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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10327/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di Grosseto ha revocato, in executivis, la sospensione condizionale delle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del 28 gennaio 2016, divenuta irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2021.

Ha, in proposito, rilevato, quanto alla sentenza del 19 gennaio 2021, che essa ha comportato la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione che, cumulata a quella, di un anno e quattro mesi di reclusione, inflitta con la precedente condanna, determina il superamento del limite massimo di due anni di reclusione previsto dall'art. 163 cod. pen., nonché, in ordine a quella del 28 gennaio 2016, che la revoca è imposta dalla commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni dalla consumazione del primo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, per avere il giudice dell'esecuzione esteso la revoca della sospensione condizionale ad una pena diversa dall'unica indicata nel decreto di fissazione di udienza camerale, emesso a seguito della proposizione dell'istanza ex art. 168 cod. pen. da parte del pubblico ministero.

Con il secondo motivo, deduce, ancora, violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione trascurato che i reati indicati nel provvedimento impugnato sono di indole diversa.

Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di spiegare compiutamente le ragioni che lo hanno indotto ad accogliere la richiesta del pubblico ministero e, specificamente, a revocare la sospensione condizionale della pena irrogatagli con sentenza del 28 gennaio 2016.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, cui il ricorrente ha replicato con memoria del 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.

2. È pacifico che, avendo il pubblico ministero adito il giudice dell'esecuzione in funzione della revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del 28 gennaio 2016 e del 19 gennaio 2021, il decreto con cui il Tribunale di Grosseto ha fissato l'udienza camerale del 26 aprile 2022 e che è stato notificato a Mazzamuto ed al difensore di fiducia recava, invece, l'indicazione solo di quella del 28 gennaio 2016.

Considerato che, in sede di udienza, nulla venne osservato, precisato o emendato sul punto e, specificamente, che non risulta che Mazzamuto, in quella sede, fu reso edotto della reale estensione della richiesta presentata dall'ufficio di Procura (ché, anzi, il verbale contiene l'espressa indicazione dell'oggetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale nella sola sentenza del 28 gennaio 2016), deve inferirsi che egli è stato indotto in errore circa l'effettiva delimitazione dell'oggetto del procedimento di esecuzione ed ha, in tal modo, subito un vulnus, quantomeno potenziale, alle proprie prerogative difensive.

In proposito, pertinente si palesa il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di procedimento d'esecuzione, qualora il decreto di fissazione dell'udienza camerale rechi un'errata indicazione dell'oggetto del procedimento [...], ricorre un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c.), e 179 cod. proc. pen., atteso che il vizio verificatosi è equiparabile all'omesso avviso dell'udienza alla parte, non essendo quest'ultima stata posta in condizioni di consapevolmente scegliere se partecipare al giudizio e di predisporre un'effettiva ed efficace difesa» (Sez. 1, n. 35845 del 11/09/2020, Cirulli, Rv. 280205 - 01).

Ne discende la nullità del provvedimento impugnato che deve, essere, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Grosseto per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia preceduto dalla corretta e completa instaurazione del contraddittorio processuale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di Grosseto ha revocato, in executivis, la sospensione condizionale delle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del 28 gennaio 2016, divenuta irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2021. Ha, in proposito, rilevato, quanto alla sentenza del 19 gennaio 2021, che essa ha comportato la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione che, cumulata a quella, di un anno e quattro mesi di reclusione, inflitta con la precedente condanna, determina il superamento del limite massimo di due anni di reclusione previsto dall'art. 163 cod. pen., nonché, in ordine a quella del 28 gennaio 2016, che la revoca è imposta dalla commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni dalla consumazione del primo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, per avere il giudice dell'esecuzione esteso la revoca della sospensione condizionale ad una pena diversa dall'unica indicata nel decreto di fissazione di udienza camerale, emesso a seguito della proposizione dell'istanza ex art. 168 cod. pen. da parte del pubblico ministero. Con il secondo motivo, deduce, ancora, violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione trascurato che i reati indicati nel provvedimento impugnato sono di indole diversa. Con il terzo ed ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di spiegare compiutamente le ragioni che lo hanno indotto ad accogliere la richiesta del pubblico ministero e, specificamente, a revocare la sospensione condizionale della pena irrogatagli con sentenza del 28 gennaio 2016. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, cui il ricorrente ha replicato con memoria del 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze. 2. È pacifico che, avendo il pubblico ministero adito il giudice dell'esecuzione in funzione della revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del 28 gennaio 2016 e del 19 gennaio 2021, il decreto con cui il Tribunale di Grosseto ha fissato l'udienza camerale del 26 aprile 2022 e che è stato notificato a Mazzamuto ed al difensore di fiducia recava, invece, l'indicazione solo di quella del 28 gennaio 2016. Considerato che, in sede di udienza, nulla venne osservato, precisato o emendato sul punto e, specificamente, che non risulta che Mazzamuto, in quella sede, fu reso edotto della reale estensione della richiesta presentata dall'ufficio di Procura (ché, anzi, il verbale contiene l'espressa indicazione dell'oggetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale nella sola sentenza del 28 gennaio 2016), deve inferirsi che egli è stato indotto in errore circa l'effettiva delimitazione dell'oggetto del procedimento di esecuzione ed ha, in tal modo, subito un vulnus, quantomeno potenziale, alle proprie prerogative difensive. In proposito, pertinente si palesa il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di procedimento d'esecuzione, qualora il decreto di fissazione dell'udienza camerale rechi un'errata indicazione dell'oggetto del procedimento [...], ricorre un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c.), e 179 cod. proc. pen., atteso che il vizio verificatosi è equiparabile all'omesso avviso dell'udienza alla parte, non essendo quest'ultima stata posta in condizioni di consapevolmente scegliere se partecipare al giudizio e di predisporre un'effettiva ed efficace difesa» (Sez. 1, n. 35845 del 11/09/2020, Cirulli, Rv. 280205 - 01). Ne discende la nullità del provvedimento impugnato che deve, essere, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Grosseto per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia preceduto dalla corretta e completa instaurazione del contraddittorio processuale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T
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