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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 40737/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice per il riesame, ha respinto l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 03/07/20215 con il quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di rapina e lesioni personali per i quali, all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile e condannato alla pena detentiva di anni cinque di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 275 codice di rito.

La difesa ricorrente evidenzia come la versione difensiva resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato la contestata violenta azione predatoria, avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione atteso che la contrapposta ricostruzione offerta dalla persona offesa è sfornita di riscontri.

Tale quadro, che avrebbe dovuto condurre, nel giudizio di merito, ad un esito assolutorio in presenza di meri indizi, doveva essere rivalutato dal Tribunale del riesame il quale, invece, ha ritenuto inammissibili le doglianze in punto di gravità indiziaria.

In ogni caso, è erroneo il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della misura della custodia in carcere affermato dal collegio di cautela valorizzando, da un lato, i precedenti penali dell’imputato che, tuttavia, sono lontani nel tempo e, dall’altro, la gravità dei fatti, fondata sulla mera prospettazione della persona offesa priva di elementi oggettivi di conferma.

Non si comprende la ragione per cui, al fine di contenere le ravvisate esigenze cautelari, il Tribunale non abbia ritenuto sufficiente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la residenza del padre dell’imputato, dichiaratosi disponibile ad ospitare il figlio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché l’unico motivo di ricorso è, in parte, non consentito e, per altra parte, connotato da genericità e, comunque, da manifesta infondatezza.

2. Ancorchè l’intestazione del motivo proposto rechi l’indicazione della sola violazione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., tuttavia nella parte argomentativa il ricorrente deduce anche l’omesso scrutinio da parte del Tribunale del riesame del requisito di gravità indiziaria dei reati oggetto del titolo custodiale.

Va, al riguardo, condiviso e ribadito il consolidato il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame e di appello cautelare finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a meno che risultino dedotti elementi di prova nuovi (nel caso di specie non prospettati essendosi lamentata la sola assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa), suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez.

I n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209; Sez.

F., n. 41667 del 14/08/2013, Minasi, Rv. 257355); si è affermato quindi il c.d.

"principio di assorbimento", in base al quale l'intervento di una decisione sul merito dell'imputazione preclude al giudice cautelare un autonomo scrutinio in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 4, n. 39033 del 27/09/2022, Marguelashivili, Rv. 283587).

Ne consegue che il collegio della cautela ha correttamente ritenuto precluso un nuovo esame del requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen. e che la censura proposta nella presente sede di legittimità non è deducibile.

3. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in punto di giudizio di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha posto l’accento non già sui precedenti penali dell’imputato di cui non vi è alcun cenno nell’ordinanza impugnata, bensì sulla gravità degli illeciti per i quali era intervenuta condanna alla ragguardevole pena detentiva di cinque anni di reclusione, sottolineando le modalità di realizzazione - significative di particolare indole violenta – della azione predatoria messa in atto nei confronti di una persona conosciuta poco tempo prima con la quale non vi erano motivi di astio e peraltro convivente (l’imputato aveva cinto il collo della vittima con il filo di una caricabatterie stringendolo e nel contempo minacciandola di morte).

Tali connotazioni concrete sono state ritenute sintomatiche di totale incapacità di autocontrollo, con conseguente idoneità della misura carceraria a tutelare le sussistenti esigenze specialpreventive, anche in rapporto alla pena comminata.

Si è al cospetto di un costrutto argomentativo aderente ai criteri indicati nell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. il quale stabilisce che, ai fini della valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, occorre, appunto, tenere conto della “entità del fatto” e della sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata.

Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, limitandosi a pedissequamente ribadire in questa sede le doglianze dedotte nell’atto di appello cautelare.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice per il riesame, ha respinto l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 03/07/20215 con il quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di rapina e lesioni personali per i quali, all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile e condannato alla pena detentiva di anni cinque di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 275 codice di rito. La difesa ricorrente evidenzia come la versione difensiva resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato la contestata violenta azione predatoria, avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione atteso che la contrapposta ricostruzione offerta dalla persona offesa è sfornita di riscontri. Tale quadro, che avrebbe dovuto condurre, nel giudizio di merito, ad un esito assolutorio in presenza di meri indizi, doveva essere rivalutato dal Tribunale del riesame il quale, invece, ha ritenuto inammissibili le doglianze in punto di gravità indiziaria. In ogni caso, è erroneo il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della misura della custodia in carcere affermato dal collegio di cautela valorizzando, da un lato, i precedenti penali dell’imputato che, tuttavia, sono lontani nel tempo e, dall’altro, la gravità dei fatti, fondata sulla mera prospettazione della persona offesa priva di elementi oggettivi di conferma. Non si comprende la ragione per cui, al fine di contenere le ravvisate esigenze cautelari, il Tribunale non abbia ritenuto sufficiente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la residenza del padre dell’imputato, dichiaratosi disponibile ad ospitare il figlio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché l’unico motivo di ricorso è, in parte, non consentito e, per altra parte, connotato da genericità e, comunque, da manifesta infondatezza. 2. Ancorchè l’intestazione del motivo proposto rechi l’indicazione della sola violazione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., tuttavia nella parte argomentativa il ricorrente deduce anche l’omesso scrutinio da parte del Tribunale del riesame del requisito di gravità indiziaria dei reati oggetto del titolo custodiale. Va, al riguardo, condiviso e ribadito il consolidato il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame e di appello cautelare finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a meno che risultino dedotti elementi di prova nuovi (nel caso di specie non prospettati essendosi lamentata la sola assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa), suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. I n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209; Sez. F., n. 41667 del 14/08/2013, Minasi, Rv. 257355); si è affermato quindi il c.d. "principio di assorbimento", in base al quale l'intervento di una decisione sul merito dell'imputazione preclude al giudice cautelare un autonomo scrutinio in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 4, n. 39033 del 27/09/2022, Marguelashivili, Rv. 283587). Ne consegue che il collegio della cautela ha correttamente ritenuto precluso un nuovo esame del requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen. e che la censura proposta nella presente sede di legittimità non è deducibile. 3. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in punto di giudizio di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha posto l’accento non già sui precedenti penali dell’imputato di cui non vi è alcun cenno nell’ordinanza impugnata, bensì sulla gravità degli illeciti per i quali era intervenuta condanna alla ragguardevole pena detentiva di cinque anni di reclusione, sottolineando le modalità di realizzazione - significative di particolare indole violenta – della azione predatoria messa in atto nei confronti di una persona conosciuta poco tempo prima con la quale non vi erano motivi di astio e peraltro convivente (l’imputato aveva cinto il collo della vittima con il filo di una caricabatterie stringendolo e nel contempo minacciandola di morte). Tali connotazioni concrete sono state ritenute sintomatiche di totale incapacità di autocontrollo, con conseguente idoneità della misura carceraria a tutelare le sussistenti esigenze specialpreventive, anche in rapporto alla pena comminata. Si è al cospetto di un costrutto argomentativo aderente ai criteri indicati nell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. il quale stabilisce che, ai fini della valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, occorre, appunto, tenere conto della “entità del fatto” e della sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata. Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, limitandosi a pedissequamente ribadire in questa sede le doglianze dedotte nell’atto di appello cautelare. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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