CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:SOCIETA].)in persona del legale rappresentante pro tempore, e CUNIALGIANANDREA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti–e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026BRUNETTA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA];-intimati-e sul ricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:SOCIETA].)in persona del legale rappresentante pro tempore, e CUNIALGIANANDREA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti incidentali-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoVIRGINIA [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti al ricorso incidentale-e nei confronti diDE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di ANTONIO RAMENGHItutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti al ricorso incidentale-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1610/2024,depositata il 18/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentantedella società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.; di seguito, per comodità espositiva, [OSCURATO:SOCIETA].), conveniva,innanzi al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],deducendo di essere stato leso, nella propria reputazione personale eprofessionale nonché nell’immagine della società, dalla pubblicazione dipiù articoli di stampa diffusi nel luglio e nell’agosto 2012 sui quotidiani “LaTribuna di Treviso” e sull’inserto settimanale “[OSCURATO:PERSONA] di Repubblica”.L’attore esponeva che tali pubblicazioni avevano dato conto del suocoinvolgimento in un procedimento penale avviato dalla Procura dellaRepubblica di Napoli per reati in materia di commercio illecito difitofarmaci, procedimento nel cui ambito erano stati disposti nei suoiconfronti la custodia cautelare in carcere, eseguita il 18 luglio 2012, e ilsequestro preventivo della società e dei beni aziendali. Rappresentavatuttavia che il Tribunale del riesame aveva successivamente annullato siala misura custodiale sia quella reale e che il procedimento si era conclusocon sentenza di non luogo a procedere.Assumeva che gli articoli in questione, pur riferendosi a tali vicende,avevano travalicato i limiti del diritto di cronaca e di critica, utilizzandoespressioni allusive e colpevolistiche nei suoi confronti, e chiedevapertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimonialie non patrimoniali nonché al pagamento della riparazione pecuniaria, aisensi dell’art. 12 della L. n. 47/1948.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026Si costituivano tutti i convenuti, eccependo l’infondatezza delle domandee invocando, per quanto di rispettiva pertinenza, l’esimente del diritto dicronaca o di critica.Con sentenza n. 1328/2022, il Tribunale di Treviso rigettava le domandenei confronti dei giornalisti e dei direttori responsabili dei due quotidiani,ritenendo che gli articoli di stampa costituissero legittimo esercizio deldiritto di cronaca, e accoglieva invece la domanda proposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti Presidente di [OSCURATO:PERSONA],ravvisando carattere diffamatorio nelle dichiarazioni da questi rese nelcorso dell’intervista pubblicata il 20 luglio 2012, in cui egli invitava gliagricoltori a non utilizzare i prodotti provenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e anon intrattenere rapporti commerciali con detta società e formulava giudiziallarmistici sulla vicenda, liquidando il danno non patrimoniale in favoredegli attori.Avverso tale pronuncia proponeva appello principale il Cunial, nellaqualità indicata, censurando il rigetto delle domande relative agli articoli distampa, mentre [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale.Con sentenza n. 1610/2024, pubblicata il 18 settembre 2024, la Corted’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, harigettato le domande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenendooperante in suo favore l’esimente del diritto di critica, ed ha accolto invecele domande risarcitorie relative all’articolo pubblicato il 17 agosto 2012 su“[OSCURATO:PERSONA] di Repubblica”, condannando il giornalista [OSCURATO:PERSONA] e ildirettore responsabile [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nonpatrimoniale in favore del Cunial e della società, nonché il solo Corbo alpagamento della riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. n. 47/1948.Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi EzioMauro e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-Bios.a.s., dall’altro (quest’ultimo successivo e, pertanto, incidentale), fondatiNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026rispettivamente su cinque e quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito adentrambi con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], Federico DeWolanski nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno resistito con controricorso alricorso incidentale.La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.In vista dell’odierna camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Schillaci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]-Bios.a.s. hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e Antonio Corbo1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 Cost. nonché degli artt. 2043 c.c., 51, 59 e 595c.p. e dell’art. 11 della L. n. 47 del 1948, sostenendo che la Corted’appello avrebbe erroneamente escluso l’operatività della scriminante deldiritto di cronaca e di critica giudiziaria in relazione all’articolo pubblicato il17 agosto 2012 su “[OSCURATO:PERSONA] di Repubblica”, a firma di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha ritenuto che, al momento della pubblicazione (17agosto 2012), il giornalista e il direttore della testata avrebbero dovutoverificare in modo completo e specifico, mediante un necessarioaggiornamento temporale, la veridicità della notizia, richiamandol’insegnamento di questa Corte secondo cui l’esimente del diritto dicronaca, quantomeno sotto il profilo putativo, impone tale verifica “almomento della divulgazione”: pochi giorni prima della pubblicazione eranointervenuti l’ordinanza del Tribunale del riesame del 3 agosto 2012 diannullamento della custodia cautelare e il provvedimento del 9 agosto2012 di annullamento del sequestro preventivo; di conseguenza, la Corted’appello ha qualificato l’articolo come pubblicazione “ampiamenteNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026superata dai successivi sviluppi dell’indagine”, attribuendo rilievo allacircostanza che al momento della pubblicazione dell’articolo era giàemersa la completa estraneità del Cunial e della società [OSCURATO:SOCIETA]rispetto ai fatti contestati, e, soprattutto, ha ritenuto che il pezzo, per ilsuo tenore, presentasse il Cunial e la [OSCURATO:SOCIETA]. come soggettiinseriti in un circuito criminale, utilizzando espressioni di particolarespessore evocativo “senza motivo, al momento della diffusione del pezzo”,quali: a) “narcos del verde”; b) soggetti “collegati a compagini legate allacamorra dedite al contrabbando di fitofarmaci contraffatti e dannosi per lasalute umana”; c) “fornitori delle principali materie prime” e “destinatari diingentissimi pagamenti” (p. 26 della sentenza).Diversamente dal Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto che il pezzofosse focalizzato sui risultati dell’indagine, atteso che riferiva del lavorosvolto dal capitano dei Nac di Roma, dal colonnello dei carabinieri dal P.M.e dal G.I.P., del coinvolgimento di altri soggetti, delle modalità attraversocui si erano svolte le indagini, dei luoghi in cui l’attività illecita si erasvolta, del materiale venduto.I ricorrenti contestano:a) che l’annullamento delle misure cautelari personali e reali possaessere assunto, come fatto dalla Corte d’appello, quale indice di una“completa estraneità” del [OSCURATO:SOCIETA]. ai fatti oggettodell’indagine. Sostengono che il giudice a quo si sia basato su una indebitasovrapposizione tra piani distinti del procedimento penale, attribuendo alprovvedimento del Tribunale del riesame un significato che esso nonriveste sul piano giuridico. L’annullamento delle misure cautelari, infatti,particolare, alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in funzionedella compressione anticipata della libertà personale o dei beni, senzacomportare né un accertamento definitivo dei fatti né una pronuncia dimerito sull’innocenza dell’indagato. Secondo i ricorrenti, la CorteNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026territoriale avrebbe invece valorizzato tale annullamento come seequivalesse a una definitiva esclusione del coinvolgimento nei fatticontestati, utilizzandolo quale fondamento per ritenere non più attuale enon più veritiera la narrazione giornalistica, dandone una lettura cheaveva modificato la reale portata processuale dei provvedimenti cautelari;b) che, in presenza di una fonte informativa giudiziaria qualificata, ilgiornalista sia tenuto a compiere un controllo ulteriore e unaggiornamento della notizia entro un arco temporale estremamenteristretto, come quello intercorrente tra l’annullamento delle misurecautelari e la pubblicazione dell’articolo. Si dolgono che la Corte d’appelloabbia imposto loro un onere di verifica sproporzionato e non coerente coni principi che regolano l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, speciequando la notizia trae origine da atti e provvedimenti dell’autoritàgiudiziaria. L’articolo del 17 agosto 2012, secondo la prospettazione deiricorrenti, si fondava su un complesso di dati ufficiali – ordinanze,informative, atti di indagine – che costituivano, al momento della loroacquisizione, una fonte attendibile e legittima, sicché esigere unaggiornamento immediato che tenesse conto degli sviluppi cautelari,peraltro intervenuti a brevissima distanza temporale dalla pubblicazione,equivarrebbe a gravare il giornalista di un obbligo di continuomonitoraggio che trasformerebbe la cronaca giudiziaria in un’attivitàparalizzata dall’incertezza degli sviluppi e incompatibile con i tempifisiologici della stampa periodica;c) che, ai fini dell’operatività della scriminante del diritto di cronaca, siasufficiente la corrispondenza della notizia agli atti giudiziari disponibili almomento della pubblicazione, senza che gli sviluppi successivi delprocedimento possano retroagire a rendere illecita una pubblicazione che,nel suo contesto temporale, risultava fedele al contenuto delle fontiutilizzate; di conseguenza, deducono che la Corte d’appello abbiaerroneamente valutato la verità della notizia ricorrendo a circostanzeNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026verificatesi ex post, applicando un criterio di verità sostanziale e definitivaanziché un criterio di verità storica e contestuale. Così ragionando sifinirebbe per introdurre una forma di responsabilità retroattiva dell’attivitàgiornalistica, incompatibile con la funzione informativa e con l’esigenzache la liceità della cronaca sia apprezzata con riferimento allo stato delleconoscenze e delle fonti disponibili al momento in cui la notizia vienediffusa.Il motivo non merita accoglimento.La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa,l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria non opera quandol’informazione, pur formalmente ispirata a provvedimenti giudiziari, risultiidonea ad attribuire all’interessato una rappresentazione