CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 32905/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo che insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022 il Tribunale per il riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato l'ordinanza in data 24 dicembre 2021 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva disposto la custodia cautelare in carcere ed ha sostituito questa misura con quella degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati ai sensi dell'art. 275 bis cod. proc. pen. 2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che, il 20 dicembre 2021, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avviarono un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sospettato di svolgere attività di spaccio, e notarono più persone entrare e uscire dal portone. Il servizio proseguì nei giorni seguenti, alcune persone furono viste incontrare [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, risultarono in possesso di sostanza stupefacente (cocaina). Il 22 dicembre 2021, gli operanti perquisirono [OSCURATO:PERSONA] mentre usciva dal palazzo e indosso a lui rinvennero quattro involucri di cellophane poi risultati contenere cocaina. Decisero allora di perquisire la sua casa. Nell'abitazione era presente [OSCURATO:PERSONA] che era seduto davanti a un tavolo e, alla vista degli agenti, esclamò: «chi nninchia vuoi, puru si si sbirru non me ne fotte un cazzo» e buttò nel water una busta di plastica contenente cocaina. La perquisizione condusse al rinvenimento di complessivi gr. 160 di tale sostanza stupefacente, parzialmente contenuta in involucri, di tre bilancini di precisione e di denaro contante per quasi tremila euro, parte del quale (C 695,00 in banconote e monete) appoggiata sul tavolo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono tratti in arresto e, all'esito dell'udienza di convalida, sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere. A carico di [OSCURATO:PERSONA] furono ritenuti esistenti gravi indizi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo 1) dell'imputazione provvisoria] e di quello di cui agli artt. 61 n. 2 e 337 cod. pen. [capo 5) dell'imputazione provvisoria]. Il Tribunale per il riesame, adito da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del G.i.p. con riferimento ai gravi indizi di reità e all'esistenza delle esigenze cautelari. Ha ritenuto, tuttavia, che tali esigenze potessero essere salvaguardate con l'applicazione degli arresti donniciliari. 3. Contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione contestando i gravi indizi di colpevolezza.Quanto al reato di cui all'art. 73 d.P.R n. 309/90, la difesa sostiene che tali indizi sarebbero stati irragionevolmente desunti dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che tale circostanza è priva di valore indiziario, atteso che la consapevolezza dell'altrui attività di spaccio non comporta il concorso in quella attività. Sottolinea che la sostanza rinvenuta non era nella diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che, interrogato dal G.i.p., [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era andato a fargli visita e a portargli un panettone (circostanza confermata dal rinvenimento sul tavolo di un panettone con relativo scontrino). Lamenta che di tali dichiarazioni il Tribunale non abbia tenuto conto ancorché [OSCURATO:PERSONA] sia stato considerato attendibile quando ha ammesso la detenzione a fini di spaccio della sostanza rinvenuta nel corso della perquisizione. Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 2), la difesa osserva che l'ordinanza impugnata ha attribuito contenuto minaccioso a una frase («chi minchia vuoi, puru si si sbirru non me ne fotte un cazzo») che ne è priva e ha, al massimo, contenuto oltraggioso. Sottolinea che quella frase non coartò in alcun modo i pubblici ufficiali operanti e non impedì loro il compimento di atti doverosi. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari che sarebbe stata affermata con motivazione apodittica, ancorché [OSCURATO:PERSONA] non sia gravato da precedenti specifici, considerando la condotta grave e «indicativa dell'inserimento in un contesto criminale dedito, in modo non occasionale al traffico illecito di sostanze stupefacenti» in assenza di circostanze di fatto significative in tal senso. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Come noto, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è volto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica di tali indizi. Nel caso che ci occupa, l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata appare logico e coerente con riferimento ad entrambi i fatti contestati all'indagato. 