CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.08901/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale, dott. [OSCURATO:PERSONA] di Rosario, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] di Meana e [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocure su documenti informatici separati, sottoscritti digitalmente; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da ll’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura conferita su supporto cartaceo di cui è allegata copia informatica; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2803/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata il3 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Milano , con sentenza 3 ottobre 2023, n. 2803, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 20 giugno 2022, n.954, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] li aveva condannati, in solido tra loro, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 10.500,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione della reputazione personale e professionale cagionatadalla pubblicazione, tra il 2 6 ottobre e il 22 dicembre 2019, di una serie di articoli di stampa, firmati da [OSCURATO:PERSONA] , sul quotidiano “La Repubblica”, edito dalla società GEDI e diretto da [OSCURATO:PERSONA], nonchésul relativo sito internet. 2.In questi articoli, scritti nell’ ambito di un ’ inchi esta giornalistica, si era denunciato che [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aveva ottenuto dal Ministero rimborsi delle spese di viaggio relative a trasferte non giustificate per un ammontare di circa 24.000 Euro; in particolare –si era precisato – dal raffronto con l’agenda elettronica in possesso della segreteria, nonché dalle dichiarazioni rese da un V ice Prefetto e dal segretario pers onale del Ministro , erano risultate “missioni fittizie, create ad arte ” , in relazione alle quali erano state effettuate trasferte che, sebbene poste a carico dell’Erario, non avevano come ragionegiustificatrice impegni istituzionali, bensì eventi e occasionidi partito (come la partecipazione alla fest a di compleanno del Segretario del partito politico di appartenenza ) o ppure esigenze assolutamente personali, come quella di far ritorno in Lombardia , regione di residenza, al fine di conseguire , oltre alla diaria , il pagamento dellespese di viaggio a carico del Ministero . Il giornalista aveva aggiunto che lo s tesso Minist e ro aveva contestato a Marco B ussetti , dopo che era cessato dalla carica governativa, di avere ottenuto rimborsi non gi u stificati dal carattere istituzionale delle trasferte, chiedendonela restituzione, e aveva posto in evidenza i commenti di stigma e di censura provenienti d agli esponentidei partiti politici avversari, a lcuni dei quali avevano finanche invocato l’apertura di un’indagine da parte della Corte dei Conti. In uno di questi articoli, pubblicato il 27 ottobre 2019, era stato scritto, infine, che [OSCURATO:PERSONA], in una delle trasferte ingiustificate, aveva effettuato un viaggio in Costa A zzurra a spese dello S tato, insieme a lla compagna di cui avrebbe poi “ imposto ” la nomina come dirigente nel comparto amministrativo di competenza del suo dicastero, perd i più omettendo di partecipare al C onsiglio dei Ministri che era stato convocatoin concomitanza. 3. L a Corte d’appello, preso atto dell’illustrato contenuto degli articoli di stampa reputati dall’attore lesivi della propria reputazione, richiamate le connotazioni generali del cosiddetto “giornalismod’inchiesta” alla luce dell’elaborazione della giurisprudenza civilistica e penalistica di legittimità (sono state evocate, rispettivamente, Cass. civ. nn. 16236 del 2010 e 4036 del 2021, nonché Cass. pen. n. 9337 del 2012), ha ritenuto scriminate dall’esercizio di questa attività, nonché dall’esercizio del diritto di critica, tutte le informazioni contenute nei surrichiamati articoli di stampa, ad eccezione di quelle ripo r tate nell’articolo del 27 ottobre 2010, aventi ad oggettoil viaggio in Costa A zzurra. Al riguardo, in piena condivisione della conform e decisione del giudice di primo grado, la Corte territorialeha osservato che nel detto articolo era de s critta una circostanza di fatto (appunto , il viaggio in [OSCURATO:PERSONA]) di cui difettava qualsiasi prova , non solo di verità storica, ma anche di verisimiglianza , non essendo nota la fo n te e gli elementi sui cui si era basato il raccontodel suddetto viaggio. Inoltre, non erano stati in alcunmodo provati né la convocazione né l’effettivosvolgimento del Consiglio dei Ministri, della cui diserzione il Ministroera stato tacciato; taccia che aveva una carica denigratori a particolarmente grave, dal momento che a [OSCURATO:PERSONA] era stato addebitato non solo di avereviaggiato a spese dello Stato ma anche di averlo fatto per finalità private, venendo meno al dovere di partecipazioneall’organo collegiale di cui era compente , con disprezzo perla funzione pubblica affidatagli nell’interesse generale. Infine, non era stato in alcun modo provato alcuno scrutinio e controllo sullaprovenienza e attendibilità della notizia secondo la quale il Ministro avrebbe “imposto” la nomina della persona cui era legato (la stessa con cui si sarebbe accompagnato nel viaggio in [OSCURATO:PERSONA]) quale dirigente nel comparto amministrativo di competenza del suo dicastero. La circostanza che non sussistesse alcuna prova, neppure di verisimiglianza,né del preteso viaggio (né fosse precisata la fonte della notizia) né della partecipazione allo stesso della “com pagna” del Ministro, né, infine, della di serzione del concomitante impegno governativo, imponeva di ritenere che«il contenuto della informativa è[ra] stato riportato in modo errato », e che era « stato travisato ed enfatizzato in senso denigratorio e diffamatorio per l’ appellato , in quanto [era stato] indicato al lettore, senza alcun valido fondamento, un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] privo di etica e di decoro, dicerto non consono allacarica all’epoca ricoperta di Ministro dell’Istruzione » . 4. Quanto alla liquidazione del danno, doveva reputarsi corretta quellaoperata dal Tribunale, il quale aveva applicato i criteri elaborati dall’Osservatoriodel T ribunale di Milano nella più recente versione del 2021, che imponevano di tener conto della notorietà del diffamante , della carica pubblica e del ruolo istituzionale o professionale del diffamato, della risonanza mediatica della notizia diffamatoria e del discreditoarrecato: tutte circostanze nella fattispecie sussistenti , avuto riguardo al ruolo pubblico della vittima e al pregiudizio subìto sotto il profilopersonale, professionale e istituzionale. 5.Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina hanno proposto ricorso, uno actu, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e CorradoZunino, sulla base di quattro motivi. Ha rispostocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Iricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47) e dei principi elaborati della giurisprudenza in tema di risarcimento dei danni da lamentata diffamazione a mezzo stampa, con particolare riferimento alla verifica dei principi elaborati in tema di inchiesta giornalistica e della sussistenza del parametro della “verità” dei fatti». 1.a. La sentenza impugnata è ce n surata per avere omesso di applicare «i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di giornalismo di inchiesta in quanto a suo dire il giornalista non avrebbe preceduto lo scritto con un’acquisizione autonoma di tutti i fatti menzionati nell’articolo stesso senza la mediazione di altre fonti, e per avere quindi valutato lo scritto alla luce dei (diversi) parametri elaborati neppure per l’esercizio del diritto di critica bensì per l’esercizio del diritto di cronaca tout court». I ricorrenti deducono che il giudice d’appello avrebbe escluso l’applicabilità dell’esimente del “ giornalismo di inchiesta ” sull’assunto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto una attività di indagine con propriefonti e con proprie ricerche, omettendo però di considerare che l’attività del giornalista investigativo non preclude la possibilità di avvalersidella mediazione di altre fonti. Inoltre, nell’affermare il carattere denigratorio e diffamatorio dell’articolo per non esser e stata provata la verità oggettiva dell’episodionarrato, la Corte territoriale avrebbe « confuso – proprio perché non ha voluto comprendere la natura dello scritto in commento – ipotesi ricostruttive e/o profili di approfondimento d’indagine giornalistica come commenti personali allusivi, “non veritieri e superficiali”, ritenendoli per di più neppure scriminati dal diritto di critica politica». Il giudice d’appello, in altreparole, avrebbe omesso di considerare che, nel giornalismo d’inchiesta, « il ruolo attivo del giornalista va ricercato nella circostanza che l’autore non si limita a recepire e descrivere le notizie apprese da altre fonti ma ricerca egli stesso, proprio come occorso nel caso in esame, i fatti da narrare o commentare affinché divengano essi stessi, a fronte del sottostante interesse pubblico dell’indagine perché attinenti a tematiche involgenti questioni rilevanti o personaggi notori, “notizie” meritevoli di diffusione». La Corte di merito avrebbe pertanto dovuto « prescindere dalla disamina del parametro della verità delle notizie pubblicate nel senso tradizionale dell’interpretazione di norma adottata in tema di diffamazione, dovendo il suddetto requisito risolversi nella completezza ed esaustività delle stesse informazioni diffuse, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia … e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione». 1.b. In ogni caso – aggiungono i ricorrenti – essi avrebbero comunque fornito la prova della veridicità delle notizie pubblicate , atteso che le critiche mosse dal giornalista avevano trovato conferma sia in un procedimento contabile avviato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti, sia in un atto amministrativocon cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva inviato al dott. [OSCURATO:PERSONA] una “ Richiesta chiarimenti documentazione giustificativa per missioni effettuate dal mese di giugno 2018 al mese di settembre 2019”, sia nelle ri su l tanze degli elenchi delle missioni ministeriali disponibili all’epoca delle pubblicazioni, in cui in cui eranoindicati i viaggi svolti dal Ministro . 1.1.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile . 1.1.a.È infondato nella parte i n cui imputa alla Corte territoriale di avere disapplicatoi principi elaborati dalla giurisp r udenza di legittimità in tema di “giornalismo di inchiesta”. Al riguardo, giova ricordare che secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, nel c.d. “giornalismo di inchiesta”, quale species più rilevante della attività di informazione, in quanto connotata – come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo (cfr. già la sentenza del 27 marzo 1996 nella causa Godwin c. [OSCURATO:PERSONA]; più recentemente, v. la sentenza della Grande Camera del 14 settembre 2010, nel caso [OSCURATO:PERSONA] B.V. c. [OSCURATO:PERSONA], nonché la sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa Jecker c. Svizzera) – dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, per un verso , il vaglio di attendibilità e veridicitàdella notizia è meno rigoroso rispetto a quello di osservanza dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, nonché di accuratezza nella ricerca delle fonti e n ella valutazione della loro attendibilità , mentre, per altro verso, il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, tanto più tutelato in presenza dell’interesse pubblico all ’og getto dell’indagine giornalistica e del correlativo diritto della collettività ad essere informata s u temi di interesse generale, può tradursi anche nella denuncia di sospetti di illeciti,purché espressi in modo motivato e argoment at o e sulla base di elementioggettivi e rilevanti , nonché mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili (Cass. n. 16236 del 2010; Cass. n. 4036 del 2021, Cass. n. 19611 del 2023; Cass. n. 30522 del 2023). Le illustrateconnotazioni del “ giornalismo di inchiesta” sono state tenute ben presenti dalla Corte d’appello, la quale, proprio sulla base dei principi appena illustrati, ha reputato scriminate tutte le informazioni contenute negli articoli assunti come lesivi , ad eccezione di quelle riportate nell’articolo del 27 ottobre 2019, concernenti il presunto viaggio in [OSCURATO:PERSONA]. Tale specifica informazione correttamente è stata reputata non coperta dall’esimente in questione, la quale implicabensì, in relazione ai limiti regolatori dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, ma nonconsente, con tut t a evidenza , la possibilità di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito , per un verso difettinonon solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza ( anche in ragione del carattere ignoto delle fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto), mentre, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche , ad es. attraverso l’attribuzioneal diffamato – come nella specie – di condotte connotate dal disprezzoper la funzione pubblica esercitata. La censura di disapplicazionedei principi di d i ritto vivente in tema di “giornalismo di inchiesta”è dunque infondata. 1.1.b.Il motivo in esame è invece inammissibile nella parte in cui sostiene che i ricorrenti avrebbero fornito la prova della veridicità dei fatti narrati dal giornalista investigativo , i quali avrebb e ro trovato conferma negli elenchi ministeriali delle missioni svolte, nell’atto amministrativo di richiesta di chiarimenti e giustificazione e nell’indagine della Procura pressoil Giudice contabile. Per questa parte, infatti, le censure svolte dai ricorrenti aggrediscono l’apprezzamento di fatto svolto dalla Corte d’ appello , omettendo di considerare che l’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento dei risultati probatori funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (ex plurimis, Cass. n. 16499del 2009 ; Cass. n. 11511 del 2014 ; Cass. n. 13485 del 2014 ; Cass. n. 16467del 2017; Cass. n. 20553 del 2021 ; Cass. n. 27266 del 2023). In definitiva, il primo motivo di ricorso va complessivamente rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47) in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di critica politica e sociale». I ricorrenti, sulla premessa che « la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, non sia mai rigorosamente obbiettiva, in quanto ha, per sua natura, carattere congetturale e riflette gli interessi e la cultura di chi critica», sostengono chela Corte d’appello, nell’apprezzare, in funzione del riconoscimento del carattere denigratorio e diffamatorio alle informazioni rese d a l giornalista investigativo, la mancata dimostrazione della verità delle ste s se, avrebbe fatto cattiva applicazione dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio del diritto di critica. A sostegno delle proprie argomentazioni evocano anche la giurisprudenza della Corte Europea dei D i ritti dell’Uomo ( ven gono citate le sentenze Mengi v. Turchia del 2012 e Morice c. Francia del 2010), la quale , nel qualificare la libertà di opinione come “ diritto a d esprimere opinioni e trasmettere idee” e nel riconoscere la più ampia tutela della “ libertà di dibattito di questioni di pubblico interesse” , ammeterebbe, in taliambiti, anche il ricorso ad affermazioni esagerate , provocatorie e persino smodate. 2.1.Il motivo è infondato. Secondo l’orientamentodi questa Corte – che tiene conto di quello della Corte di Strasburgo – , in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. n. 25420del 2017, Cass. n. 19204 del 2023; Cass. n. 21892del 2023; Cass. n. 21054 del 2024 , non mass.; Cass. n. 19091del 2025). Di tali principi ha fatto debita applicazione la Corte d’appello, la quale ha correttamente ritenuto – come evidenziato dagli ste s si ricorrenti nello s tralcio di motivazione della sentenza impugnata trascrittoin sede di illustrazione del motivo di ricorso in esame – che è «sempre necessario perché possa operare l’esimente del diritto di critica, il rispetto del principio della verità del fatto riportato sia pure non in termini assoluti, ma di verosimiglianza …che può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi, ma che deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità”. Ritenuto, in sede di motivato e incensurabile apprezzamento di fatto,che non fosse stata fornita la prova neppure della verosimiglianza dei fatti gravemente denigratori narrati nell’articolo del 27 ottobre 2019 (viaggio in [OSCURATO:PERSONA], diserzione del Consiglio dei Ministri, accompagnamentocon persona di cui sarebbe stata successivamente “imposta” la nomina a dirigente del comparto amministrativo ministeriale), la Corte d’app e llo ha escluso l’operatività dell’esimente del dirittodi critica sulla base di corrette premesse in iure . Il secondomotivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato . 3. C on il terzo motivo viene denunciata , per un verso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc. civ., « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47, con riferimento alla giurisprudenza elaborata in tema di modalità di valutazione di uno scritto lamentato come diffamatorio»; per altro verso, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intero contenuto del contesto e degli articoli a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]». 3.1.La censura, per omesso esame, articolata con il terzo motivo di ricorso, è inammissibile. Va ribadito, secondando un consolidato orientamento di questa Corte, che , in applicazione della regola oggi contenuta nell’ art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022, deve esclu dersi la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dello stesso art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26860del 2014 ; Cass. n. 26774 del 2016 ; Cass. n. 20994 del 2019 ; Cass. n. 5947del 2023; da ultimo, Cass. n. 27852 del 2025 ). 3.2. Inammissibile è pure la censura per violazione di legge, articolata con il motivo in esame. I ricorrentideducono che la valutazione del carattere diffamatorio della pubblicazione sarebbe stata effettuata sulla base delle singole , specifiche espressioni censurate , estrapolate dall’intero (e più complesso)contesto n arra tivo in cui esse erano (e doveva no restare ) inserite. Richiamano il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilitàrisarcitoria pe r diffamazione a mezzo stampa, l’ indagine cui è chiamatoil giudice del merito deve essere svolta in relazione non allasingola valenza di un termine ado pe rato, ma all’intero contenuto espositivodell’articolo e al complesso della pubblicazione . La doglianza, ad onta della formale intestazione, nuovamente attinge il motivato giudizio di merito della C orte territoriale, la quale, come si è veduto, apprezzando nella sua complessità il racconto contenutonell’articolo del 27 ottobre 2019 – ed evidenziando il difetto di prova di verisimiglianza dei tre episodi in esso narrati (viaggio; diserzione del Consiglio d ei Ministri , accompagnamento con persona successivamente“imposta” come dirigente ministeriale ) – ha escluso l’applicazione d elle esimenti dell’ esercizio del diritto di critica e dell’attività giornalisticadi inchiesta sulla base di corrette premesse in iure, reputandoche «il contenuto della informativa è[ra] stato riportato in modo errato», e che era «stato travisato ed enfatizzato in senso denigratorio e diffamatorio per l’ appellato , in quanto [era stato] indicato al lettore,senza alcun valido fondamento, un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] privo di etica e di decoro, dicerto non consono alla carica all’epocaricoperta di Ministro dell’Istruzione ». Il terzo motivo va dunque complessivamente dichiarato inammissibile. 4. Con il quarto motivo vien e denunciata , ai sensi dell’art . 360 n. 3 cod. pro c. civ., « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059, 2697, 2059, 2056 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva, in carenza di ogni allegazione avversaria, senza avere la Corte svolto una preventiva valutazione (preliminare) circa la sussistenza di un nesso di causalità effettivamente immediato e diretto tra il danno non patrimoniale lamentato e l’articolo censurato». Viene contestata la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla sentenza impugnata, senza che il preteso danneggiato avesse dimostrato il nesso di causalità immediatae diretta tra lo scritto assunto come lesivo e le conseguenzepregiudizievoli che ne sarebbero derivate. 4.1.Il motivo è infondato. La decisione impugnata, lungi dall’aver liquidato il danno non patrimoniale in difetto di allegazione e provadella causalità giuridica e del danno-conseguenza, ha ritenuto provato quest’ultimo mediante presunzioni assumendo, quali parametri di riferimento, la risonanza della notizia pubblicata sul quotidiano “ La Repubblica ” , la rilevanza dell’offesa in considerazione della notorietà del diffamante e del ruolo svolto dal diffamato, nonché il rilievodel discredito arrecato . In tal modo, la Corte di merito si ̀ post a in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il pregiudizio all’onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa , identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (v. Cass. n. 25420 del 2017 ; in senso conforme, Cass. n. 8861 del 2021 ; più di recente, Cass. n. 19551del 2023). 5. In definitiva, il ricorso va rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. 7. A norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna i ricorrentia rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistarario. Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam