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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35070/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FIASCHE' SARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensor da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale c n particolare riferimento agli artt. 512 cod. proc. pen e 6 CEDU;

2. Nullità della sentenza per mancata assunzione di una próva decisiva; inosservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto.

Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da congrua motivazione con riferimento ai profili dedotti dalla difesa; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità de le imputate, esente dai vizi logici lamentati nel ricorso, perché basata su corr tti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili ' massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto, quanto ai riconoscimenti fotografici operati dalle persone offese, che l'esito degli stessi ha formato oggetto di puntuale e attenta valutazione nelle sentenze di merito.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, concernendo la ricoAruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza d lla Corte di appello; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plau ibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv.

"l80601).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il -igetto della richiesta di acquisizione di nuove prove è stato congruamente ar omentato in sentenza sulla base dell'irrilevanza ai fini del decidere degli ccertamenti sollecitati dalla difesa; considerato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice, sulla base di apprezzamenti di merito, ritenga di non poter decidere all stato degli atti Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagzimento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FIASCHE' SARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensor da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale c n particolare riferimento agli artt. 512 cod. proc. pen e 6 CEDU; 2. Nullità della sentenza per mancata assunzione di una próva decisiva; inosservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da congrua motivazione con riferimento ai profili dedotti dalla difesa; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità de le imputate, esente dai vizi logici lamentati nel ricorso, perché basata su corr tti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili ' massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto, quanto ai riconoscimenti fotografici operati dalle persone offese, che l'esito degli stessi ha formato oggetto di puntuale e attenta valutazione nelle sentenze di merito. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, concernendo la ricoAruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza d lla Corte di appello; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plau ibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. "l80601). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il -igetto della richiesta di acquisizione di nuove prove è stato congruamente ar omentato in sentenza sulla base dell'irrilevanza ai fini del decidere degli ccertamenti sollecitati dalla difesa; considerato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice, sulla base di apprezzamenti di merito, ritenga di non poter decidere all stato degli atti Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagzimento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favo
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