CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento della sentenza impugnata ed insiste per Ck--Q - tocc) Ck_ c ('(-2 o t eco,r p-yt-d," [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 novembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogata a Contin, in anni tre di reclusione, con le già concesse circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento, anche in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.11 giudice di primo grado aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratori delle società [OSCURATO:PERSONA] e Bo.Ma., dichiarate fallite il 12 luglio 2006 e il 20 marzo 2007, il Contin per il reato di cui al capo R (bancarotta fraudolenta documentale), per aver sottratto o distrutto le scritture contabili cagionando un danno di rilevante gravità, il Mantellassi per il reato di cui al capo Q (bancarotta fraudolenta documentale), per aver distrutto o sottratto le scritture contabili, nonché aveva ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. responsabile dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui al capo G, commesso dal legale rappresentante della medesima società [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse e a vantaggio della società medesima. Risultano applicate le pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, u.c. Legge fall, nella massima durata di anni dieci. 1.2.Si tratta delle vicende relative, quanto al capo R, alla [OSCURATO:PERSONA], consistite nella mancata tenuta del libro giornale e delle altre scritture contabili, da parte del legale rappresentante dell'ente che aveva ottenuto contributi pubblici a fondo perduto (contratto di programma) facendosi erogare finanziamenti, quietanzando in modo anomalo le forniture. Il capo Q attiene alla bancarotta fraudolenta documentale della Bo.Ma., per la quale non erano state depositate alla curatela le scritture contabili (libro giornale e registri Iva), mentre la società aveva concluso un contratto di programma ottenendo un finanziamento, per oltre due milioni di euro, poi revocato nel novembre 2007. I giudici di merito evidenziano, con riferimento a tale capo di imputazione, che il curatore era riuscito attraverso le fatture e altri registri (bozze di bilancio, registro beni ammortizzabili: cfr. pag 3 della sentenza) a ricostruire le perdite della società dal 2004, cioè dal momento in cui Mantellassi era amministratore. 1.3.Con riferimento alla responsabilità dell'ente derivante dal delitto di cui al capo G, ascritto al suo legale rappresentante, si evidenzia che uno dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, quello relativo alla disposizione di pagamento del 12 ottobre 2001, era risultato falso in quanto mai effettuato sul conto corrente della società. Si è trattato, per il Tribunale, di condotta illecita adottata nell'esclusivo interesse della società, essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. ammessa a contributo statale fino alla soglia del 25% dell'investimento. Sicché, dichiarata la prescrizione per il reato contestato al capo G al legale rappresentante dell'ente, di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 640-bis cod. pen., 56, 640-bis, 61 n. 7 cod. pen., nei limiti indicati, si era ritenuta la responsabilità della società per l'illecito amministrativo. 2. Avverso il provvedimento indicato, propongono ricorso per cassazione gli imputati e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con distinti atti di impugnazione. 2.1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, lamenta quattro vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., con correlato vizio di mancanza di motivazione. A fronte di specifico motivo di appello, la Corte territoriale non renderebbe alcuna motivazione circa le censure proposte in ordine all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, Legge fall. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, Legge fall. Nessun passaggio argomentativo riserverebbe la Corte territoriale rispetto alle censure mosse con il gravame in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante ma, in ogni caso, si rileva che vi è contraddittorietà della motivazione sul punto. Il primo giudice aveva rigettato la richiesta di provvisionale non ritenendo sussistenti elementi oggettivi per giungere alla valutazione equitativa dei danno, dunque sarebbe contraddittoria la motivazione dei provvedimenti di merito nella parte in cui ravvisano la sussistenza della rilevante entità del danno. Sussisterebbe, infine, la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La Corte territoriale reputa dimostrata, sulla base della consulenza tecnica del pubblico ministero, la rilevante entità del danno, mentre nella relazione dei tecnici acquisita in atti, viene indicata soltanto un'astratta possibilità che un danno di rilevante gravità possa configurarsi. Tanto, considerando che alcuna quantificazione del danno sarebbe stata effettuata, nel corso delle indagini o in sede processuale, e che l'imputato ha collaborato con gli organi fallimentari al contenimento del pregiudizio, che si era raggiunto il soddisfacimento dell'859/0 delle pretese creditorie (che avrebbe potuto essere integrale ove gli organi fallimentari non avessero ritardato a cedere i macchinari aziendali, così deprezzandoli), che gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che il fallimento era stato chiuso tanto che !a parte civile, nel giudizio di appello, non si era costituita.2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali prevista a pena di nullità circa la qualificazione del fatto, da derubricare in bancarotta semplice e sull'elemento soggettivo del reato. Quanto alla qualificazione del fatto e all'elemento soggettivo del reato di bancarotta, il giudice di appello si limita a riportare la sentenza di primo grado, senza rispondere alle censure difensive, incorrendo in nullità ai sensi degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost.2.1.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come bancarotta semplice. In primo luogo, la Corte territoriale motiva riportandosi alla sentenza di primo grado, incorrendo, così, nel vizio di mancanza di motivazione, non rispondendo alle specifiche censure difensive (attività quasi nulla negli ultimi anni di vita dell'ente, assenza di distrazioni imputabili a Contin, la massima collaborazione resa agli organi fallimentari, il soddisfacimento della misura di 85% dei crediti). In secondo luogo, si rileva che !a motivazione è, comunque, contraddittoria nella parte in cui valorizza la finalità dell'omessa tenuta delle scritture contabili, in quanto condotta indicata come diretta a coprire la gestione societaria diretta all'accaparramento di risorse pubbliche. Si tratta, infatti, di condotta (quella dell'accaparramento) che si è verificata alcuni anni prima rispetto a quelli in cui si è posta in essere la contestata omessa tenuta delle scritture contabili. Infine, si evidenzia che mancherebbe del tutto la motivazione sull'elemento soggettivo del reato, tenuto conto della contestazione e dell'attribuzione al Contin della condotta di omessa tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che necessita di indicatori specifici. 