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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 04149/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21297-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - IST111510 NAZIONALI', della [OSCURATO:PERSONA].E in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]':, \RI.\ N 20, presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LITI° AI \ RITATO, .[OSCURATO:PERSONA], FAIANUELEDE ROSl - ricorrente - C01111-0 ORTUN O RAO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI C. \SS. \ZIONE, PI A//\ CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROSSELI. \ Dt \NCO - contronCorrente - tvverso la sentenza n. 115/2021 della CORTE D' APP1-.3.,1,0 di depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA (,A1, 1Z11,1:A'AP) che: la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 115 del 2021 e per quanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall' architetto [OSCURATO:PERSONA] (iscritto all'albo degli architetti e non ad IN A RCASSA) alla gestione separata presso l'INPS per l' anno 2008 in quanto la richiesta di pagamento) era stata notificata al contribuente sol() il 1° luglio 2014, a fronte della decorrenza del termine prescrizionale, inteso dalla scadenza per il relativo pagamento, dal 16 giugno 2009; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l'architetto [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata.

CONSID1'.RATO che: con l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione in relazione alla I,. 9 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, e del D.1.,gs. n. 241 del 1997 art. 18, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 e del D.P.C.M. 4 Ric. 2021 n. 21297 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- giugno 2009, per avere la Corte d'Appello di Firenze non applicato il 1).1).(:.M. indicato in epigrafe; il motivo è fondato: Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/?02 1, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a cluella oggetto) di causa, dopo aver ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo) pagamento) e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato, con affermazione applicabile anche al caso di specie,che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.:\ L 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per Vanno 9009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle comdizioni da detta disposizione stabilite" (v.

Cass. 19/4/2021, n. 1027:3) inoltre, si chiarito che "il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo) condiderarsi che il termine di pagamento deve ravvisarsi nel 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché DPCNI 4.6.2009, il credito non era Ric. 2021 n. 21297 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -3- prescritto al momento in cui fu notificato) l'atto interruttivo del luglio 2014; dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello) di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21297-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - IST111510 NAZIONALI', della [OSCURATO:PERSONA].E in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]':, \RI.\ N 20, presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LITI° AI \ RITATO, .[OSCURATO:PERSONA], FAIANUELEDE ROSl - ricorrente - C01111-0 ORTUN O RAO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI C. \SS. \ZIONE, PI A//\ CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROSSELI. \ Dt \NCO - contronCorrente - tvverso la sentenza n. 115/2021 della CORTE D' APP1-.3.,1,0 di depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA (,A1, 1Z11,1:A'AP) che: la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 115 del 2021 e per quanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall' architetto [OSCURATO:PERSONA] (iscritto all'albo degli architetti e non ad IN A RCASSA) alla gestione separata presso l'INPS per l' anno 2008 in quanto la richiesta di pagamento) era stata notificata al contribuente sol() il 1° luglio 2014, a fronte della decorrenza del termine prescrizionale, inteso dalla scadenza per il relativo pagamento, dal 16 giugno 2009; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l'architetto [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. CONSID1'.RATO che: con l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione in relazione alla I,. 9 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, e del D.1.,gs. n. 241 del 1997 art. 18, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 e del D.P.C.M. 4 Ric. 2021 n. 21297 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- giugno 2009, per avere la Corte d'Appello di Firenze non applicato il 1).1).(:.M. indicato in epigrafe; il motivo è fondato: Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/?02 1, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a cluella oggetto) di causa, dopo aver ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo) pagamento) e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato, con affermazione applicabile anche al caso di specie,che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.:\ L 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per Vanno 9009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle comdizioni da detta disposizione stabilite" (v. Cass. 19/4/2021, n. 1027:3) inoltre, si chiarito che "il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo) condiderarsi che il termine di pagamento deve ravvisarsi nel 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché DPCNI 4.6.2009, il credito non era Ric. 2021 n. 21297 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- prescritto al momento in cui fu notificato) l'atto interruttivo del luglio 2014; dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello) di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 04149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris