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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48099/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen., oltre a prospettare deduzioni generiche e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, è anche manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, risulta connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 2 della pronuncia impugnata, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata al di sotto della misura media di quella edittale, ritenendola adeguata alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato).

In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, P.v. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]" stensore D E POSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen., oltre a prospettare deduzioni generiche e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, è anche manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, risulta connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 2 della pronuncia impugnata, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata al di sotto della misura media di quella edittale, ritenendola adeguata alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato). In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, P.v. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]" stensore D E POSIT
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