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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 37764/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni dei difensori della ricorrente, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 11/01/2023, il Tribunale di Biella ha confermato la sentenza del 12/04/2021 con la quale il Giudice di pace di Biella aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannata alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Biella ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 79, comma 3, e 468, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione difensiva di inammissibilità della lista testi presentata dalla parte civile.

In data 18/09/2018 la persona offesa, attraverso il difensore, depositò nella cancelleria del giudice di pace una "lista testi della persona offesa costituenda parte civile", che non può essere associata alla memoria ex art. 90 cod. proc. pen. che consente alla persona offesa di indicare elementi di prova e alla quale la difesa dell'imputata si era tempestivamente opposta.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 100 e 122 cod. proc. pen., nullità della nuova costituzione di parte civile e revoca tacita della stessa.

In data 17/02/2022, la parte civile officiava un nuovo difensore, depositando un "atto di nomina di difensore di fiducia", senza che intervenisse anche la nomina a procuratore speciale imprescindibile per la parte civile.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al contrasto tra quanto statuito dal giudice di appello con il dispositivo letto in udienza e la motivazione successivamente depositata, in quanto il primo non conteneva la condanna dell'imputata al pagamento delle spese a favore della parte civile.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; i difensori della ricorrente hanno concluso, replicando ai rilievi del P.G., per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.2.

Il primo motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'atto depositato dalla persona offesa, poi parte civile, presentava tutti i requisiti della memoria ex art. 90 cod. proc. pen., mentre la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di diritti e facoltà della persona offesa, che è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa, costituitasi fuori dell'udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art. 90 cod. proc. pen., con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo dell'atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28748 del 08/06/2005, Neroni, Rv. 232297).

3. Anche il secondo motivo non è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417; conf.

Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli): l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conteneva l'esplicita dichiarazione di costituirsi nel giudizio di appello, richiamando adesivamente le difese già articolate dal precedente patrocinatore, e su tale atto [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente sottoscritto la conferma della nomina, sicché, complessivamente valutato alla luce del principio di diritto richiamato, l'atto conteneva una procura speciale per lo svolgimento del giudizio di appello.

4. Il terzo motivo è invece fondato.

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, Sentenza n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01).

Ora, posto che il dispositivo letto in udienza non conteneva la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in parte qua il dispositivo riportato sulla sentenza _3 depositata deve essere corretto, con eliminazione della statuizione in questione.

Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza documento relativamente alla condanna alle spese in favore della parte civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni dei difensori della ricorrente, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 11/01/2023, il Tribunale di Biella ha confermato la sentenza del 12/04/2021 con la quale il Giudice di pace di Biella aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannata alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Biella ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 79, comma 3, e 468, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione difensiva di inammissibilità della lista testi presentata dalla parte civile. In data 18/09/2018 la persona offesa, attraverso il difensore, depositò nella cancelleria del giudice di pace una "lista testi della persona offesa costituenda parte civile", che non può essere associata alla memoria ex art. 90 cod. proc. pen. che consente alla persona offesa di indicare elementi di prova e alla quale la difesa dell'imputata si era tempestivamente opposta. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 100 e 122 cod. proc. pen., nullità della nuova costituzione di parte civile e revoca tacita della stessa. In data 17/02/2022, la parte civile officiava un nuovo difensore, depositando un "atto di nomina di difensore di fiducia", senza che intervenisse anche la nomina a procuratore speciale imprescindibile per la parte civile. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al contrasto tra quanto statuito dal giudice di appello con il dispositivo letto in udienza e la motivazione successivamente depositata, in quanto il primo non conteneva la condanna dell'imputata al pagamento delle spese a favore della parte civile. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; i difensori della ricorrente hanno concluso, replicando ai rilievi del P.G., per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.2. Il primo motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'atto depositato dalla persona offesa, poi parte civile, presentava tutti i requisiti della memoria ex art. 90 cod. proc. pen., mentre la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di diritti e facoltà della persona offesa, che è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa, costituitasi fuori dell'udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art. 90 cod. proc. pen., con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo dell'atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28748 del 08/06/2005, Neroni, Rv. 232297). 3. Anche il secondo motivo non è fondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417; conf. Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli): l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conteneva l'esplicita dichiarazione di costituirsi nel giudizio di appello, richiamando adesivamente le difese già articolate dal precedente patrocinatore, e su tale atto [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente sottoscritto la conferma della nomina, sicché, complessivamente valutato alla luce del principio di diritto richiamato, l'atto conteneva una procura speciale per lo svolgimento del giudizio di appello. 4. Il terzo motivo è invece fondato. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, Sentenza n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01). Ora, posto che il dispositivo letto in udienza non conteneva la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in parte qua il dispositivo riportato sulla sentenza _3 depositata deve essere corretto, con eliminazione della statuizione in questione. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza documento relativamente alla condanna alle spese in favore della parte civile,
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