CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la predetta ordinanza questa Corte, decidendo sul ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 167/2013 della Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva il terzo motivo di impugnazione, dichiarando in esso assorbito gli altri, e, in relazione al motivo accolto, cassava la menzionata pronuncia, rinviando alla suddetta Commissione per un nuovo esame, precisando che il giudice ad quem avrebbe dovuto «calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie» ai fini della valutazione del bene immobile come abitazione di lusso e, dunque, per il riconoscimento o meno delle relative agevolazioni fiscali. Nello specifico, la Corte, dopo aver considerato il ricorso dell'Agenzia munito del requisito dell'autosufficienza, reputava inammissibile il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la dedotta erroneità della sentenza del giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto non integrate le condizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (individuanti le caratteristiche delle abitazioni di lusso), sia perché la censura è stata considerata coinvolgere un accertamento di fatto precluso nel giudizio di legittimità e sia perché la dedotta esistenza di un piano seminterrato, ai fini del calcolo della superfice utile per classificare l'immobile "come abitazione di lusso", era stata allegata per la prima volta dall'Agenzia in sede di legittimità, ravvisando, in ogni caso, l'infondatezza del motivo, non essendo stata indicata la metratura del seminterrato. Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - La Corte riteneva, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, basato, in relazione alla nuova versione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. sull'«omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla mancanza di motivazione con riferimento al mancato esame della stima UTE, avendo la CTR preso in esame solo la perizia di parte contribuente», osservando che «sulla questione dell'attendibilità e/o inattendibilità della stima UTE e di quella della parte la CTR risulta aver omesso del tutto di spiegare per quale motivo, nonostante le argomentazioni addotte dall'Ufficio, queste potessero escludere la congruenza, l'attendibilità e la decisività della stima UTE» (così nella sentenza impugnata). Infine, la Corte reputava assorbito il secondo motivo di ricorso, basato sulla medesima questione sopra illustrata sia pure in relazione alla precedente versione dell'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.cv. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, con atto notificato tramite posta elettronica in data 16 novembre 2020, articolando tre motivi di impugnazione per revocazione e successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c. 3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 28 dicembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di revocazione, proposto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, co. 1 n. 4, c.p.c., il ricorrente ha posto in evidenza che il motivo di ricorso per cassazione accolto avrebbe dovuto, invece, considerarsi inammissibile, in quanto il giudice dell'appello non avrebbe mai potuto esaminare la stima UTE, poiché essa non era mai stata depositata agli atti del relativo giudizio e quindi non aveva potuto costituire oggetto di discussione tra le parti, né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esaminarla. Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Sotto altro profilo, il ricorrente, ha censurato la decisione in esame, assumendo che il terzo motivo di impugnazione articolato ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non essendo stato indicato in quale degli atti del giudizio risultava il fatto storico oggetto di discussione tra le parti, né illustrata la sua decisività, segnalando altresì che una stima UTE non può rappresentare un "fatto storico" richiesto dalla norma processuale, essendo un mero documento. Sulla scorta di tali argomenti, l'istante ha sostenuto l'evidenza dell'errore percettivo della Corte nell'aver dato per presupposta la sussistenza agli atti del giudizio di merito di una stima UTE, invocata dall'Ufficio, ma mai depositata. 4.1. Con il secondo motivo di impugnazione l'istante ha chiesto la revocazione della suindicata ordinanza a mente degli artt. 391-bis e 395 n. 4., c.p.c., in ragione della dedotta, totale, inconciliabilità delle motivazioni poste a base poste a base dell'ordinanza e della decisione, nella parte in cui è stata considerata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia (basato sull'esistenza di un seminterrato da computare nella superfice utile per classificare o meno il bene come di lusso), siccome fondato su «argomentazioni difensive nuove nel ricorso per cassazione» (così nell'ordinanza in esame), con il dispositivo dell'ordinanza in cui è stato, invece, precisato che nel corso del nuovo esame la [OSCURATO:PERSONA] «dovrà calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie». In subordine, l'istante ha chiesto che la Corte disponesse la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo. 4.2. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha chiesto la revocazione della suindicata ordinanza a mente degli artt. 391-bis e 395 n. 4., c.p.c., in considerazione dell'evidente inammissibilità del secondo motivo formulato dall'Agenzia con il ricorso per cassazione Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 4 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - (fondato sulla previsione dell'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. nella versione precedente alla novella di cui all'art. 54 del D.L. 83/2012, conv. con mod. in L. 134/2012), giacchè era applicabile la nuova formulazione della disposizione, essendo stato il ricorso in appello depositato il 9 ottobre 2012, per cui detto motivo non poteva considerarsi assorbito nell'accoglimento del terzo. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Occorre premette, sul piano dei principi, che, come costantemente affermato da questa Corte, «l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art.391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 22171/2010)» (così, anche da ultimo, Cass. n. 14522/2022 e, nello stesso senso, Cass. n. 7401/2022, Cass. n 24726/2021, Cass., SS.UU., n. 31032/2020, Cass. SS.UU., n. 5906/2020). Non solo. Il citato errore di fatto «deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 5 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - (Cass. 4456/2015)» (così Cass. n. 14522/2022, ma anche Cass., SS.UU., 31032/2022 e Cass. 87570/2019). 6. Tanto premesso, va innanzitutto osservato in relazione al primo motivo di censura che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto il ricorso per cassazione munito del requisito di autosufficienza, osservando che «risultano sufficientemente indicati i fatti di causa e, sia pure in sommario contesto espositivo, enunciati i motivi di gravame». Per tale motivo, dunque, la doglianza secondo cui «il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ... avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, come lamentato da questa difesa nel proprio controricorso, dal momento che l'indicazione di cui al n. 6 mira a tutelare il principio di autosufficienza del ricorso ...» (così a pagina n. 16 del ricorso) si palesa chiaramente inammissibile, in quanto volta a censurare un asserito errore di diritto e, quindi, non di natura revocatoria. 6.1. Il primo motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile nella parte in cui censura l'ordinanza impugnata per aver emesso la pronuncia oggetto di revocazione sulla base di una falsa percezione della realtà, di una svista, considerando depositata nel giudizio di merito una stima UTE in realtà mai prodotta. Per la verità, nel giudizio deciso con l'ordinanza impugnata, la difesa del ricorrente aveva sostenuto l'esatto contrario, avendo ritenuto che «Il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ha invece valutato la stima UTE, ritenendola però non attendibile e, conseguentemente, valorizzando la planimetria di parte che attesta che la superficie utile all'espletamento della vita quotidiana è pari a mq 198,50 e non invece ad una metratura superiore» (v. pagine nn. 13 e 14 del controricorso del 4 maggio 2014). Ad ogni modo, alla luce dei principi sopra ricordati, il motivo è inammissibile perchè il dedotto errore di fatto non concerne un atto Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 6 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - interno al giudizio di legittimità, che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso e nemmeno presenta i caratteri dell'evidenza ed obiettività, postulando invece l'esigenza di una indagine, volta a verificare se nel giudizio di appello sia stato o meno depositata la menzionata stima. 7. Anche secondo motivo di impugnazione è inammissibile. La dedotta, sopra illustrata, inconciliabilità della motivazione e, parzialmente, della decisione con il dispositivo della medesima ordinanza nella parte in cui si è chiesto al giudice del rinvio di «calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie» non costituisce, infatti, ipotesi riconducibile all'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis c.p.c. Il dedotto contrasto è, invece, emendabile correggendo il dispositivo dell'ordinanza. Sul punto si tornerà in seguito. 8. Allo stesso modo, risulta inammissibile, per più concorrenti ragioni, il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente ha chiesto la revocazione della suindicata ordinanza a mente degli artt. 391-bis e 395 n. 4., c.p.c., in considerazione della ritenuta inammissibilità del secondo motivo formulato dall'Agenzia con il ricorso per cassazione, fondato sulla previsione dell'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. nella versione precedente alla novella di cui all'art. 54 del D.L. 83/2012, conv. con mod. in L. 134/2012, laddove era applicabile la nuova formulazione della disposizione. Non è stato, infatti, chiarito l'interesse alla proposizione di tale motivo di impugnazione, avendo la Corte applicato la norma che lo stesso istante ritiene operante ratione temporis. Ad ogni buon conto, il predetto motivo di ricorso per cassazione non è stato esaminato dalla Corte, in quanto ritenuto assorbito nell'accoglimento del primo, sul presupposto che ricevesse applicazione la nuova versione di detta disposizione. Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 7 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Non ricorre, quindi, alcun errore di fatto. 9. Come sopra anticipato, l'Agenzia delle Entrate aveva dedotto nel primo di motivo di impugnazione l'erroneità della sentenza della Commissione regionale nella parte in cui non aveva computato nella superfice utile, al fine di verificare se il bene potesse o meno essere considerato come abitazione di lusso, il piano seminterrato dell'immobile. Ebbene, la Corte ha sul punto osservato quanto segue: - «Il motivo è inammissibile vertendo su una censura afferente ad un accertamento di circostanza di fatto come tale insindacabile nella presente sede di legittimità»; - «L'inammissibilità discende dal divieto di proporre domande e/o argomentazioni difensive nuove nel ricorso per cassazione dato che l'esistenza di un piano seminterrato - ai fini del calcolo della superfice utile per classificare l'immobile come "abitazione di lusso" - risulta essere stata dedotta per la prima volta nella presente sede»; - «in ogni caso il motivo è da considerarsi infondato in quanto la mancata indicazione della metratura comporta l'assenza di prova circa il superamento dei 200 mq previsti dalla normativa vigente» (così nell'ordinanza impugnata). Tuttavia, dopo tale apparato argomentativo, indubbiamente volto a considerare inammissibile prima che infondato il motivo di impugnazione, il dispositivo dell'ordinanza così recita: «la Corte accoglie il terzo motivo, in esso assorbiti gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame, alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie ed anche per le spese del presente grado di legittimità» (così nell'ordinanza impugnata con sottolineatura aggiunta). Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 8 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Pare allora evidente la discrasia tra la parte motiva ed il dispositivo del provvedimento impugnato. In siffatta evenienza è stato chiarito che «Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che il contrasto la motivazione ed il dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012, Rv. 623969 —01, tra le tante)» (così Cass. n. 668/2019). Per tale via, l'ordinanza impugnata va corretta nel senso che nel dispositivo: - dopo le parole «accoglie il terzo motivo» siano cancellate le parole «in esso assorbiti gli altri»; - in luogo di tali parole si leggano le parole: «dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito il secondo»; - in luogo delle parole «che dovrà calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie» si leggano le parole «che non dovrà calcolare anche il seminterrato nel computo della superficie». 10. Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. L'ordinanza impugnata va invece corretta nei termini che precedono. Proc. n. 29885/2020 ric. gen. sentenza Pagina 9 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, appena aggiungendo sul punto che non può essere a tal fine considerato l'accoglimento dell'istanza di correzione, in quanto il relativo procedimento ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429-01) (così ancora CaSS. M. 668/2019). 12. Va infine dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. a. dichiara inammissibile rigetta il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate nella somma di 1.400,00 C per competenze e 210,00 C per il rimborso delle spese generali, oltre accessori; b. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso; c. dispone che l'ordinanza n. 7385/2020 di questa Corte, depos