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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 35092/2021

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27154 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C29 A509E) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Contardo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H08 I163K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72E12 F839O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P12 F839V) -controricorrente – ricorrente in via incidentale condi- zionata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1064/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019 (e che si assu- me notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di € 1.872,56, a titolo Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 di regresso del fideiussore solvente nei confronti del confi-Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 deiussore, ai sensi dell’art. 1954 c.c..

L’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Giudice di Pace di Avellino.

Il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Ricorso principale Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1946 e 1954 c.c., per aver erronea- mente qualificato come contratto autonomo di garanzia l’atto di confideiussione in data 10.5.2011, sol perché conteneva la clausola “a semplice richiesta” ed aver ritenuto, conseguen- temente, inapplicabile l’istituto del regresso.

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione degli artt. 1298 e 1299 c.c., per non aver ritenuto appli- cabile al fideiussore (in un debito solidale) che ha pagato per il debitore principale l’istituto del regresso previsto a vantaggio di colui che essendo tenuto, in solido, con altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo.

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Con il terzo motivo si denunzia «Violazione o falsa applicazio- ne degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c. per non aver ritenuto ap- plicabile al fideiussore che ha pagato per il debitore principale l’istituto della surrogazione legale, prevista a vantaggio di co- Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 lui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, Numero sezionale 2463/2021Numero di raccolta generale 35092/2021 aveva interesse a soddisfarlo.

Art. 360, comma 1, n. 3 Data pubblicazione 17/11/2021 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denunzia «Violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, con conseguente nullità della gravata sentenza, perché basata su una motivazione solo apparente, al cui in- terno emerge un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili e, comunque, perplessa ed obbiettivamente in- comprensibile.

Art. 360, comma 1, n. c.p.c.».

Con il quinto motivo si denunzia «Omesso esame circa un fat- to decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla clausola n. 10 della lettera di fi- deiussione in data 10.05.2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la quale prevedeva espressamente l’applicabilità nei confronti dei confideiussori del regresso e della surrogazione».

Il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso sono con- nessi, possono quindi esaminarsi congiuntamente ed hanno carattere pregiudiziale ed assorbente.

Con gli stessi, il ricorrente sostiene che la decisione impugna- ta sarebbe erronea in diritto, avendo escluso la sua possibilità di esercitare, pur dopo aver pagato integralmente il debito ga- rantito, l’azione di regresso per la quota gravante sull’altro co- garante, obbligato in solido in virtù del medesimo contratto, sulla base della mera qualificazione della garanzia prestata come autonoma e non fideiussoria, ma senza tener conto del- la espressa previsione contrattuale della possibilità di un tale regresso e, comunque, delle disposizioni generali in tema di regresso e surrogazione in caso di obbligazioni solidali.

I predetti motivi sono fondati.

Nella specie, è pacifico che la garanzia era stata prestata con- giuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altri soggetti), in solido e sulla base del medesimo contratto (de- Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 nominato “lettera di fideiussione”), in favore della [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 te dei [OSCURATO:SOCIETA]., con riguardo agli affidamenti di una società di cui erano entrambi soci.

In tale contratto era espressamente previsto, tra l’altro, che il regresso o la surro- ga non sarebbero stati esercitabili dal garante nei confronti «del debitore, di coobbligati e di garanti, ancorché confideius- sori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata in- teramente estinta».

Altrettanto pacifico è che il [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto provveduto all’estinzione integrale del credito dell’istituto bancario.

In tale situazione, non avrebbe potuto escludersi il suo diritto di regresso e/o di surroga nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazio- ne alla quota di debito su quest’ultimo gravante.