sostanzialmenteinesatta o sproporzionata della sua posizione processuale, nonneutralizzata dal contesto complessivo della pubblicazione (Cass. 11 luglio2024, n. 19028; Cass. 12 ottobre 2020, n. 21969).Anche le Sezioni Unite, con la sentenza 18 maggio 2025, n. 13200,hanno chiarito che l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, quando lanotizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabilenell’ipotesi in cui venga attribuita al soggetto una qualità soggettivadiversa da quella risultante dagli atti (imputato anziché indagato), ovverovenga riferito un fatto diverso da quello per cui si procede, salvo che ilgiudice del merito accerti che il contesto complessivo della pubblicazionesia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatoriodell’inesattezza. In sostanza, la giurisprudenza di legittimità è orientata aritenere che l’informazione giudiziaria non debba alterare il significatosostanziale della vicenda processuale né la posizione soggettivadell’interessato. In tale prospettiva, il riferimento agli atti giudiziari noncostituisce, di per sé, uno schermo automatico, quando il modo in cui laNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026notizia è costruita e presentata finisca per attribuire un disvaloreeccedente o diverso rispetto a quello desumibile dagli atti stessi.Di conseguenza, la Corte d'appello nella vicenda per cui è causa havalorizzato il modo in cui l’articolo del 17 agosto 2012 ha rappresentato laposizione del Cunial e della società da lui rappresentata, inserendoli,criminalità organizzata e di traffici gravemente pericolosi per la salutepubblica, in un momento in cui tale rappresentazione non trovava più unadeguato riscontro nel quadro processuale.È vero che questa Corte ha ripetutamente affermato che il criterio dellaverità della notizia va riferito agli sviluppi delle indagini e dell’istruttoriaquali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo, e non già aquanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. 9 marzo2010, n. 5637; Cass. 12 ottobre 2020, n. 21969). Tuttavia, tali arresti nonescludono che il giudice del merito debba valutare se, al momento dellapubblicazione, il contenuto dell’articolo sia ancora idoneo a rappresentarecorrettamente la posizione dell’interessato, senza attribuirgli, direttamenteo indirettamente, un disvalore che ecceda quello desumibile dagli atti.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l’annullamento dellemisure cautelari costituisse un elemento rilevante non già in quantoespressivo di un accertamento definitivo di estraneità ai fatti del Cunial -esito estraneo alla funzione tipica del giudizio cautelare - bensì in quantoincidente sul significato complessivo della rappresentazione giornalisticanel momento della sua diffusione. Il dato sopravvenuto, pur nontraducendosi in una pronuncia sul merito dell’accusa, era idoneo amodificare in termini apprezzabili il contesto fattuale di riferimento, sì daimporre, ai fini della corretta esplicazione del diritto di cronaca, unarimodulazione della narrazione che tenesse conto dell’evoluzione delquadro processuale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026Ne consegue che il rilievo attribuito dalla Corte d’appello all’intervenutoannullamento delle misure non si è posto in contrasto con i principi cheregolano la funzione e i limiti del sindacato cautelare, ma ha trovatogiustificazione nell’esigenza di verificare se, al momento dellapubblicazione, la rappresentazione offerta al lettore fosse ancora idonea ariflettere, senza alterazioni suggestive o eccedenti, la posizioneprocessuale dell’interessato.2. Con il secondo motivo vengono denunziate la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 Cost., nonché degli artt. 2043 c.c., 51 e 595 c.p.,in relazione ai principi regolanti il requisito della continenza nell’eserciziodel diritto di cronaca e di critica, per avere la Corte d’appello di Veneziaerroneamente ritenuto che il linguaggio utilizzato nell’articolo pubblicato il17 agosto 2012 sull’inserto “[OSCURATO:PERSONA] di Repubblica” travalicasse i limitidella correttezza formale e sostanziale, sulla base di una valutazione che iricorrenti ritengono atomistica delle espressioni adoperate e di unapprezzamento ex post degli sviluppi processuali.Le censure attingono la statuizione resa dalla Corte territoriale allepagine 25-26 della sentenza impugnata, nella parte in cui, pur muovendodall’interesse pubblico del tema trattato (fenomeno dei fitofarmaci e delleindagini penali connesse), ha ritenuto che lo scritto eccedesse lo scopoinformativo e finisse per rappresentare il Cunial e la società [OSCURATO:SOCIETA] intermini colpevolistici e gravemente lesivi, valorizzando il tenorecomplessivo dell’esposizione e talune formule espressive ritenute“fortemente lesive dell’onore” e dell’immagine della società.In particolare, i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello abbiaimputato al pezzo giornalistico di avere indicato il Cunial e la [OSCURATO:PERSONA]-Bios.a.s., “senza motivo, al momento della diffusione del pezzo”, come“narcos del verde”, di averli presentati come “collegati a compagini legatealla camorra dedite al contrabbando di fitofarmaci contraffatti e dannosiper la salute umana”, e di averli qualificati come “fornitori delle principaliNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026materie prime” e “destinatari di ingentissimi pagamenti”, collocando taliespressioni in un quadro ritenuto eccedente il diritto di cronaca.Contestano che la valutazione di continenza sia stata condotta, di fatto,mediante l’isolamento di singole espressioni ad alto impatto evocativo e laloro lettura come sintomatiche di un travalicamento dei limiti dellacorrettezza formale, senza un adeguato apprezzamento del contestocomplessivo dell’articolo, che, secondo la loro prospettazione, avrebbeavuto la struttura di una inchiesta su un tema di interesse generale, nelquale il riferimento alla vicenda giudiziaria e ai soggetti menzionaticostituiva parte del quadro narrativo e non il focus dell’esposizione.I ricorrenti deducono, inoltre, che la Corte d’appello abbia valutato lacontinenza in modo appiattito su un criterio sostanzialmente formale,trascurando che, nell’ambito del diritto di critica e della cronaca giudiziariaintrecciata a elementi valutativi, il linguaggio può assumere toni incisivi,metaforici e anche aspri, se funzionali alla rappresentazione del fenomenodescritto, purché non si risolvano in attacchi gratuiti alla persona;assumono che, nel caso concreto, l’argomento trattato, per la suarilevanza pubblica, giustificasse il registro espressivo utilizzato senza checiò, di per sé, determinasse il superamento della soglia di continenza.Il motivo è inammissibile.Secondo l’insegnamento di questa Corte – v. Cass. 9 giugno 2022, n.18631 - in tema di azione risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, laricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti,l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altruireputazione, nonché la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimentedell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono accertamenti difatto, riservati al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità,ove sorretti da motivazione congrua e logicamente coerente.Di conseguenza, il controllo demandato a questa Corte è limitato allaverifica che il giudice di merito abbia effettivamente esaminato laNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati edell’interesse pubblico alla diffusione della notizia nonché alla verifica dellanon manifesta illogicità della motivazione, restando estraneo al giudizio dilegittimità l’accertamento diretto della capacità diffamatoria delleespressioni utilizzate.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto, con motivazioneampia e articolata, delle ragioni per cui ha ritenuto che il linguaggioutilizzato nell’articolo eccedesse i limiti della continenza, valorizzando nongià singole espressioni isolate, ma il loro inserimento in un contestocomplessivo idoneo a rappresentare gli interessati come stabilmenteinseriti in un sistema criminale connotato da particolare gravità e allarmesociale, prendendo espressamente in considerazione la natura del mezzodi informazione, la diffusione dello scritto, il tono complessivo dei fattinarrati e l’effetto reputazionale derivante dall’accostamento a contesti dicriminalità organizzata e di pericolo per la salute pubblica.La doglianza dei ricorrenti, nel censurare tale apprezzamento sotto ilprofilo della continenza, si risolve, dunque, nella richiesta di una diversavalutazione del contenuto dell’articolo e della portata offensiva delleespressioni utilizzate, sollecitando un riesame del merito non consentito insede di legittimità.3. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c., per avere la Corted’appello di Venezia ritenuto provata la sussistenza del danno nonpatrimoniale in via presuntiva, in assenza di specifiche allegazioni e senzauna preventiva verifica del nesso di causalità immediato e diretto tra lapubblicazione dell’articolo del 17 agosto 2012 e il pregiudizio lamentatodagli attori.Le censure investono la statuizione contenuta alle pagine 28-29 dellasentenza impugnata, ove la Corte territoriale, dopo avere qualificato comediffamatorio il contenuto dell’articolo, ha proceduto alla liquidazione delNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026danno non patrimoniale, valorizzando la gravità delle accuse evocate, larisonanza mediatica della pubblicazione e la diffusione nazionale dellatestata.Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe così configurato il dannonon patrimoniale come conseguenza sostanzialmente automaticadell’illecito diffamatorio, prescindendo dall’onere, gravante sugli attori, diallegare e dimostrare in modo specifico l’esistenza di un concretopregiudizio diverso e ulteriore rispetto alla mera lesione astrattadell’interesse protetto e quindi eludendo la distinzione tra danno-evento edanno-conseguenza.Viene altresì contestato che la Corte d’appello abbia fatto leva su criteriquali la gravità delle accuse, la diffusione dello scritto e la notorietà delmezzo di informazione non già come elementi indicativi della possibilità difare ricorso alla liquidazione equitativa del danno, ma come presuppostiidonei a fondare l’esistenza stessa di esso. In tal modo, secondo iricorrenti, la sentenza avrebbe ritenuto provato il danno attraversoparametri che, per loro natura, avrebbero potuto assumere rilievo soltantouna volta accertata l’effettiva sussistenza del pregiudizio.Infine, i ricorrenti deducono che tale impostazione risulterebbe tanto piùcensurabile ove si consideri che la Corte d’appello ha riconosciuto il dannonon patrimoniale anche in favore della società, senza una distinta especifica allegazione di un pregiudizio all’immagine commerciale o allacapacità relazionale dell’ente, e senza chiarire in che modo lapubblicazione dell’articolo avesse inciso concretamente sulla sferagiuridica della persona giuridica, distinta da quella del socio o legalerappresentante.Il motivo è fondato.I ricorrenti colgono nel segno dolendosi del fatto che la Corte d’appello,una volta affermata la natura diffamatoria dell’articolo, abbia procedutodirettamente alla liquidazione del danno non patrimoniale, senza svolgereNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026un