CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 27643/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1018/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18561/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale) deliberando di infliggere all’imputata la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l’imputata, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo lamenta che le parti avevano di fatto concordato sia la misura della pena ben trasfusa in dispositivo, sia il riconoscimento della sospensione condizionale della stessa, per mero errore non inserito nel verbale manoscritto, né nella sentenza, che pertanto si impugna per essersi pronunciata in maniera difforme rispetto all'accordo raggiunto. 2.2. Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonostante si sia rinunciato parzialmente al motivo principale proposto, ciò non poteva però esimere la Corte di appello dal CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27643/2025 Roma, lì, 28/07/2025 prosciogliere l’imputata dall'accusa ex art. 129 del codice di rito, ovvero derubricare, come richiesto, il reato in quello di bancarotta documentale semplice, per le ragioni emergenti prima face dalle contestazioni mosse o esplicate in appello (da intendersi qui richiamate). 2.3.Col terzo motivo, in via gradata, si rileva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riformata pena inflitta, avuto riguardo alla evidente, non così elevata, gravità di quanto concretamente ascrivibile alla Zingarini. La scarsa gravità del fatto ed il comportamento processuale dell'imputata doveva infatti ricevere maggiore attenzione, sì come le sue disagiate condizioni economiche che l'hanno trascinata in attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, inoltre i motivi sono per alcuni versi anche generici e palesemente in fatto. Va premesso che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103 - da ultimo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha mantenuto le connotazioni strutturali dell'istituto in parola introducendo, con l'art. 34, comma 1, lett. f), nell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. il termine, a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza di appello per la proposizione del concordato; e ha abrogato, con l'art. 98, comma 1, lett. a), sia l'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen., ovvero le ipotesi di esclusione correlate ai reati più gravi ed ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sia l'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., ovvero la facoltà di proporre il concordato nella fase dibattimentale) - applicabile nel caso di specie, essendo essa entrata in vigore il 3.8.2017, ossia in epoca antecedente alla sentenza impugnata, trova infatti applicazione, come ha avuto modo di precisare la pronuncia Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Rv. 284481 - 01, l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che accomuna, in rapporto all'individuato contesto e finalità semplificativa, le due tipologie di sentenza, quella ex art. 444 cod. proc. pen. e quella ex art. 599-bis cod. proc. pen., in ragione della agevole rilevazione dei più ristretti casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sentenza di cd. patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello. Con la conseguenza che in virtù dell’intervenuto accordo il devoluto rimane circoscritto ai motivi non rinunciati e che ove si denuncino in cassazione vizi afferenti invece i motivi rinunciati – nel caso di specie, oltre quelli sulla pena, quelli riguardanti la sussistenza o qualificazione del fatto-reato, secondo quanto evidenzia, in parte, lo stesso ricorso e si riporta nella sentenza impugnata - ovvero si deducano questioni, non rilevabili di ufficio, in precedenza non dedotte – trattasi all’evidenza di ipotesi assimilabile a quella dei motivi rinunciati - la inammissibilità del ricorso per cassazione è rilevabile con la procedura de plano di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Quanto alla pena, risulta peraltro accolta l’impostazione delle parti che hanno chiesto la rideterminazione della stessa nella pena inflitta di anni uno e mesi quattro di reclusione, risultante dall’applicazione, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Quanto al primo motivo, è, infine, solo il caso di osservare che nel caso di specie neppure è configurabile la difformità tra accordo e sentenza con esso paventata, risultando la pronuncia impugnata integrata, con provvedimento del 10.4.2025, col riconoscimento della sospensione condizionale della pena, su richiesta della difesa e col parere favorevole del Procuratore Generale presso la Corte di appello. 2.La rilevata inammissibilità va, come detto, dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/6/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]