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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33094/2022

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ciato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - R.G.n. 27391/2014 Cron.

CC– 11/10 /202 2 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27391 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura Oggetto: scissione –responsabilità solidale – cartella di pagamento –condono – speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio dei medesimi difensori; - controri corr ente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3783/28/2014, depositata in data 9 luglio 2014; nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio dei medesimi difensori; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; - intimata - avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impugnato le cartelle di pagamento emesse nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.a seguito di pronunce del giudice di merito e notificate alla stessa quale obbligata in solido per effetto di un atto di scissione ; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato i ricorsi riuniti; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello, in particolare ha ritenutoche la notifica delle cartelle di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica nei confronti della contribuente del prodromico avviso di accertamento, non essendo sufficiente che quest’atto fosse stato notificato alla obbligata solidale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in ogni caso, era decorso il termine di cui all’art. 25, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, per procedere alla notificazione delle cartelle di pagamento nei confronti della contribuente; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso la società nonché, in termini adesivi al ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; nelle more del giudizio, la società ha presentato due domande di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018; l’Agenzia delle entrate ha comunicato, in data 20 maggio 2020, gli atti di diniego delle domand e di definizione agevolata, evidenziando che, poiché le cartelle di pagamento facevano seguito ad un avviso di accertamento regolarmente notificato alla società scissa, le stesse erano da considerarsi atti di riscossione, in quanto tali non suscettibili di definizione agevolata; la società ha, quindi, proposto ricorso, ai sensi dell’art. 6, comma 12, secondo periodo, d.l. n. 119/2018, avverso il diniego di definizione agevolata, affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che:in via pregiudiziale, va esaminato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego delle domande di definizione agevolata; si evince dalla intestazione della sentenza censurata a che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione portavano la seguente numerazione: 06820080017510466 501; 06820100520005709501; 06820110402885431501; 06820120008403468501; 06820120168884167000; la suddetta numerazione trova corrispondenza con quanto riportato dalle parti nei propri atti difensivi; la società ha presentato la copia delle domande di definizione, ai sensi del d.l. n. 119/2018, ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; a corredo della suddetta richiesta, in particolare, risultano prodotte le seguenti domande: una relativa alla cartella n. 06820080017510466501 ed un’altra relativa alla cartella n. 06820120168884167000; nella suddetta domanda, peraltro, ha evidenziato che, “per mere ragioni di compilazione”, le domande riportano solo le due cartelle sopra menzionate; inoltre, risulta prodotto un diniego di definizione relativo alla cartella n. n. 06820120168884167000 ed alla cartella n. 06820120008403468501ed un ricorso avverso il diniego di definizione agevolata avverso la cartella n. 06820120008403468501; si rende, pertanto necessario avere chiarimenti dalle parti in ordine alla completezza delle domande di definizione delle liti in ordine a tutte le cartelle di pagamento oggetto di giudizio ed in ordine, altresì, alla presentazione dei ricorsi avverso i dinieghi di accoglimento delle domande di definizione che abbiano riferimento alle cartelle oggetto del presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - R.G.n. 27391/2014 Cron. CC– 11/10 /202 2 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27391 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura Oggetto: scissione –responsabilità solidale – cartella di pagamento –condono – speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio dei medesimi difensori; - controri corr ente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3783/28/2014, depositata in data 9 luglio 2014; nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio dei medesimi difensori; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; - intimata - avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impugnato le cartelle di pagamento emesse nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.a seguito di pronunce del giudice di merito e notificate alla stessa quale obbligata in solido per effetto di un atto di scissione ; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato i ricorsi riuniti; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello, in particolare ha ritenutoche la notifica delle cartelle di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica nei confronti della contribuente del prodromico avviso di accertamento, non essendo sufficiente che quest’atto fosse stato notificato alla obbligata solidale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in ogni caso, era decorso il termine di cui all’art. 25, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, per procedere alla notificazione delle cartelle di pagamento nei confronti della contribuente; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso la società nonché, in termini adesivi al ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; nelle more del giudizio, la società ha presentato due domande di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018; l’Agenzia delle entrate ha comunicato, in data 20 maggio 2020, gli atti di diniego delle domand e di definizione agevolata, evidenziando che, poiché le cartelle di pagamento facevano seguito ad un avviso di accertamento regolarmente notificato alla società scissa, le stesse erano da considerarsi atti di riscossione, in quanto tali non suscettibili di definizione agevolata; la società ha, quindi, proposto ricorso, ai sensi dell’art. 6, comma 12, secondo periodo, d.l. n. 119/2018, avverso il diniego di definizione agevolata, affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che:in via pregiudiziale, va esaminato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego delle domande di definizione agevolata; si evince dalla intestazione della sentenza censurata a che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione portavano la seguente numerazione: 06820080017510466 501; 06820100520005709501; 06820110402885431501; 06820120008403468501; 06820120168884167000; la suddetta numerazione trova corrispondenza con quanto riportato dalle parti nei propri atti difensivi; la società ha presentato la copia delle domande di definizione, ai sensi del d.l. n. 119/2018, ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; a corredo della suddetta richiesta, in particolare, risultano prodotte le seguenti domande: una relativa alla cartella n. 06820080017510466501 ed un’altra relativa alla cartella n. 06820120168884167000; nella suddetta domanda, peraltro, ha evidenziato che, “per mere ragioni di compilazione”, le domande riportano solo le due cartelle sopra menzionate; inoltre, risulta prodotto un diniego di definizione relativo alla cartella n. n. 06820120168884167000 ed alla cartella n. 06820120008403468501ed un ricorso avverso il diniego di definizione agevolata avverso la cartella n. 06820120008403468501; si rende, pertanto necessario avere chiarimenti dalle parti in ordine alla completezza delle domande di definizione delle liti in ordine a tutte le cartelle di pagamento oggetto di giudizio ed in ordine, altresì, alla presentazione dei ricorsi avverso i dinieghi di accoglimento delle domande di definizione che abbiano riferimento alle cartelle oggetto del presente g
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