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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 24762/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23391/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. D'Angiolella ed elettivamente domiciliato in Roma, via Antonelli 49; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 239/2016 del 13 aprile 2016. 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. /1.5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 22 dicembre 2009 presso il Tribunale di Napoli, ha esposto che: era dirigente medico di I livello, dipendente della ASL Napoli 2 Nord, in servizio presso il distretto sanitario n. 58 di Giugliano; con delibera n. 909 del 2001 era stato riconosciuto quale responsabile di Unità operativa semplice "[OSCURATO:PERSONA] FKT" a partire dal 1° maggio 1999; con successiva delibera del Direttore generale della ex [OSCURATO:PERSONA] 2 n. 270 del 2003 era stato nominato Responsabile di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accreditati per il triennio 2003/2005, con possibilità di rinnovo; per quest'ultimo incarico la contrattazione collettiva per i [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto il riconoscimento di un'indennità di posizione di C 721,00 mensili; aveva continuato a svolgere l'incarico anche dopo la sua scadenza e fino al 2009, ma la menzionata indennità non gli era— mai stata corrisposta. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell'ASL Napoli 2 Nord al pagamento in suo favore di C 72.908,33 a titolo di indennità di posizione per il periodo dal 2000 al 2009 quale responsabile di [OSCURATO:PERSONA].

L'ASL Napoli 2 Nord è rimasta contumace.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 32615/11, ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] l'indennità richiesta limitatamente al periodo dal 2000 al 2005.

L'ASL Napoli 2 Nord ha proposto appello, deducendo che [OSCURATO:PERSONA], dal 2000 al 2005, era stato medico addetto alla Medicina dei Servizi in virtù di contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza che egli, all'epoca, era stato non suo dipendente inquadrato quale [OSCURATO:PERSONA], ma solo titolare di un rapporto di lavoro in regime convenzionale, disciplinato da un contratto collettivo (ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale) diverso da quello posto a fondamento della sua domanda (CCNL per l'Area della [OSCURATO:PERSONA]).

Parte appellante ha evidenziato, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] era stato inquadrato quale suo [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 10 ottobre 2006. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, proponendo appello incidentale con il quale ha insistito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di posizione anche per il periodo dal 2006 al 2009.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 239/2016, ha accolto l'appello principale, ritenendo assorbito quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base df due motivi.

L'ASL Napoli 2 Nord ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (motivazione inesistente e/o apparente) poiché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare assorbito il suo appello incidentale concernente la domanda da lui proposta per il riconoscimento dell'indennità di posizione quale Responsabile di Unità operativa Semplice relativamente al periodo 2006-2009.

Infatti, la decisione di assorbimento dell'appello incidentale emessa dalla Corte d'appello di Napoli integrerebbe gli estremi di un'omessa pronuncia, non potendo discendere dall'accoglimento dell'appello principale, che concerneva il pagamento della citata indennità per il periodo dal 2000 al 2005, la non necessità di una pronuncia di merito sul detto gravame incidentale, da considerare domanda diversa ed autonoma.

Peraltro, anche a volere ritenere che, nella specie, vi fosse stata non un'omessa pronuncia, ma un implicito rigetto dell'appello incidentale, la sentenza di secondo grado sarebbe stata illegittima per assenza od apparenza della motivazione.

Ciò in quanto la Corte d'appello di Napoli aveva accolto l'appello principale dell'ASL Napoli 2 Nord, relativo alla corresponsione della richiesta indennità dal 2000 al 2005, sul presupposto che egli era stato assunto come [OSCURATO:PERSONA] di ruolo dalla stessa ASL Napoli 2 Nord solo a partire da ottobre 2006.

Ne derivava, quindi, che la corte territoriale non poteva esimersi dall'esaminare l'appello incidentale, concernente il periodo dal 2006 al 2009, avendo accertato la sussistenza, per tali anni, del presupposto della sua assunzione in ruolo.

Le doglianze vanno accolte nei termini che seguono.

La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio (come nel caso in esame) quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.

Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, essendo stata questa l'unica ragione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass., Sez. 1, n. 28995 del 12 novembre 2018).

Con specifico riferimento all'assorbimento in senso improprio, si è rilevato, poi, che questo impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo se una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass., Sez. 6-1, n. 2334 del 3 febbraio 2020).

Sul punto, non può essere seguita quella giurisprudenza, invero formatasi con riguardo a dei casi particolari, per la quale l'assorbimento erroneamente dichiarato (Cass., Sez.

L, n. 12193 del 22 giugno 2020) o affermato illogicamente quanto ad un motivo di appello (Cass., Sez. 5, n. 11459 del 30 aprile 2019) integra un vizio di omessa pronuncia.

Infatti, la motivazione di Cass., Sez.

L, n. 12193 del 22 giugno 2020, non esprime esattamente la ratio decidendi riportata nella massima che ne è stata estratta.

Cass., Sez. 5, n. 11459 del 30 aprile 2019, invece, affronta in maniera estremamente rapida il profilo de quo, senza neppure distinguere fra assorbimento proprio ed improprio.

Nel caso in questione, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato, con riferimento all'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la ricorrenza dei presupposti dell'assorbimento improprio.

Questa conclusione, però, non può essere condivisa.

Nella specie, dalla sentenza qui impugnata emergono le seguenti circostanze: a - [OSCURATO:PERSONA] ha agito in primo grado per ottenere il pagamento dell'indennità di posizione a lui spettante per il periodo dal 2000 al 2009 quale responsabile di [OSCURATO:PERSONA]; b - il ricorrente ha dedotto a fondamento del suo diritto di essere "dirigente medico di I livello, dipendente della ASL Napoli 2 Nord", chiedendo l'applicazione della contrattazione collettiva per i [OSCURATO:PERSONA]; c - il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda limitatamente agli anni dal 2000 al 2005, ritenendo che solo questo lasso di tempo fosse "coperto da incarichi formali". d - la Corte d'appello di Napoli ha accolto l'appello dell'ASL Napoli 2 Nord in ordine al pagamento dell'indennità per il periodo dal 2000 al 2005 in quanto dal certificato recante lo stato di servizio di [OSCURATO:PERSONA], acquisito agli atti ex art. 421 c.p.c. dal giudice di secondo grado assieme all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale, emergeva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era "transitato dal regime convenzionale - Medicina dei Servizi - alla dipendenza in qualità di [OSCURATO:PERSONA]" in data 10 ottobre 2006; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non poteva domandare, fino al 30 settembre 2006, l'indennità richiesta, considerato che solo dal 1° ottobre 2006 egli era divenuto [OSCURATO:PERSONA] di Ruolo dell'ASL Napoli 2 Nord.

Sulla base di quanto evidenziato, risulta palese che la corte territoriale non poteva dichiarare assorbito l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'accoglimento dell'appello principale perché, se aveva respinto la domanda di indennità di posizione per gli anni dal 2000 al 2005 in ragione del fatto che il certificato acquisito in secondo grado attestava che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] era divenuto [OSCURATO:PERSONA] solo dal 10 ottobre 2006, allora tale certificato doveva essere utilizzato anche per valutare il gravame incidentale, che concerneva il rigetto della richiesta di indennità di posizione dal 2006 al 2009 pronunciato dal Tribunale di Napoli per mancata prova di "incarichi formali".

In particolare, la corte territoriale, una volta stabilito che [OSCURATO:PERSONA] era "transitato dal regime convenzionale - Medicina dei Servizi - alla dipendenza in qualità di [OSCURATO:PERSONA]" dal 1° ottobre 2006, era tenuta a verificare se, dopo tale passaggio, egli fosse stato o meno anche dirigente responsabile della "Unità operativa semplice" in questione.

Per l'esattezza, la Corte d'appello di Napoli era tenuta ad accertare, per il periodo successivo al 1° ottobre 2006, se: a) il ricorrente avesse concluso con l'ASL Napoli 2 Nord un nuovo specifico contratto formale avente ad oggetto l'incarico di dirigente della citata "Unità operativa semplice" e, in caso affermativo, con quale contenuto; b) l'ASL Napoli 2 Nord avesse deliberato formalmente una proroga del precedente incarico di dirigente dell'"Unità operativa semplice" de qua eventualmente ricoperto in passato da [OSCURATO:PERSONA] e, in ipotesi positiva, in quali termini; c) [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a svolgere esclusivamente de facto le funzioni di responsabile di "Unità operativa semplice" senza che tale incarico fosse stato trasposto in un documento formale.

Mentre nelle eventualità sub a) e sub b) avrebbe potuto eventualmente porsi la questione della fondatezza o meno della domanda del ricorrente per l'epoca successiva al 1° ottobre 2006, nella situazione sub c) questa non avrebbe potuto essere accolta.

Pertanto, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'assorbimento improprio, considerato che l'accoglimento dell'appello principale non escludeva la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, né implicava un implicito rigetto del gravame incidentale.

Ne deriva che la pronuncia della Corte d'appello di Napoli in ordine all'appello incidentale risulta priva di motivazione.2) Il ricorso va accolto e la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà, nei termini di cui in motivazione, la causa nel merito anche quanto alle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, - accoglie il ricorso; - cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale decide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23391/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. D'Angiolella ed elettivamente domiciliato in Roma, via Antonelli 49; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 239/2016 del 13 aprile 2016. 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. /1.5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 22 dicembre 2009 presso il Tribunale di Napoli, ha esposto che: era dirigente medico di I livello, dipendente della ASL Napoli 2 Nord, in servizio presso il distretto sanitario n. 58 di Giugliano; con delibera n. 909 del 2001 era stato riconosciuto quale responsabile di Unità operativa semplice "[OSCURATO:PERSONA] FKT" a partire dal 1° maggio 1999; con successiva delibera del Direttore generale della ex [OSCURATO:PERSONA] 2 n. 270 del 2003 era stato nominato Responsabile di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accreditati per il triennio 2003/2005, con possibilità di rinnovo; per quest'ultimo incarico la contrattazione collettiva per i [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto il riconoscimento di un'indennità di posizione di C 721,00 mensili; aveva continuato a svolgere l'incarico anche dopo la sua scadenza e fino al 2009, ma la menzionata indennità non gli era— mai stata corrisposta. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell'ASL Napoli 2 Nord al pagamento in suo favore di C 72.908,33 a titolo di indennità di posizione per il periodo dal 2000 al 2009 quale responsabile di [OSCURATO:PERSONA]. L'ASL Napoli 2 Nord è rimasta contumace. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 32615/11, ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] l'indennità richiesta limitatamente al periodo dal 2000 al 2005. L'ASL Napoli 2 Nord ha proposto appello, deducendo che [OSCURATO:PERSONA], dal 2000 al 2005, era stato medico addetto alla Medicina dei Servizi in virtù di contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza che egli, all'epoca, era stato non suo dipendente inquadrato quale [OSCURATO:PERSONA], ma solo titolare di un rapporto di lavoro in regime convenzionale, disciplinato da un contratto collettivo (ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale) diverso da quello posto a fondamento della sua domanda (CCNL per l'Area della [OSCURATO:PERSONA]). Parte appellante ha evidenziato, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] era stato inquadrato quale suo [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 10 ottobre 2006. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, proponendo appello incidentale con il quale ha insistito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di posizione anche per il periodo dal 2006 al 2009. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 239/2016, ha accolto l'appello principale, ritenendo assorbito quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base df due motivi. L'ASL Napoli 2 Nord ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (motivazione inesistente e/o apparente) poiché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare assorbito il suo appello incidentale concernente la domanda da lui proposta per il riconoscimento dell'indennità di posizione quale Responsabile di Unità operativa Semplice relativamente al periodo 2006-2009. Infatti, la decisione di assorbimento dell'appello incidentale emessa dalla Corte d'appello di Napoli integrerebbe gli estremi di un'omessa pronuncia, non potendo discendere dall'accoglimento dell'appello principale, che concerneva il pagamento della citata indennità per il periodo dal 2000 al 2005, la non necessità di una pronuncia di merito sul detto gravame incidentale, da considerare domanda diversa ed autonoma. Peraltro, anche a volere ritenere che, nella specie, vi fosse stata non un'omessa pronuncia, ma un implicito rigetto dell'appello incidentale, la sentenza di secondo grado sarebbe stata illegittima per assenza od apparenza della motivazione. Ciò in quanto la Corte d'appello di Napoli aveva accolto l'appello principale dell'ASL Napoli 2 Nord, relativo alla corresponsione della richiesta indennità dal 2000 al 2005, sul presupposto che egli era stato assunto come [OSCURATO:PERSONA] di ruolo dalla stessa ASL Napoli 2 Nord solo a partire da ottobre 2006. Ne derivava, quindi, che la corte territoriale non poteva esimersi dall'esaminare l'appello incidentale, concernente il periodo dal 2006 al 2009, avendo accertato la sussistenza, per tali anni, del presupposto della sua assunzione in ruolo. Le doglianze vanno accolte nei termini che seguono. La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio (come nel caso in esame) quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, essendo stata questa l'unica ragione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass., Sez. 1, n. 28995 del 12 novembre 2018). Con specifico riferimento all'assorbimento in senso improprio, si è rilevato, poi, che questo impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo se una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass., Sez. 6-1, n. 2334 del 3 febbraio 2020). Sul punto, non può essere seguita quella giurisprudenza, invero formatasi con riguardo a dei casi particolari, per la quale l'assorbimento erroneamente dichiarato (Cass., Sez. L, n. 12193 del 22 giugno 2020) o affermato illogicamente quanto ad un motivo di appello (Cass., Sez. 5, n. 11459 del 30 aprile 2019) integra un vizio di omessa pronuncia. Infatti, la motivazione di Cass., Sez. L, n. 12193 del 22 giugno 2020, non esprime esattamente la ratio decidendi riportata nella massima che ne è stata estratta. Cass., Sez. 5, n. 11459 del 30 aprile 2019, invece, affronta in maniera estremamente rapida il profilo de quo, senza neppure distinguere fra assorbimento proprio ed improprio. Nel caso in questione, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato, con riferimento all'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la ricorrenza dei presupposti dell'assorbimento improprio. Questa conclusione, però, non può essere condivisa. Nella specie, dalla sentenza qui impugnata emergono le seguenti circostanze: a - [OSCURATO:PERSONA] ha agito in primo grado per ottenere il pagamento dell'indennità di posizione a lui spettante per il periodo dal 2000 al 2009 quale responsabile di [OSCURATO:PERSONA]; b - il ricorrente ha dedotto a fondamento del suo diritto di essere "dirigente medico di I livello, dipendente della ASL Napoli 2 Nord", chiedendo l'applicazione della contrattazione collettiva per i [OSCURATO:PERSONA]; c - il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda limitatamente agli anni dal 2000 al 2005, ritenendo che solo questo lasso di tempo fosse "coperto da incarichi formali". d - la Corte d'appello di Napoli ha accolto l'appello dell'ASL Napoli 2 Nord in ordine al pagamento dell'indennità per il periodo dal 2000 al 2005 in quanto dal certificato recante lo stato di servizio di [OSCURATO:PERSONA], acquisito agli atti ex art. 421 c.p.c. dal giudice di secondo grado assieme all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale, emergeva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era "transitato dal regime convenzionale - Medicina dei Servizi - alla dipendenza in qualità di [OSCURATO:PERSONA]" in data 10 ottobre 2006; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non poteva domandare, fino al 30 settembre 2006, l'indennità richiesta, considerato che solo dal 1° ottobre 2006 egli era divenuto [OSCURATO:PERSONA] di Ruolo dell'ASL Napoli 2 Nord. Sulla base di quanto evidenziato, risulta palese che la corte territoriale non poteva dichiarare assorbito l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'accoglimento dell'appello principale perché, se aveva respinto la domanda di indennità di posizione per gli anni dal 2000 al 2005 in ragione del fatto che il certificato acquisito in secondo grado attestava che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] era divenuto [OSCURATO:PERSONA] solo dal 10 ottobre 2006, allora tale certificato doveva essere utilizzato anche per valutare il gravame incidentale, che concerneva il rigetto della richiesta di indennità di posizione dal 2006 al 2009 pronunciato dal Tribunale di Napoli per mancata prova di "incarichi formali". In particolare, la corte territoriale, una volta stabilito che [OSCURATO:PERSONA] era "transitato dal regime convenzionale - Medicina dei Servizi - alla dipendenza in qualità di [OSCURATO:PERSONA]" dal 1° ottobre 2006, era tenuta a verificare se, dopo tale passaggio, egli fosse stato o meno anche dirigente responsabile della "Unità operativa semplice" in questione. Per l'esattezza, la Corte d'appello di Napoli era tenuta ad accertare, per il periodo successivo al 1° ottobre 2006, se: a) il ricorrente avesse concluso con l'ASL Napoli 2 Nord un nuovo specifico contratto formale avente ad oggetto l'incarico di dirigente della citata "Unità operativa semplice" e, in caso affermativo, con quale contenuto; b) l'ASL Napoli 2 Nord avesse deliberato formalmente una proroga del precedente incarico di dirigente dell'"Unità operativa semplice" de qua eventualmente ricoperto in passato da [OSCURATO:PERSONA] e, in ipotesi positiva, in quali termini; c) [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a svolgere esclusivamente de facto le funzioni di responsabile di "Unità operativa semplice" senza che tale incarico fosse stato trasposto in un documento formale. Mentre nelle eventualità sub a) e sub b) avrebbe potuto eventualmente porsi la questione della fondatezza o meno della domanda del ricorrente per l'epoca successiva al 1° ottobre 2006, nella situazione sub c) questa non avrebbe potuto essere accolta. Pertanto, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'assorbimento improprio, considerato che l'accoglimento dell'appello principale non escludeva la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, né implicava un implicito rigetto del gravame incidentale. Ne deriva che la pronuncia della Corte d'appello di Napoli in ordine all'appello incidentale risulta priva di motivazione.2) Il ricorso va accolto e la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà, nei termini di cui in motivazione, la causa nel merito anche quanto alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie il ricorso; - cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale decide
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