CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 00756/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28/05/2024 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 10/06/2022 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato - previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva - alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con tre motivi: la violazione di legge (artt. 178, lett. c, 179 cod. proc. pen.) per assenza del difensore, attesa la rinuncia al mandato comunicata il 24 maggio 2024, prima della decisione, nell'irrilevanza della scadenza del termine per il deposito delle conclusioni scritte; la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'accertamento di responsabilità, in mancanza di prova circa l'utilizzo indebito della carta di credito; la violazione di legge (artt. 121 cod. proc. pen. e art. 56 cod. pen.) per la qualificazione del reato da parte del Tribunale nella fattispecie consumata anziché nel contestato tentativo, senza trasmissione degli atti al pubblico ministero. 3. Il ricorso è stato presentato tardivamente e deve quindi considerarsi inammissibile. Il termine per impugnare, infatti, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. è di quindici giorni, trattandosi di sentenza con redazione immediata dei motivi ex art. 544, comma 1 cod. proc. pen., con decorrenza nel caso di specie dal 28/05/2024 - data della sentenza - e scadenza al 12/06/2024; il ricorso proposto con deposito in Cancelleria del 27/06/2024 (v. attestazione a pag.1) deve considerarsi pertanto tardivo. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere