CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle costitute parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della defunta persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ,che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese chiedendone la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Patti ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Sant'[OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccia, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità del ricorrente senza adeguatamente scrutinare i motivi di gravame, che si concentravano sulla natura condizionata della minaccia, tale da integrare più una sfida impossibile che una minaccia vera e propria. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la prescrizione del reato maturata in data 05 agosto 2021, prima della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] agli effetti penali. Agli effetti civili dichiara inammissibile il ricorso. Semplificata 1.E' fondato il secondo motivo di ricorso, a cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali. Agli effetti civili il ricorso risulta inammissibile. 2.In particolare, la inammissibilità del primo motivo scaturisce dalla natura delle deduzioni formulate dalla Difesa, giacchè, pur denunciando formalmente vizi della motivazione, in realtà tendono a una rilettura nel merito della vicenda, affidando alla Corte di cassazione uno scrutinio non consentito. D'altro canto, il denunciante omette del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha specificamente affrontato il tema che si assume pretermesso - cioè la frase pronunciata dall'imputato all'indirizzo della persona offesa - laddove ha analizzato il fatto in relazione proprio alle parole con cui l'imputato avrebbe inviato la parte offesa a raggiungerlo in casa, minacciandolo di spaccargli la faccia e di ammazzarlo. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.11 giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4. Come premesso, il secondo motivo è fondato. 41. Va ricordata, in premessa, l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.( Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266819 ).4.2.La prescrizione risulta, infatti, maturata prima della sentenza impugnata, dal momento che, effettivamente, alla data della sentenza di secondo grado, pronunciata in data 08 novembre 2021, il reato era già prescritto: risultando il fatto commesso il 5.2.2014, e aggiungendo 28 giorni di sospensione disposti nel corso del giudizio di primo grado ( 08 febbraio 2021 - 08 marzo 2021); la prescrizione risulta maturata in data 02 settembre 2021 ( 05/08/2021 + 28gg.) e, quindi, anteriormente, come anticipato, alla data della sentenza di secondo grado. 5.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, agli effetti penali, per intervenuta prescrizione; agli effetti civili, il ricorso deve essere, invece, dichiarato inammissibile. 6.L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità, dalle costituite parti civile, da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro quattromila oltre accessori di legge. Così deciso in Rom