CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 36625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 05 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 28 novembre 2023, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 14/2017 come modificato dall'art. 21 -ter, comma 1 lett. b), legge n. 132/2018, commesso in data 06/07/2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto, e per non avere correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, basandosi solo sui suoi precedenti penali; ritenuto che entrambi i motivi siano inammissibili perché generici e privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, che ha individuato la non particolare tenuità del fatto nella pluralità di violazioni del divieto e nella personalità del ricorrente, gravato di numerosi precedenti penali, e ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche per la mancanza di elementi favorevoli, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando in particolare la spiccata capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle molte condanne già riportate, per reati contro il patrimonio e contro la persona (vedi Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione»); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]