3. Al capo 1) dell'imputazione provvisoria si contesta ad [OSCURATO:PERSONA] di aver concorso nella detenzione di circa 160 grammi di cocaina. Per giurisprudenza costante, «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (tra le tante: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno desunto tale consapevole contributo: dalla constatazione che presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] fu rinvenuta una quantità non modica di cocaina, in parte confezionata in parte ancora da confezionare; dal fatto che quella sostanza - e, con essa, 695 euro in banconote e monete - era appoggiata sul tavolo al quale [OSCURATO:PERSONA] era seduto; dalla constatazione che, alla vista degli operanti, [OSCURATO:PERSONA] tentò di disfarsene buttando nel water il sacchetto che la conteneva. L'ordinanza impugnata ha considerato questi elementi - particolarmente la condotta volta a disfarsi della cocaina - indiziariamente significativi del concorso nella detenzione della sostanza e ha sottolineato che la destinazione allo spaccio è provata, oltre che dalla quantità della stessa, dall'osservazione degli operanti e dalla presenza nell'appartamento di materiale atto al confezionamento e alla pesatura delle dosi. In questo contesto, non è illogico né contraddittorio che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] siano state considerate credibili quando egli ha ammesso la detenzione a fini di spaccio e non quando ha scagionato [OSCURATO:PERSONA], sicché - al netto della attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del compito di tagliare e confezionare la sostanza (cui si è giunti sulla base di una mera verosimiglianza) - la motivazione resiste ai rilievi del ricorrente. 4. Il ricorso non è fondato neppure nella parte in cui contesta la gravità del quadro indiziario con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al capo 5) dell'imputazione provvisoria. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto sussistenti gravi indizi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. soltanto perché [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla perquisizione gettando nel water un sacchetto contenente polvere banca e disse agli operanti: «chi minchia vuoi, puru si si sbirru non me ne fotte un cazzo!». Si deve convenire col ricorrente che una tal frase - ancorché irriguardosa e insolente - non ha contenuto violento e non contiene, neppure implicitamente, né in modo indiretto o allusivo, la prospettazione di un male ingiusto. L'ordinanza impugnata, tuttavia, nel ritenere sussistenti gravi indizi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non si è limitata a riportare quella frase. Il Tribunale riferisce, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] oppose «resistenza attiva all'attività di perquisizione svolta dagli agenti di polizia giudiziaria» perché cercò «di divincolarsi». Il ricorso non si confronta con tale motivazione e non fa menzione della condotta di «resistenza attiva» consistita nel «divincolarsi» che, secondo l'ordinanza impugnata, emerge dal verbale di arresto; non contesta, pertanto, la sussistenza di un dato dal quale il Tribunale ha desunto che [OSCURATO:PERSONA] fece uso della forza per neutralizzare l'azione degli operanti e sottrarsi alla loro presa. 5. Col secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi formulati dal ricorrente. Il Tribunale distrettuale ha valorizzato infatti: da un lato, la quantità della sostanza detenuta; dall'altro, l'intensa attività di spaccio attuata da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che, facendo riferimento all'attività compiuta da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe travisato la prova. Osserva che [OSCURATO:PERSONA] non è accusato di aver concorso nell'attività di spaccio attuata da [OSCURATO:PERSONA], ma solo nella detenzione della sostanza rinvenuta nella sua abitazione, sicché, nella valutazione delle esigenze cautelari, sarebbe stato introdotto un dato che non emerge dagli atti. Così argomentando, però, la difesa ignora che [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione a fini di spaccio di circa 160 grammi di cocaina e, di conseguenza, la "capacità commerciale" di [OSCURATO:PERSONA] incide sulla gravità del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e sulle esigenze cautelari che quel fatto esprime. La condotta tenuta dal ricorrente di fronte alle forze dell'ordine, inoltre, denota insofferenza nei confronti dell'autorità e il fatto che l'indagato non sia gravato da precedenti specifici ben può essere valutato recessivo rispetto a questi elementi. Ed invero, «ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi per una valutazione di pericolosità dell'indagato possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti da questi tenuti, pure se non presentano rilievo penale» (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov., Rv. 264212). 6. Al rigetto di tutti i motivi di ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta