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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 04762/2024

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Cancelleria SENTENZA °e, -- 2 FE, 2624 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 24/5/2023, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile - perché tardivo - il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 12/1/2023.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la mancanza di motivazione con riguardo all'art. 585 cod. proc. pen.

La difesa avrebbe depositato l'atto di appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque tempestivamente, tenuto conto che il dispositivo letto in udienza avrebbe contenuto l'espressa riserva del a deposito della motivazione in 30 giorni; questa dicitura, tul:tavia, non sarebbe stata ripresa nella sentenza depositata, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il termine riservato dal Tribunale fosse di soli 15 giorni.

In presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, dunque, sarebbe il primo a prevalere, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, così da doversi annullare la pronuncia impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Come verificato da questa Corte, la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Roma il 12/1/2023, con espressa riserva di deposito della motivazione in 30 giorni, come da dispositivo letto in udienza; la motivazione stessa è stata depositata il 23/1/2023, ma nel testo del dispositivo - riportato in calce - è stato omesso il riferimento al termine citato.

Ebbene, la Corte di appello non ha riscontrato la difformità, e dunque ha giudicato tardivo il gravame, depositato il 23/3/2023: a giudizio del Collegio, infatti, ed anche considerando i 15 giorni aggiuntivi di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (stante l'assenza dell'imputato, dichiarata in primo grado), i 30 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. scadevano il 13/3/2023.

5. Tanto premesso, deve essere qui ribadito che in caso di divergenza tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per il deposito della sentenza, deve accordarsi prevalenza al termine indicato nel dispositivo letto in udienza, non essendo ammessa alcuna successiva modifica dello stesso se non mediante la procedura di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n. 46856 del 3/11/2021, Ogundien, Rv. 282440).

Ne consegue che l'appellante ha calcolato il termine per il deposito del gravame in modo corretto, a norma dell'art. 585, commi 1, lett. c) e 1-bis, cod. proc. pen., termine con scadenza il 12/4/2023, tenuto conto della riserva della motivazione in 30 giorni; l'atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto, era tempestivo.

6. L'ordinanza in oggetto, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA],igliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA °e, -- 2 FE, 2624 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24/5/2023, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile - perché tardivo - il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 12/1/2023. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la mancanza di motivazione con riguardo all'art. 585 cod. proc. pen. La difesa avrebbe depositato l'atto di appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque tempestivamente, tenuto conto che il dispositivo letto in udienza avrebbe contenuto l'espressa riserva del a deposito della motivazione in 30 giorni; questa dicitura, tul:tavia, non sarebbe stata ripresa nella sentenza depositata, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il termine riservato dal Tribunale fosse di soli 15 giorni. In presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, dunque, sarebbe il primo a prevalere, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, così da doversi annullare la pronuncia impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Come verificato da questa Corte, la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Roma il 12/1/2023, con espressa riserva di deposito della motivazione in 30 giorni, come da dispositivo letto in udienza; la motivazione stessa è stata depositata il 23/1/2023, ma nel testo del dispositivo - riportato in calce - è stato omesso il riferimento al termine citato. Ebbene, la Corte di appello non ha riscontrato la difformità, e dunque ha giudicato tardivo il gravame, depositato il 23/3/2023: a giudizio del Collegio, infatti, ed anche considerando i 15 giorni aggiuntivi di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (stante l'assenza dell'imputato, dichiarata in primo grado), i 30 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. scadevano il 13/3/2023. 5. Tanto premesso, deve essere qui ribadito che in caso di divergenza tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per il deposito della sentenza, deve accordarsi prevalenza al termine indicato nel dispositivo letto in udienza, non essendo ammessa alcuna successiva modifica dello stesso se non mediante la procedura di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n. 46856 del 3/11/2021, Ogundien, Rv. 282440). Ne consegue che l'appellante ha calcolato il termine per il deposito del gravame in modo corretto, a norma dell'art. 585, commi 1, lett. c) e 1-bis, cod. proc. pen., termine con scadenza il 12/4/2023, tenuto conto della riserva della motivazione in 30 giorni; l'atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto, era tempestivo. 6. L'ordinanza in oggetto, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA],igliere
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