CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 33597/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c 9._ C... - sul ricorso 8478/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro —c-je3 2_c; 2-1 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1490/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 21/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sei mezzi, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] di Musica di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 21 novembre 2017, con cui la Corte d'appello di Brescia, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha condannato la Sangalli al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], della somma di C 172.206,35, oltre accessori e spese. 2. — L'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Il ricorso contiene i seguenti motivi:i) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 346 c.p.c., dell'art. 22 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (error in procedendo). ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 22, 1710 e 1713 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3. iii) Omesso esame e travisamento circa un fatto decisivo per la decisione. - (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5) omesso esame del fatto storico dei finanziamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA]. iv) Omesso esame e travisamento circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), in particolare, omesso esame delle critiche svolte alla CTU. v) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 - comma 1 n. 3 c.p.c. nonché in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5. vi) Nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per aver omesso ogni valutazione circa una istanza istruttoria (ordine di esibizione del [OSCURATO:PERSONA]) indispensabile al fine del decidere. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il ricorso va respinto. 4.1. — Il primo mezzo è volto a sostenere che la Corte d'appello sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione perché avrebbe accolto una domanda dell'[OSCURATO:PERSONA], quella di responsabilità ai sensi dell'articolo 22 c.c., che l'associazione aveva proposto in primo grado ma non riproposto in appello, rinunciando altresì alla domanda di rendiconto.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata contiene a pagina 2 la trascrizione delle conclusioni prese dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto accertarsi «che la Sangalli ha indebitamente prelevato dai conti correnti intestati all'[OSCURATO:PERSONA] importi ammontanti ad almeno C 180.780,43, condannare l'appellata a restituire all'appellante l'importo»: tale la domanda su cui la Corte d'appello ha pronunciato, accogliendo in parte, sicché è da escludere la sussistenza del vizio di ultrapetizione. 4.2. — Il secondo mezzo è volto a sostenere che la Corte d'appello avrebbe errato a ritenere applicabile nei confronti della Sangalli, nella sua veste di presidente dell'associazione con mansione di tesoriere, la disciplina del mandato, giacché «per giurisprudenza costante e secondo quanto affermato dalla dottrina prevalente, il rinvio operato dall'art. 18 c. c. ha portata limitata essenzialmente all'art. 1710 c.c.». Il motivo è infondato. Il ricorso non indica gli asseriti precedenti giurisprudenziali conformi, né l'opinione dottrinale invocata: ma, al di là di tale osservazione, sta di fatto che, in forza dell'articolo 18 c.c., «gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato», di guisa che la norma richiama espressamente l'intera disciplina concernente la responsabilità del mandatario, disciplina che dunque la Corte d'appello ha correttamente applicato alla Sangalli. 4.3. — Il terzo mezzo addebita alla Corte d'appello di non aver «dato alcun valore probatorio ai documenti prodotti da parte Sangalli nel corso della esperita CTU», e di aver «omesso ogni motivazione circa l'irrilevanza di un fatto storico provato, con documenti, nel corso della CTU, ovvero la effettuazione di bonifici in favore dell'associazione con la causale di "versamento"». Dopodiché il motivo, alle pagine 18-24, contiene un prospetto che ricapitola i versamenti in tesi effettuati. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. È cosa nota che il «fatto» cui si riferisce il numero 5 dell'articolo 360 è uno specifico fatto storico che il giudice di merito abbia omesso di considerare e che, se considerato, avrebbe condotto ad una decisione diversa. Nel caso di specie, la censura, lungi dall'appuntarsi su un qualche specifico fatto storico che la Corte d'appello non avrebbe considerato, dissente dalla valutazione del giudice di merito, il quale ha ritenuto che la Sangalli aveva «dedotto di avere effettuato "finanziamenti" in favore dell'associazione esponendo che alcuni dei movimenti di cui la controparte ha richiesto giustificazione, si riferiscono alla restituzione di tali "finanziamenti"; nel corso della consulenza tecnica la Sangalli ha fatto pervenire un riepilogo "di finanziamenti che ella sostiene di aver erogato a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] e dei prelievi considerati nella stessa come resi di tali finanziamenti ricevuti dall'[OSCURATO:PERSONA]" ... Il consulente d'ufficio, in proposito, ha evidenziato dalla lettura della documentazione fornita dalla Sangalli "risulterebbero giustificati tutti i pagamenti" precisando, però, che "tali giustificazioni non sono riscontrabili contabilmente" e "oggettivamente" ... La effettuazione di alcuni bonifici in favore dell'associazione con la causale di "versamento", non può costituire prova del fatto che la Sangalli avesse diritto alla restituzione da essa stessa effettuata mediante prelievi sui conti dell'associazione; invero, il consulente d'ufficio non ha rinvenuto riscontro oggettivo di tali bonifici dei conti dell'associazione».Insomma, la Corte d'appello ha espressamente preso posizione sui versamenti effettuati dalla Sangalli, ed ha ritenuto che essi, in mancanza di pezze d'appoggio, non valessero a giustificare i prelievi dalla medesima Sangalli effettuati dai conti della società: accertamento di merito, quest'ultimo, che la ricorrente ha inammissibilmente inteso rimettere in discussione. 4.4. — Il quarto mezzo sostiene che la Corte d'appello non avrebbe risposto alle critiche da essa rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado: e ciò fa invocando il numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.. Il mezzo è inammissibile. Questa Corte ha difatti già affermato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio, atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. 24 giugno 2020, n. 12387). 4.5. — Il quinto mezzo sostiene che la Corte d'appello non avrebbe fatto corretto uso dei principi in tema di onere della prova, ritenendo che incombesse solo sulla Sangalli l'onere di provare la inerenza delle movimentazioni contabili contestate e dei finanziamenti-pagamenti effettuati a favore o per conto dell'associazione: viceversa, secondo la ricorrente, essa Sangalli non aveva la possibilità di produrre documentazione utile allo scopo, giacché «la copia di tale documentazione anche se è reperibile, può essere in possesso solo di chi era parte del rapporto ... in forza del principio, di elaborazione giurisprudenziale di "vicinanza alla prova"». Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha ritenuto che fosse la Sangalli a dover provare che i suoi prelievi dai conti dell'associazione fossero effettivamente riferibili a ripetizione di esborsi fatti in favore di essa, affermazione, questa, correttamente tratta dal primo comma dell'articolo 1713, secondo cui il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato; dopodiché la stessa Corte d'appello ha osservato che la stessa Sangalli, aveva «dedotto che gli esercizi gestionali sono stati approvati e deliberati e che il Cotroneo è in possesso della documentazione contabile relativo alla gestione 2004/2005... ma è stata dichiarata decaduta dal diritto di formulare istanze istruttorie». Sicché è sufficiente osservare che la censura non attinge la complessiva ratio decidendi posta a sostegno della pronuncia impugnata, laddove essa ha addebitato alla Sangalli di non aver provato quanto dovuto, per la menzionata decadenza, senza che occorra aggiungere che il principio di vicinanza della prova non può valere a ribaltare il riparto degli oneri probatori direttamente derivanti dalla legge, in questo caso dal citato articolo 1713. 4.6. — L'ultimo mezzo lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'istanza istruttoria di esibizione «della domanda di contributo del [OSCURATO:PERSONA] formulata da parte Sangalli con la memoria ex articolo 183 V coma»: ma, a parte il fatto che il motivo si fonda sull'assunto, riguardo al quale il motivo non è autosufficiente, secondo cui alla domanda di contributo erano allegate le fatture di acquisto di beni e servizi ed i relativi pagamenti, esso non si misura con l'affermazione contenuta pagina 14 della sentenza secondo cui la decadenza dalle istanze istruttorie era dipesa dall'inosservanza dei termini per il deposito delle relative memorie. 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un