682/2009

ECLI:EU:T:2009:484
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e SVZ / Commissione (causa T‑481/07) «Aiuti di Stato – Regime d’aiuto accordato dalle autorità belghe a sostegno del trasporto intermodale per vie navigabili – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento proposto da associazioni che rappresentano gli interessi di imprese aventi sede nella zona portuale di [OSCURATO:PERSONA] – Mancanza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità manifesta» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune – Ricorso di un’associazione di imprese – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 32‑33, 36‑39, 42‑43, 48‑49) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C (2007) 1939 def., di non sollevare obiezioni, a seguito della procedura preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE, nei confronti del regime di aiuto previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] (Regione fiamminga, Belgio), al fine di sostenere il trasporto intermodale per vie navigabili (Aiuto di Stato N 682/2006 – Belgio).

Dispositivo 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la SVZ [OSCURATO:PERSONA] sosterranno le loro spese, nonché quelle della Commissione. 3) [OSCURATO:PERSONA] e la Waterwegen en Zeekanaal NV sosterranno le loro spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e SVZ / Commissione (causa T‑481/07) «Aiuti di Stato – Regime d’aiuto accordato dalle autorità belghe a sostegno del trasporto intermodale per vie navigabili – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento proposto da associazioni che rappresentano gli interessi di imprese aventi sede nella zona portuale di [OSCURATO:PERSONA] – Mancanza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità manifesta» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune – Ricorso di un’associazione di imprese – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 32‑33, 36‑39, 42‑43, 48‑49) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C (2007) 1939 def., di non sollevare obiezioni, a seguito della procedura preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE, nei confronti del regime di aiuto previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] (Regione fiamminga, Belgio), al fine di sostenere il trasporto intermodale per vie navigabili (Aiuto di Stato N 682/2006 – Belgio). Dispositivo 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la SVZ [OSCURATO:PERSONA] sosterranno le loro spese, nonché quelle della Commissione. 3) [OSCURATO:PERSONA] e la Waterwegen en Zeekanaal NV sosterranno le loro spese.
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