CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46770/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce in un primo motivo violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. per la mancata astensione di un componente del collegio; violazione degli artt. 192, comma 2 e 195, comma 4 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; eccessività della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo di ricorso è inammissibile non risultando la ricusazione del componente del collegio da parte dell'imputato; il secondo motivo espone considerazioni di fatto senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, tanto da invocare una possibile assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; le censure in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della moglie dell'imputato sono superate dalla mancata utilizzazione da parte della Corte territoriale di tali dichiarazioni; la motivazione in punto di diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è adeguata e conforme al dettato di legge; la censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. proc. pen. espone considerazioni di merito, mentre la sentenza è adeguatamente motivata; analogamente deve ritenersi con riferimento alla misura della pena e alla conferma del giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022