autonomo e preliminare accertamento dell’esistenza di un concretopregiudizio risarcibile. Dalla lettura della motivazione emerge, infatti, chela Corte territoriale ha ricavato l’an debeatur facendo esclusivo riferimentoa elementi che, per loro natura, attengono alla quantificazione del danno enon già alla verifica della sua effettiva sussistenza, così ponendo insostanziale continuità il piano dell’illecito con quello delle sue conseguenzerisarcitorie.In tal modo, il danno non patrimoniale è stato trattato come unaconseguenza pressoché automatica dell’accertamento della diffamazione,senza che fosse previamente esplicitato - neppure in via presuntiva - ilpercorso logico attraverso il quale dalla lesione dell’interesse protetto sisarebbe pervenuti all’individuazione di un pregiudizio concreto, effettivoed eziologicamente ricollegabile alla specifica condotta.In tal modo è venuta meno la distinzione, concettualmente necessaria, tradanno evento e danno conseguenza, atteso che, anche nell’ambito deldanno non patrimoniale, l’offesa al bene giuridico protetto non esaurisce ildanno risarcibile, ma ne costituisce il presupposto, essendo comunquerichiesto l’accertamento di un’incidenza pregiudizievole sulla sferapersonale, professionale o relazionale del soggetto leso.Ne consegue che il ricorso a parametri quali la gravità delle espressioni, ladiffusione dello scritto e il rilievo del mezzo di comunicazione, lungi dalpoter fondare di per sé l’esistenza del danno, può rilevare soltanto ai finidella sua liquidazione, una volta positivamente accertata la sussistenza diconseguenze dannose, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni gravi,precise e concordanti.Quanto appena rilevato risulta ancor più evidente con riferimento allaposizione della società, cui il danno viene riconosciuto senza alcunaautonoma valutazione circa la natura e l’effettività del pregiudizio subito,né con riguardo all’immagine commerciale né con riguardo alla capacitàrelazionale o alla sua credibilità sul mercato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., nonché delle tabelle elaboratedal Tribunale di Milano, in relazione alla liquidazione del danno nonpatrimoniale. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia fatto unuso incongruo del criterio equitativo, richiamando formalmente i parametritabellari ma pervenendo a una quantificazione ritenuta sproporzionatarispetto agli elementi valorizzati in motivazione, quali la diffusione delloscritto, la posizione dei soggetti coinvolti e l’elemento psicologico dellacondotta.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere laCorte d’appello di Venezia condannato il giornalista [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della riparazione pecuniaria in assenza di un autonomo especifico accertamento dei presupposti applicativi della sanzione e, inparticolare, dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe tuttavia applicato l’art.12 della legge sulla stampa in modo automatico e conseguenziale rispettoall’accertamento dell’illecito civile, senza procedere a un autonomo esamedei presupposti richiesti dalla norma. In particolare, deducono che lasentenza non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine all’elementosoggettivo della condotta del giornalista, presupposto indefettibile perl’irrogazione della riparazione pecuniaria, che non può essere desunta invia implicita o riflessa dal solo riconoscimento della responsabilitàrisarcitoria.Il motivo è fondato.La motivazione della sentenza impugnata non contiene, infatti, alcunautonomo e specifico accertamento dei presupposti applicativi dellasanzione, né, in particolare, dell’elemento soggettivo richiesto dallanorma. La Corte territoriale si limita a richiamare la gravità dellaNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026diffamazione e le medesime circostanze già valorizzate ai fini dellaliquidazione del danno non patrimoniale, senza distinguere il piano delrisarcimento da quello, ontologicamente diverso, della riparazione di cuiall’art. 12 della L. n. 47/48, come si evince da quanto affermato a p. 30della sentenza impugnata. La riparazione pecuniaria, tuttavia, non hanatura meramente compensativa, ma assolve a una funzionesanzionatoria-afflittiva, che presuppone un accertamento distinto e piùrigoroso, non surrogabile attraverso il semplice richiamo allaresponsabilità risarcitoria. Peraltro, a p. 29 della stessa sentenzaimpugnata, la Corte di merito ha ritenuto che si sia “in presenza di unelemento psicologico di natura meramente colposa”.Ricorso incidentale del [OSCURATO:SOCIETA]6. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 Cost. in relazione all’art. 2 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 290, per avere riconosciuto l’esimente del diritto di critica in favore digiornalistico pubblicato in data 20.07.2012 sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] diTreviso, omettendo di considerare che l’intervistato aveva criticato unfatto diverso rispetto a quello oggetto dell’imputazione mossa al Cunial,con conseguente carenza del requisito della verità richiesto, in concorsocon quelli di pertinenza e continenza, affinché possa operare lascriminante del diritto di critica.I ricorrenti muovono dalla premessa che la Corte territoriale abbiaapplicato in modo distorto i principi regolanti il diritto di critica,riconoscendo l’esimente pur in presenza, secondo la loro prospettazione,di un difetto del requisito della verità, anche solo putativa, del fatto postoa fondamento delle dichiarazioni critiche. In particolare, assumono che ilgiudice a quo abbia ritenuto scriminato espressioni che presupponevanocome accertati fatti e condotte che, all’epoca della pubblicazione, nonNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026trovavano riscontro né negli atti del procedimento penale né nello statodelle indagini.Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe erroneamente svalutatola distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica, finendo perestendere a quest’ultimo una latitudine eccessiva, tale da prescindere deltutto dal necessario ancoraggio a fatti veri o almeno verosimili. La critica,infatti, pur potendo esprimersi in forma valutativa e soggettiva, non può,ad avviso dei ricorrenti, fondarsi su fatti inesistenti, travisati oradicalmente deformati, né può presupporre come accertate responsabilitào condotte che risultavano, all’epoca, ancora oggetto di verificagiudiziaria. Non avendo la Corte territoriale verificato se le dichiarazioniriportate nell’intervista del 20 luglio 2012 trovassero effettivo riscontronello stato del procedimento penale avrebbe erroneamente ravvisato lascriminante anche a fronte di dichiarazioni che, secondo i ricorrenti,presentavano come già accertate condotte illecite e responsabilitàpersonali, con un effetto di anticipazione del giudizio incompatibile con ilimiti del diritto di critica.I ricorrenti censurano, inoltre, la motivazione della sentenza nella partein cui la Corte d’appello ha ritenuto assorbente il rilievo dell’interessepubblico alla discussione del tema trattato, senza procedere a una verificaautonoma e rigorosa del requisito della verità del fatto criticato. Si deduceche il giudice di appello avrebbe finito per sovrapporre il piano dellarilevanza sociale dell’argomento a quello della correttezza delleaffermazioni rivolte alla persona, riconoscendo l’esimente sulla base delsolo carattere di denuncia e di allarme delle dichiarazioni,indipendentemente dalla loro attendibilità fattuale.Né la Corte territoriale avrebbe adeguatamente considerato l’effettocomplessivo delle dichiarazioni critiche, che, per il tono perentorio e per ilcontenuto assertivo, si risolvevano, secondo la loro prospettazione, in unNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026giudizio di responsabilità già definito, idoneo a incidere in modo diretto eirreversibile sul loro onore e sulla loro reputazione.Da ultimo, i ricorrenti deducono che la Corte d’appello abbia errato nelritenere che la natura meramente valutativa delle espressioni fosse di persé sufficiente a escludere la responsabilità, senza considerare che, quandola valutazione presuppone come veri fatti non accertati o rappresentati inmodo inesatto, il diritto di critica perde la sua funzione costituzionalmenteprotetta e si risolve in un’indebita lesione della reputazione altrui.7. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione del requisitodella continenza, sostenendosi che la Corte d’appello avrebbe omesso diconsiderare il complessivo contesto espressivo e il ruolo istituzionalerivestito dall’autore delle dichiarazioni riportate. I ricorrenti affermano che,avuto riguardo ai toni utilizzati, alle modalità imperative delle espressionie al contenuto complessivo dell’intervista, le affermazioni pubblicateavrebbero travalicato i limiti di una critica funzionale all’interesse pubblico,risolvendosi invece in un giudizio lesivo dell’onore e della reputazione,tanto della persona fisica quanto della società.8. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, sonofondati.La Corte d’appello, a p. 35, ha sostenuto la natura non diffamatoria delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], atteso che egli, “rispetto ai fatti emersi dalleindagini condotte dalla DDA”, si sarebbe limitato a invitare a nonacquistare i prodotti del Cunial; avrebbe invitato a non intrattenererapporti lavorativi con lui, avrebbe richiamato la necessità di tutelare lasalute, avrebbe osservato che, in presenza di etichette truffaldine,sarebbe stato impossibile accorgersi dell’inganno.Il problema è che questo contenuto non coincide con ciò che era statocontestato al Cunial e alla [OSCURATO:SOCIETA].: al Cunial non era contestata lavendita di fitosanitari contraffatti, né la commercializzazione di prodottiilleciti; egli era indagato per la fornitura di materia prima a una societàNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026terza, che poi trasformava e confezionava i prodotti destinati all’utentefinale.Alla luce di ciò, le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] non sono una semplicecritica: invitare a non acquistare i prodotti del Cunial presuppone che queiprodotti siano pericolosi, mentre ciò non era oggetto di contestazione;invitare a non intrattenere rapporti lavorativi con lui personalizzava ildisvalore, trasformando una posizione processuale circoscritta in ungiudizio globale di inaffidabilità; parlare di tutela della salute collegavadirettamente il Cunial a un pericolo sanitario, che – per come emergevadagli atti – derivava dalla fase successiva della filiera commerciale, nondalla sua attività; affermare che vi fossero etichette truffaldine e che fosse“impossibile accorgersi dell’inganno” presupponeva un’attività dicommercializzazione ingannevole, che non era contestata a Cunial.In altri termini, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] avevano attribuito al Cunialun ruolo eccedente quello risultante dalle indagini. La Corte d'appello,qualificando le dichiarazioni come critica, non ha verificato se la criticafosse ancorata al nucleo fattuale vero, limitandosi ad assumere comesufficiente il riferimento “ai fatti della DDA”, senza interrogarsi se ilcontenuto concreto delle affermazioni corrispondesse a quei fatti.9. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, nel testovigente all’epoca dei fatti, nonché degli artt. 329 e 114 c.p.p., censurandola sentenza della Corte d’appello di Venezia nella parte in cui ha ritenutoscriminata, ai sensi del diritto di cronaca, la condotta del giornalista autoredell’articolo pubblicato su “[OSCURATO:PERSONA]” di Treviso, omettendo diconsiderare l’illegittima acquisizione delle informazioni ivi riportate.Assumono che, al momento della pubblicazione, non fosserolegittimamente divulgabili né il contenuto dell’ordinanza applicativa dellamisura cautelare personale né il nominativo del Cunial, rilevando che ilcomunicato stampa ufficiale diffuso dalla Procura della Repubblica diNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026Napoli il 18 luglio 2012 non riportava né il nome dell’indagato né ladenominazione della società [OSCURATO:SOCIETA], essendo le misure cautelari ancorain corso di esecuzione. Deducono, inoltre, che l’unica fonte legittimata alrilascio di informazioni agli organi di stampa era, ai sensi dell’art. 5 deld.lgs. n. 106 del 2006, il Procuratore della Repubblica o un magistratodelegato, e che alcuna comunicazione ufficiale era intervenuta, primadell’esecuzione della misura custodiale, in relazione alla posizione delCunial.Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’articolo pubblicato il 19 luglio2012 conteneva elementi informativi – tra cui il richiamo puntuale alcontenuto dell’ordinanza cautelare e l’attribuzione al Cunial della qualificadi “importatore di veleni” – che non potevano provenire dal comunicatostampa ufficiale, risultando all’epoca coperti dal divieto di pubblicazione dicui all’art. 114 c.p.p. Essi ne inferivano che il giornalista fosse venuto inpossesso dell’ordinanza cautelare, o di sue parti, attraverso canali nonlegittimi, in violazione del regime di segretezza e dei limiti esterni alladivulgazione degli atti del procedimento penale.Ne traggono la conclusione che tale illegittima acquisizione delleinformazioni precludesse in radice l’operatività della scriminante del dirittodi cronaca, non potendo essa trovare applicazione quando la notizia siastata ottenuta e divulgata in violazione di specifici divieti normativi.Sostengono, pertanto, che la Corte d’appello abbia omesso di esaminareuna questione decisiva, limitandosi a un generico richiamo allaprovenienza giudiziaria delle informazioni, senza verificare se la loroacquisizione e pubblicazione fosse avvenuta nel rispetto delle norme cheregolano i rapporti tra Procura della Repubblica e organi di informazione.Il motivo non merita accoglimento.Va preliminarmente rilevato che, secondo l’insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2015, n. 13200),l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria non opera automaticamenteNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026per il solo fatto che la notizia sia collegata a un procedimento penale omutuata da atti giudiziari, dovendosi previamente verificare che la stessasia legittimamente conoscibile e legittimamente divulgabile. In tale arrestoè stato affermato il principio secondo cui: «in tema di diffamazione amezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora lanotizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabileove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, unaqualificazione o un fatto diverso, nella sua struttura essenziale, rispetto aquello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione,salvo che il contesto della pubblicazione sia tale da mutarne in modochiaro ed inequivoco il significato».La libertà di informazione giudiziaria presuppone, dunque, che la notiziasia legittimamente conoscibile e legittimamente divulgabile, non potendol’esimente del diritto di cronaca trovare applicazione quando lapubblicazione avvenga in violazione di specifici divieti normativi. Si trattadi un accertamento logicamente e giuridicamente preliminare, che ilgiudice è tenuto a compiere prima ancora del bilanciamento tra libertà distampa e tutela della reputazione.Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale non ha omesso taleverifica. Essa ha infatti affermato (p. 14 della sentenza impugnata) che «isoggetti convenuti si sono limitati a riportare correttamente il contenuto diquanto loro comunicato dalla DDA di Napoli, vuoi in forza del comunicatostampa, vuoi in ragione delle successive delucidazioni rese dal colonnelloRaggiotti, il quale precisava che tra gli arrestati rientrava anche il Cunial»,escludendo, altresì, che nella fattispecie fosse ravvisabile una violazionedel segreto istruttorio, in quanto «l’indicazione del nominativodell’appellante era stata data ai media dalla Procura di Napoli seguendo unconsolidato e legittimo iter normativo».A fronte di tale ricostruzione, parte ricorrente contrappone, in sostanza,una diversa rappresentazione dei fatti, assumendo che il comunicatoNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026stampa della Procura di Napoli non menzionasse né il nominativo delCunial né la denominazione sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., e che nessunainformazione fosse stata fornita al giornalista dal colonnello Raggiotti,circostanza che – secondo quanto dedotto – non sarebbe neppure emersain sede testimoniale. Da tali premesse i ricorrenti traggono la conclusioneche la sentenza impugnata abbia omesso di considerare elementi di fatto eprove documentali decisive, pervenendo a una ricostruzione erronea deipresupposti della decisione.La censura, tuttavia, così come formulata, non è scrutinabile in sede dilegittimità: la doglianza è ricondotta a un error in iudicando, ma essa nonindividua affermazioni contenute nella sentenza impugnata in contrastocon le norme di diritto richiamate o con la loro interpretazione, ma sirisolve nella contestazione della ricostruzione in fatto operata dal giudicedi merito.Il contenuto espositivo del motivo, infatti, non denuncia un’erronearicognizione della fattispecie astratta, ma si incentra su una diversavalutazione delle risultanze istruttorie, censurabile – nei limiti consentiti –esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 30dicembre 2015, n. 26110; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13ottobre 2017, n. 24155); profilo che, nella specie, non risulta neppurededotto.10. Con il quarto motivo il Cunial e la [OSCURATO:SOCIETA]. denunciano laviolazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., censurando la sentenzadella Corte d’appello di Venezia nella parte in cui ha ritenuto operante lascriminante del diritto di cronaca in relazione all’articolo pubblicato su “LaTribuna di Treviso” il 19 luglio 2012, nonostante la carenza del requisitodella continenza.I ricorrenti deducono che la Corte territoriale abbia erroneamentequalificato come meramente descrittivo e informativo un linguaggio che,per espressioni e accostamenti, risultava invece fortemente suggestivo eNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026colpevolista. In particolare, lamentano l’uso di formule quali “uno deglianelli fondamentali”, “vera e propria banda”, “importatore di veleni”nonché il riferimento alla commercializzazione di “sostanze vietate”, che,secondo i ricorrenti, attribuivano al Cunial un ruolo centrale e attivo inun’organizzazione criminale, senza distinguere tra ipotesi investigative efatti accertati.Segnatamente, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’articolo, per unverso, non si limitava a riferire l’esistenza di un’indagine in corso, mapresentava come sostanzialmente certe e definite circostanze che,all’epoca della pubblicazione, erano ancora oggetto di accertamento, cosìanticipando un giudizio di colpevolezza e violando il principio dipresunzione di innocenza, peraltro, utilizzava un linguaggio che, lungidall’essere misurato e proporzionato, risultava idoneo a suscitare allarmesociale e a ledere in modo grave la reputazione personale e professionaledel Cunial e della sua società. Aggiungono che il titolo dell’articolo,“Fitofarmaci al veleno. Imprenditore arrestato”, era intrinsecamenteallusivo e fuorviante, in quanto associava direttamente l’arresto del Cunialalla diffusione di prodotti pericolosi per la salute, senza chiarire la naturacautelare del provvedimento, senza distinguere il ruolo effettivamentecontestato al Cunial nell’ambito dell’indagine, sicché, travalicando lo scopoinformativo, rappresentava in maniera sproporzionata e lesiva la lororeputazione.Il motivo è inammissibile.Tutte le censure si risolvono in una richiesta di rivalutare il merito dellavicenda che è incompatibile coi caratteri morfologici e funzionali delgiudizio di cassazione. È rimasto nel giudizio di merito accertato che itermini utilizzati non avevano valenza suggestiva né denigratoria,insinuante o decettiva, che il rispetto della continenza formale noncomporta l‘obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, chel’informazione può essere accompagnata da altre informazioni utili allaNumero registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026migliore comprensione di essa da parte dei lettori (pp. 15 e 16 dellasentenza). Gli odierni ricorrenti si limitano invero a ribadire la tesidifensiva già sottoposta al vaglio dei giudici di merito e dai medesimi nonaccolta, in termini sostanzialmente di inammissibile meracontrapposizione. Va invero anche nel caso ribadito il principio in base alquale in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzodella stampa la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenutodegli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate comelesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o menodell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituisconooggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito edinsindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione;pertanto, il controllo affidato alla Corte Suprema di Cassazione è limitatoalla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, dellasussistenza, con riferimento come nella specie al diritto di cronaca, deirequisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interessepubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità elogicità della motivazione, restando estraneo al giudizio di legittimitàl'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni incontestazione (v. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5811), non potendo la Cortedi legittimità sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito inordine a tale accertamento (v. Cass. 30 agosto 2019, n. 21855; Cass. 9giugno 2022, n. 18631).11. Per le ragioni esposte vanno accolti il terzo ed il quinto motivo delricorso principale, rigettati il primo ed il secondo motivo, assorbito ilquarto; vanno altresì accolti il primo ed il secondo motivo del ricorsoincidentale, dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo. L’impugnatasentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corted'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6696/2025Numero sezionale 1384/2026Numero di raccolta generale 22178/2026Data pubblicazione 28/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, rigettail primo e il secondo, dichiara assorbito il quarto; accoglie il primo e ilsecondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il terzo e ilquarto. Cassa in relazione ai motivi accolti l’impugnata sentenza, conrinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2026 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteAntonietta Scrima