Infatti, in caso di prestazione di una garanzia da parte di più soggetti, specie se questi risultino obbligati in solido in virtù del medesimo contratto, in caso di pagamento dell’intero debi- to da parte di uno solo dei garanti, ai fini dell’applicabilità dell’istituto del regresso previsto dall’art. 1954 c.c. per la con- fideiussione, non rileva se si tratti di garanzia autonoma o fi- deiussoria, ma rileva esclusivamente che la garanzia (come certamente avvenuto nella specie) sia stata prestata da più persone congiuntamente per un medesimo debitore e nei con- fronti di un medesimo creditore e che esista un intento, co- mune a tutti i garanti, di collegarsi reciprocamente nella ga- ranzia verso lo stesso creditore garantito.

D’altra parte, in linea generale, in tutti i casi di pagamento del debito da parte di uno degli obbligati in solido, al condebitore che ha pagato spettano le azioni di regresso, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c., nonché di surroga, ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c..

Infine, deve considerarsi che, quand’anche si potesse prescin- dere da quanto sin qui osservato in diritto, nella specie era lo stesso regolamento negoziale del rapporto posto in essere Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 dalle parti che prevedeva la possibilità di esercitare le azioni di Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 regresso e di surroga (sia pure con il limite della necessità di previa integrale soddisfazione del creditore garantito).

Sotto quest’ultimo aspetto, il quinto motivo del ricorso, sebbene la sua rubrica non appaia precisa e vada pertanto correttamente riferita ad altro fra i vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., coglie co- munque nel segno, in quanto nella sostanza con tale motivo viene censurata la decisione impugnata sotto il profilo della violazione delle norme in tema di ermeneutica negoziale, non avendo il giudice di appello tenuto conto della lettera del con- tratto stipulato e della comune volontà delle parti, da cui emergeva con chiarezza sia l’intento comune a tutti i garanti di collegarsi reciprocamente nella garanzia verso lo stesso creditore garantito, sia la volontà degli stessi di prevedere l’esperibilità reciproca delle azioni di regresso e surroga in ca- so di pagamento.

La decisione impugnata, in definitiva, avendo erroneamente escluso il diritto di regresso e/o surroga del [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti del [OSCURATO:PERSONA], va, di conseguenza, cassata, affinché in se- de di rinvio, sia rivalutata la fattispecie alla luce dei principi di diritto fin qui esposti.

La fondatezza dei motivi del ricorso principale appena esami- nati, come premesso, determina l’assorbimento degli altri.

2. Ricorso incidentale condizionato Con l’unico motivo si denunzia «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.)».

Secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe esaminato l’eccezione con cui egli aveva sostenuto che il pagamento in favore della banca del debito garantito non era stato effettua- to dal garante attore ma direttamente dalla stessa società de- bitrice.

Il motivo, che va scrutinato a causa dell’accoglimento del ri- corso principale, è inammissibile.

Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 La questione di cui il ricorrente in via incidentale lamenta Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 l’omesso esame da parte del tribunale (giudice di secondo grado) è stata certamente affrontata e decisa dal giudice di primo grado, il quale, nel riconoscere il diritto al regresso del [OSCURATO:PERSONA], ha accertato, in fatto, che il pagamento era stato ef- fettuato dai garanti e non dalla società garantita.

La questione non è affrontata invece dal tribunale e, nella sentenza di secondo grado, non è adeguatamente chiarito se essa era stata eventualmente oggetto di uno specifico motivo di gravame.

Orbene, deve rilevarsi che il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] non contiene una esaustiva esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (essendo già solo per questo da ritenere inammissibi- le), poiché non è, in particolare, richiamato adeguatamente e specificamente il contenuto del suo atto di appello, in modo tale da consentire a questa Corte di verificare se il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata espressamente disattesa la sua difesa relativa alla provenienza del pagamen- to fosse stato oggetto di una puntuale ed espressa censura ed in quali esatti termini la stessa sarebbe stata eventualmente formulata.

Il ricorso incidentale condizionato deve quindi ritenersi inam- missibile.

3. Il ricorso principale è accolto, nei limiti di cui in motivazio- ne.

Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in relazione al solo ri- corso incidentale. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motiva- zione, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del solo ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 ottobre 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27154 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C29 A509E) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Contardo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H08 I163K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72E12 F839O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P12 F839V) -controricorrente – ricorrente in via incidentale condi- zionata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1064/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019 (e che si assu- me notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di € 1.872,56, a titolo Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 di regresso del fideiussore solvente nei confronti del confi-Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 deiussore, ai sensi dell’art. 1954 c.c.. L’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Giudice di Pace di Avellino. Il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ricorso principale Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1946 e 1954 c.c., per aver erronea- mente qualificato come contratto autonomo di garanzia l’atto di confideiussione in data 10.5.2011, sol perché conteneva la clausola “a semplice richiesta” ed aver ritenuto, conseguen- temente, inapplicabile l’istituto del regresso. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione degli artt. 1298 e 1299 c.c., per non aver ritenuto appli- cabile al fideiussore (in un debito solidale) che ha pagato per il debitore principale l’istituto del regresso previsto a vantaggio di colui che essendo tenuto, in solido, con altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione o falsa applicazio- ne degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c. per non aver ritenuto ap- plicabile al fideiussore che ha pagato per il debitore principale l’istituto della surrogazione legale, prevista a vantaggio di co- Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 lui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, Numero sezionale 2463/2021Numero di raccolta generale 35092/2021 aveva interesse a soddisfarlo. Art. 360, comma 1, n. 3 Data pubblicazione 17/11/2021 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «Violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, con conseguente nullità della gravata sentenza, perché basata su una motivazione solo apparente, al cui in- terno emerge un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili e, comunque, perplessa ed obbiettivamente in- comprensibile. Art. 360, comma 1, n. c.p.c.». Con il quinto motivo si denunzia «Omesso esame circa un fat- to decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla clausola n. 10 della lettera di fi- deiussione in data 10.05.2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la quale prevedeva espressamente l’applicabilità nei confronti dei confideiussori del regresso e della surrogazione». Il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso sono con- nessi, possono quindi esaminarsi congiuntamente ed hanno carattere pregiudiziale ed assorbente. Con gli stessi, il ricorrente sostiene che la decisione impugna- ta sarebbe erronea in diritto, avendo escluso la sua possibilità di esercitare, pur dopo aver pagato integralmente il debito ga- rantito, l’azione di regresso per la quota gravante sull’altro co- garante, obbligato in solido in virtù del medesimo contratto, sulla base della mera qualificazione della garanzia prestata come autonoma e non fideiussoria, ma senza tener conto del- la espressa previsione contrattuale della possibilità di un tale regresso e, comunque, delle disposizioni generali in tema di regresso e surrogazione in caso di obbligazioni solidali. I predetti motivi sono fondati. Nella specie, è pacifico che la garanzia era stata prestata con- giuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altri soggetti), in solido e sulla base del medesimo contratto (de- Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 nominato “lettera di fideiussione”), in favore della [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 te dei [OSCURATO:SOCIETA]., con riguardo agli affidamenti di una società di cui erano entrambi soci. In tale contratto era espressamente previsto, tra l’altro, che il regresso o la surro- ga non sarebbero stati esercitabili dal garante nei confronti «del debitore, di coobbligati e di garanti, ancorché confideius- sori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata in- teramente estinta». Altrettanto pacifico è che il [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto provveduto all’estinzione integrale del credito dell’istituto bancario. In tale situazione, non avrebbe potuto escludersi il suo diritto di regresso e/o di surroga nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazio- ne alla quota di debito su quest’ultimo gravante. Infatti, in caso di prestazione di una garanzia da parte di più soggetti, specie se questi risultino obbligati in solido in virtù del medesimo contratto, in caso di pagamento dell’intero debi- to da parte di uno solo dei garanti, ai fini dell’applicabilità dell’istituto del regresso previsto dall’art. 1954 c.c. per la con- fideiussione, non rileva se si tratti di garanzia autonoma o fi- deiussoria, ma rileva esclusivamente che la garanzia (come certamente avvenuto nella specie) sia stata prestata da più persone congiuntamente per un medesimo debitore e nei con- fronti di un medesimo creditore e che esista un intento, co- mune a tutti i garanti, di collegarsi reciprocamente nella ga- ranzia verso lo stesso creditore garantito. D’altra parte, in linea generale, in tutti i casi di pagamento del debito da parte di uno degli obbligati in solido, al condebitore che ha pagato spettano le azioni di regresso, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c., nonché di surroga, ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c.. Infine, deve considerarsi che, quand’anche si potesse prescin- dere da quanto sin qui osservato in diritto, nella specie era lo stesso regolamento negoziale del rapporto posto in essere Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 dalle parti che prevedeva la possibilità di esercitare le azioni di Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 regresso e di surroga (sia pure con il limite della necessità di previa integrale soddisfazione del creditore garantito). Sotto quest’ultimo aspetto, il quinto motivo del ricorso, sebbene la sua rubrica non appaia precisa e vada pertanto correttamente riferita ad altro fra i vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., coglie co- munque nel segno, in quanto nella sostanza con tale motivo viene censurata la decisione impugnata sotto il profilo della violazione delle norme in tema di ermeneutica negoziale, non avendo il giudice di appello tenuto conto della lettera del con- tratto stipulato e della comune volontà delle parti, da cui emergeva con chiarezza sia l’intento comune a tutti i garanti di collegarsi reciprocamente nella garanzia verso lo stesso creditore garantito, sia la volontà degli stessi di prevedere l’esperibilità reciproca delle azioni di regresso e surroga in ca- so di pagamento. La decisione impugnata, in definitiva, avendo erroneamente escluso il diritto di regresso e/o surroga del [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti del [OSCURATO:PERSONA], va, di conseguenza, cassata, affinché in se- de di rinvio, sia rivalutata la fattispecie alla luce dei principi di diritto fin qui esposti. La fondatezza dei motivi del ricorso principale appena esami- nati, come premesso, determina l’assorbimento degli altri. 2. Ricorso incidentale condizionato Con l’unico motivo si denunzia «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.)». Secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe esaminato l’eccezione con cui egli aveva sostenuto che il pagamento in favore della banca del debito garantito non era stato effettua- to dal garante attore ma direttamente dalla stessa società de- bitrice. Il motivo, che va scrutinato a causa dell’accoglimento del ri- corso principale, è inammissibile. Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 La questione di cui il ricorrente in via incidentale lamenta Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 l’omesso esame da parte del tribunale (giudice di secondo grado) è stata certamente affrontata e decisa dal giudice di primo grado, il quale, nel riconoscere il diritto al regresso del [OSCURATO:PERSONA], ha accertato, in fatto, che il pagamento era stato ef- fettuato dai garanti e non dalla società garantita. La questione non è affrontata invece dal tribunale e, nella sentenza di secondo grado, non è adeguatamente chiarito se essa era stata eventualmente oggetto di uno specifico motivo di gravame. Orbene, deve rilevarsi che il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] non contiene una esaustiva esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (essendo già solo per questo da ritenere inammissibi- le), poiché non è, in particolare, richiamato adeguatamente e specificamente il contenuto del suo atto di appello, in modo tale da consentire a questa Corte di verificare se il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata espressamente disattesa la sua difesa relativa alla provenienza del pagamen- to fosse stato oggetto di una puntuale ed espressa censura ed in quali esatti termini la stessa sarebbe stata eventualmente formulata. Il ricorso incidentale condizionato deve quindi ritenersi inam- missibile. 3. Il ricorso principale è accolto, nei limiti di cui in motivazio- ne. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27154/2019 Numero sezionale 2463/2021 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, Numero di raccolta generale 35092/2021Data pubblicazione 17/11/2021 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in relazione al solo ri- corso incidentale. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motiva- zione, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del solo ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 27154/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2