CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Chr-zr\s,)r-P.df ri(orr, Avv,_)- Ì-F,FA.r.hr\ Cotyr:_rk)., [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di rapina. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la rapina avrebbe dovuto essere considerata tentata e non consumata, in quanto il bene non era mai uscito dalla sfera di sorveglianza del possessore; era contraddittorio il ragionamento della Corte di appello secondo il quale la persona offesa aveva perso il controllo della merce, avendo seguito [OSCURATO:PERSONA] per un apprezzabile lasso temporale e per circa 600 metri. 1.2 II difensore eccepisce la carenza di motivazione in relazione alla eccessività della pena ed alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, previa esclusione della recidiva, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 E' principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale "Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato)" (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud., dep. 23/03/2017, Rv.269848). Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno applicato correttamente tali principi, osservando, relativamente alle censure del ricorrente, già proposte in appello, che la persona offesa aveva perso il controllo dei beni sottratti da [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi si era dato alla fuga e quindi si era allontanato in maniera significativa dai locali del supermercato, con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità nella presente sede. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. • L-. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nell'ultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti penali del ricorrente e che il ricorrente aveva commesso un delitto più grave di quelli per i quali aveva riportato condanna, con una condotta sintomo della sua crescente pericolosità 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/04/202