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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 37923/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 699/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44A63 C632L), in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 204, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di via SIEPELUNGA n. 36/12 in Bologna ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore pro – tempore , nonché PORTOLANI Lora (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 24R63 D704W), [OSCURATO:PERSONA] Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54E31 D704Q), PELOSO Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42R05 D969T) e CANELLA Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P59 A944L), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; R.G.N. 699/18 C.C.28/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] – Innalzamento di luci irregolari -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1186/2017, pubblicata il 23 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate nell’interesse delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con citazione notificata il 28 febbraio 2006, il [OSCURATO:PERSONA] di via Siepelunga n. 36/12 in Bologna e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: che fosse disposta la revisione delle tabelle millesimali, a fronte della trasformazione e del cambiamento d’uso in appartamento del locale ex veranda di proprietà Calabrese-Cipolla; che fosse disposto il pagamento, a carico dei coniugi Calabrese-Cipolla, delle maggiori spese condominiali conseguenti alla suddetta trasformazione abitativa; che fosse accertata l’illegittima annessione di parte del pianerottolo condominiale al nuovo appartamento di proprietà Calabrese-Cipolla, con conseguente domanda di restituzione della suddetta parte comune e ripristino dello status quo ante; che fosse disposto il ripristino della situazione precedente, in ragione della realizzazione di nuove finestre e aperture asimmetriche rispetto alle preesistenti vedute del [OSCURATO:PERSONA], con violazione del decoro architettonico e delle distanze legali; che fosse disposto l’abbattimento e il ripristino della situazione originaria ovvero la realizzazione a regola d’arte, in ordine alle opere di trasformazione della tettoia dell’ex veranda in lastrico solare; che fosse disposto l’abbattimento e il ripristino dello stato originario, in conseguenza della realizzazione di muretti e intermezzi in violazione del decoro architettonico.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio, con relativi supplementi di indagine.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 21524/2012, depositata il 20 dicembre 2012, accoglieva la domanda di revisione delle tabelle millesimali, secondo il prospetto redatto dal consulente d’ufficio, e condannava i convenuti, in solido, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.234,57, oltre interessi legali dai singoli anni di chiusura degli esercizi di bilancio sulle somme parziali corrisposte in meno per ogni singolo anno; condannava, altresì, in solido, i convenuti all’immediata regolarizzazione delle luci di cui alle foto 5 e 6 della consulenza tecnica d’ufficio, disponendo l’innalzamento delle stesse a ml. 2,50. 2.– Con citazione del 19 giugno 2013, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali lamentavano la nullità della statuizione relativa alla regolarizzazione delle luci, senza che una siffatta domanda fosse stata mai formulata dalle parti attrici.

Eccepivano, ancora, l’erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

Spiegavano appello incidentale anche il [OSCURATO:PERSONA] di via Siepelunga n. 36/12 in Bologna e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: che fosse accolta la domanda svolta già in primo grado di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento alla realizzazione ex novo di finestre e aperture sui prospetti nord ed ovest, operata in modo asimmetrico e in violazione del decoro architettonico dello stabile; e, ancora, che fosse accolta la domanda già proposta in primo grado in ordine alla rimessione in pristino ovvero alla realizzazione a regola d’arte della copertura del locale ex veranda.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale nonché l’appello incidentale e compensava interamente tra le parti le spese di lite.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che la richiesta di regolarizzazione delle luci era stata avanzata già nel giudizio di primo grado, per cui non vi era alcun vizio di ultrapetizione; b) che, sul punto, erano state formulate specifiche istanze istruttorie, con richiesta di consulenza tecnica d’ufficio tesa a valutare le modalità di realizzazione delle nuove aperture; c) che la domanda era stata ribadita puntualmente dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni e con espressa richiesta di rimessione in pristino dello stato dei luoghi antecedente alle modifiche poste in essere dai convenuti. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di via Siepelunga n. 36/12 in Bologna nonché i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo mo tivo dedotto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con riferimento agli artt. 24 e 2 Cost., 111, primo e secondo comma, Cost., 281-quinquies, primo comma, 189 e 190 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso la causa prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in violazione del diritto di difesa.

Secondo l’assunto dell’istante, la decisione sarebbe stata assunta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2017, come sarebbe risultato dalla sentenza impugnata, mentre i termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica scadevano rispettivamente il 13 marzo 2017 e il 3 aprile 2017. 1.1.–La doglianza è infondata.

E tanto perché se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale sia anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione – che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza –sia successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l’indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l’esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3569 del 11/02/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013; Sez.

L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 16920 del 21/07/2009).

Ciò trova conferma nelle annotazioni cronologiche della Cancelleria della Corte d’appello (documenti prodotti dai controricorrenti e ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., perché volti a confutare la dedotta nullità della sentenza impugnata), da cui si ricava: che il fascicolo della causa d’appello è stato rimesso al Collegio per la decisione in data 4 aprile 2017, dopo la scadenza dei termini assegnati per il deposito delle memorie conclusive; che la minuta della sentenza definitiva è stata depositata in Cancelleria in data 12 maggio 2017, a fronte della pubblicazione in data 23 maggio 2017.

Per l’effetto, non risulta integrata alcuna violazione di legge e del diritto di difesa, poiché deve ritenersi che la pronuncia collegialesia stata deliberata dopo il regolare decorso dei termini concessi per lo svolgimento dell’appendice pre-decisoria, ossia per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente con scadenza al 13 marzo 2017 e al 3 aprile 2017. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale deciso oltre i limiti della domanda, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, con riferimento alla disposta condanna alla regolarizzazione delle asserite luci, mediante un innalzamento a ml. 2,50 sul muro comune.

Secondo la ricorrente, nessuna domanda sarebbe stata formulata in questi termini dagli odierni controricorrenti nel giudizio di prime cure, essendovi, nella citazione introduttiva di tale giudizio, a pag. 7, ultimo capoverso, esclusivamente un vago ed episodico, e mai più confermato, richiamo alle prescrizioni sulle luci e alle distanze nonché alla larghezza delle maglie delle inferriate, non già all’altezza del muro. 2.1.–La censura è infondata.

E ciò perché, sul punto, il Giudice del gravame ha dato contezza delle ragioni per le quali sussiste corrispondenza tra il capo di condanna che ha disposto l’innalzamento delle luci irregolari sul muro comune e la correlata domanda, senza che l’istante abbia offerto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, elementi confutativi di tale assunto, anzi implicitamente confermandolo.

Segnatamente la Corte d’appello ha rilevato che nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado gli attori hanno espressamente contestato che una “delle finestre” realizzate dai coniugi Calabrese-Cipolla è stata aperta sulla terrazza del Roberti in violazione sia delle prescrizioni di cui all’art. 901 c.c., in quanto le distanze non sono state rispettate e le maglie delle inferriate sono più larghe, sia di quanto stabilito dall’art. 903 c.c.

Pertanto, emerge che gli odierni controricorrenti hanno domandato, con l’atto introduttivo del giudizio, la condanna alla rimessione in pristino dei punti luce, come alterati dagli originari convenuti, e hanno fondato tale richiesta sulla violazione del decoro architettonico nonché, in subordine, sulla violazione della disciplina delle luci di cui agli artt. 901 e ss. c.c.

Cosicché l’invocazione della “regolarizzazione” di dette aperture – ossia del diritto di esigere che esse siano rese conformi alle prescrizioni legali – inglobava anche la pretesa di sopraelevazione all’altezza minima interna, finalizzata ad impedire l’esercizio della veduta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21615 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 512 del 10/01/2013). 3.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1102 e 902, secondo comma, c.c., per avere la Corte territoriale condannato i coniugi Calabrese-Cipolla alla regolarizzazione mediante innalzamento a ml. 2,50 dell’apertura dai medesimi legittimamente modificata, errando nel giudicare.

E ciò perché i coniugi Calabrese-Cipolla avrebbero modificato la finestra preesistente sul prospetto ovest del [OSCURATO:PERSONA], riducendo e non già ingrandendo la più grande preesistente finestra all’origine munita di tapparella, provvedendo dunque a limitarla e ammodernarla. 3.1.–La critica è inammissibile.

In primo luogo, la ricorrente introduce una questione nuova, non affrontata nel giudizio di gravame.

In secondo luogo, il mezzo si sostanzia in una mera critica del libero convincimento del giudice ed esige una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.

Ora, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 4.–Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 699/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44A63 C632L), in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 204, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di via SIEPELUNGA n. 36/12 in Bologna ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore pro – tempore , nonché PORTOLANI Lora (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 24R63 D704W), [OSCURATO:PERSONA] Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54E31 D704Q), PELOSO Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42R05 D969T) e CANELLA Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43P59 A944L), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; R.G.N. 699/18 C.C.28/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] – Innalzamento di luci irregolari -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1186/2017, pubblicata il 23 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate nell’interesse delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con citazione notificata il 28 febbraio 2006, il [OSCURATO:PERSONA] di via Siepelunga n. 36/12 in Bologna e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: che fosse disposta la revisione delle tabelle millesimali, a fronte della trasformazione e del cambiamento d’uso in appartamento del locale ex veranda di proprietà Calabrese-Cipolla; che fosse disposto il pagamento, a carico dei coniugi Calabrese-Cipolla, delle maggiori spese condominiali conseguenti alla suddetta trasformazione abitativa; che fosse accertata l’illegittima annessione di parte del pianerottolo condominiale al nuovo appartamento di proprietà Calabrese-Cipolla, con conseguente domanda di restituzione della suddetta parte comune e ripristino dello status quo ante; che fosse disposto il ripristino della situazione precedente, in ragione della realizzazione di nuove finestre e aperture asimmetriche rispetto alle preesistenti vedute del [OSCURATO:PERSONA], con violazione del decoro architettonico e delle distanze legali; che fosse disposto l’abbattimento e il ripristino della situazione originaria ovvero la realizzazione a regola d’arte, in ordine alle opere di trasformazione della tettoia dell’ex veranda in lastrico solare; che fosse disposto l’abbattimento e il ripristino dello stato originario, in conseguenza della realizzazione di muretti e intermezzi in violazione del decoro architettonico. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio, con relativi supplementi di indagine. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 21524/2012, depositata il 20 dicembre 2012, accoglieva la domanda di revisione delle tabelle millesimali, secondo il prospetto redatto dal consulente d’ufficio, e condannava i convenuti, in solido, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.234,57, oltre interessi legali dai singoli anni di chiusura degli esercizi di bilancio sulle somme parziali corrisposte in meno per ogni singolo anno; condannava, altresì, in solido, i convenuti all’immediata regolarizzazione delle luci di cui alle foto 5 e 6 della consulenza tecnica d’ufficio, disponendo l’innalzamento delle stesse a ml. 2,50. 2.– Con citazione del 19 giugno 2013, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali lamentavano la nullità della statuizione relativa alla regolarizzazione delle luci, senza che una siffatta domanda fosse stata mai formulata dalle parti attrici. Eccepivano, ancora, l’erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Spiegavano appello incidentale anche il [OSCURATO:PERSONA] di via Siepelunga n. 36/12 in Bologna e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: che fosse accolta la domanda svolta già in primo grado di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento alla realizzazione ex novo di finestre e aperture sui prospetti nord ed ovest, operata in modo asimmetrico e in violazione del decoro architettonico dello stabile; e, ancora, che fosse accolta la domanda già proposta in primo grado in ordine alla rimessione in pristino ovvero alla realizzazione a regola d’arte della copertura del locale ex veranda. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale nonché l’appello incidentale e compensava interamente tra le parti le spese di lite. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che la richiesta di regolarizzazione delle luci era stata avanzata già nel giudizio di primo grado, per cui non vi era alcun vizio di ultrapetizione; b) che, sul punto, erano state formulate specifiche istanze istruttorie, con richiesta di consulenza tecnica d’ufficio tesa a valutare le modalità di realizzazione delle nuove aperture; c) che la domanda era stata ribadita puntualmente dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni e con espressa richiesta di rimessione in pristino dello stato dei luoghi antecedente alle modifiche poste in essere dai convenuti. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di via Siepelunga n. 36/12 in Bologna nonché i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo mo tivo dedotto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con riferimento agli artt. 24 e 2 Cost., 111, primo e secondo comma, Cost., 281-quinquies, primo comma, 189 e 190 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso la causa prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in violazione del diritto di difesa. Secondo l’assunto dell’istante, la decisione sarebbe stata assunta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2017, come sarebbe risultato dalla sentenza impugnata, mentre i termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica scadevano rispettivamente il 13 marzo 2017 e il 3 aprile 2017. 1.1.–La doglianza è infondata. E tanto perché se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale sia anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione – che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza –sia successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l’indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l’esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3569 del 11/02/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013; Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 16920 del 21/07/2009). Ciò trova conferma nelle annotazioni cronologiche della Cancelleria della Corte d’appello (documenti prodotti dai controricorrenti e ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., perché volti a confutare la dedotta nullità della sentenza impugnata), da cui si ricava: che il fascicolo della causa d’appello è stato rimesso al Collegio per la decisione in data 4 aprile 2017, dopo la scadenza dei termini assegnati per il deposito delle memorie conclusive; che la minuta della sentenza definitiva è stata depositata in Cancelleria in data 12 maggio 2017, a fronte della pubblicazione in data 23 maggio 2017. Per l’effetto, non risulta integrata alcuna violazione di legge e del diritto di difesa, poiché deve ritenersi che la pronuncia collegialesia stata deliberata dopo il regolare decorso dei termini concessi per lo svolgimento dell’appendice pre-decisoria, ossia per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente con scadenza al 13 marzo 2017 e al 3 aprile 2017. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale deciso oltre i limiti della domanda, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, con riferimento alla disposta condanna alla regolarizzazione delle asserite luci, mediante un innalzamento a ml. 2,50 sul muro comune. Secondo la ricorrente, nessuna domanda sarebbe stata formulata in questi termini dagli odierni controricorrenti nel giudizio di prime cure, essendovi, nella citazione introduttiva di tale giudizio, a pag. 7, ultimo capoverso, esclusivamente un vago ed episodico, e mai più confermato, richiamo alle prescrizioni sulle luci e alle distanze nonché alla larghezza delle maglie delle inferriate, non già all’altezza del muro. 2.1.–La censura è infondata. E ciò perché, sul punto, il Giudice del gravame ha dato contezza delle ragioni per le quali sussiste corrispondenza tra il capo di condanna che ha disposto l’innalzamento delle luci irregolari sul muro comune e la correlata domanda, senza che l’istante abbia offerto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, elementi confutativi di tale assunto, anzi implicitamente confermandolo. Segnatamente la Corte d’appello ha rilevato che nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado gli attori hanno espressamente contestato che una “delle finestre” realizzate dai coniugi Calabrese-Cipolla è stata aperta sulla terrazza del Roberti in violazione sia delle prescrizioni di cui all’art. 901 c.c., in quanto le distanze non sono state rispettate e le maglie delle inferriate sono più larghe, sia di quanto stabilito dall’art. 903 c.c. Pertanto, emerge che gli odierni controricorrenti hanno domandato, con l’atto introduttivo del giudizio, la condanna alla rimessione in pristino dei punti luce, come alterati dagli originari convenuti, e hanno fondato tale richiesta sulla violazione del decoro architettonico nonché, in subordine, sulla violazione della disciplina delle luci di cui agli artt. 901 e ss. c.c. Cosicché l’invocazione della “regolarizzazione” di dette aperture – ossia del diritto di esigere che esse siano rese conformi alle prescrizioni legali – inglobava anche la pretesa di sopraelevazione all’altezza minima interna, finalizzata ad impedire l’esercizio della veduta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21615 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 512 del 10/01/2013). 3.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1102 e 902, secondo comma, c.c., per avere la Corte territoriale condannato i coniugi Calabrese-Cipolla alla regolarizzazione mediante innalzamento a ml. 2,50 dell’apertura dai medesimi legittimamente modificata, errando nel giudicare. E ciò perché i coniugi Calabrese-Cipolla avrebbero modificato la finestra preesistente sul prospetto ovest del [OSCURATO:PERSONA], riducendo e non già ingrandendo la più grande preesistente finestra all’origine munita di tapparella, provvedendo dunque a limitarla e ammodernarla. 3.1.–La critica è inammissibile. In primo luogo, la ricorrente introduce una questione nuova, non affrontata nel giudizio di gravame. In secondo luogo, il mezzo si sostanzia in una mera critica del libero convincimento del giudice ed esige una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Ora, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 4.–Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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