2.2. Il ricorso proposto dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia mancanza assoluta di motivazione circa il vantaggio ottenuto dalla società a fronte del delitto commesso dal legale rappresentante dell'ente, derivando la responsabilità da una sorta di automatismo probatorio inidoneo a fondare l'esistenza dell'illecito. A pag. 9 della sentenza impugnata la motivazione resa dalla Corte d'appello è integralmente riproduttiva di quella di primo grado, omettendo ogni riferimento ai motivi di appello. Si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui emerge che il legale rappresentante ha agito per interesse proprio o a vantaggio proprio o di terzi, con esclusione del nesso di immedesimazione organica (Sez, 1, n. 43689 del 2015). L'oggettivo illecito vantaggio diretto, per l'ente, necessario, per la difesa, alla configurazione della responsabilità della società, va accertato ex ante e di questo deve darsi conto nella motivazione, a prescindere dalla mera indicazione dell'interesse perseguito dal soggetto agente. Nella specie, sarebbe stato del tutto omesso ogni riferimento all'illecito vantaggio della società che prescinda da quello del rappresentante legale, derivante all'ente dalla disposizione di pagamento per l'importo di 568.102,59 eseguita su conto corrente della Società, con la causale versamento c/futuro aumento capitale. 2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] devolve due censure. 2.3.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione sul dolo del delitto contestato all'imputato, nella forma della contraddittorietà e manifesta illogicità Mantellassi ha mantenuto la carica fino al 10 marzo 2007, data antecedente ai fallimento e ha presentato proposta di concordato preventivo il 20 ottobre 2006, proposta di cui è stata dichiarata l'inammissibilità il successivo 20 marzo 2007. Le sentenze di merito sarebbero contraddittorie perché, da un lato, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzerebbero la condotta diretta a porre rimedio alla carenza documentale, dall'altro porrebbero a base dell'affermazione di responsabilità la condotta di sottrazione delle scritture e dei libri contabili, indicata come tesa ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio. Si tratta, invece, di condotta diretta ad agevolare la ricostruzione contabile. 2.3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale invece che semplice. Le sentenze di merito danno risalto all'abbandono dell'azienda e la consegna delle chiavi a un terzo, sarebbe dato non emerso dall'istruttoria: Mantellassi ha cessato l'attività il 10 marzo 2007, perché in quella data ha cessato la carica. La proposta di concordato sarebbe poi dichiarata inammissibile il successivo 20 marzo , quando l'imputato non ricopriva più alcuna carica, ma senz'altro fino alla mancata approvazione del concordato l'azienda era operativa. Si sostiene che sole il 10 maggio 2007 vi fu l'apposizione del sigilli e la consegna delle chiavi . La mancanza delle scritture contabili, peraltro parziale, non viene correttamente descritta come condotta dolosa, tenuto conto che la ricostruzione del patrimonio societario era stata comunque possibile, attraverso l'accertamento dei dati patrimoniali ed economici e il concordato era stato dichiarato inammissibile (peraltro con parere favorevole della curatela) soltanto perché la percentuale dei crediti soddisfatti, secondo il piano proposto, sarebbe stata troppo bassa. Emergerebbe, per la difesa dagli elementi probatori raccolti , la mera carenza parziale dei libri e la possibilità comunque, di ricostruire il patrimonio, sia in sede concordataria che in sede fallimentare. Infine, si sottolinea che sarebbe documentata la consegna di documentazione contabile al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di qui la richiesta derubricazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di Mantellassi e Contin sono manifestamente infondati ma, comunque, va rilevata l'illegalità della durata delle pene accessorie, ex art. 216 u.c. I. fall., mentre i motivi proposti nell'interesse della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. sono infondati. 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili. In relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, Legge fall. la Corte territoriale offre una motivazione esauriente e non manifestamente illogica, priva di profili di contraddittorietà e del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità costante sul punto. Ed invero, il più risalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte ancorava la sussistenza della fattispecie circostanziale di cui all'art. 219, comma 1, Legge fall. alla sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, dep. 1990, Piras, Rv. 184139). Attualmente, la giurisprudenza di questa Corte del tutto prevalente è nel senso che, mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede, nell'azione del fallito, la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori, senza necessità di un pregiudizio, questo — ove sussistente in termini di rilevante gravità — può integrare l'aggravante in esame (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307). In questa prospettiva, si è affermato che, ai fini dell'applicazione, dell'art. 219 Legge fall., «la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità — o gravità — del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione — non percentuale ma globale — che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565). Infatti, l'art. 219 cit. «in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613 del 5/12/2014, dep. 2015, Geronzi). Tale orientamento si è, poi, consolidato ribadendo il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv.255063). Affermazione, quest'ultima relativa alla configurabilità della circostanza aggravante sulla base dell'entità del danno provocato dal fatto di bancarotta e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. Si è poi, da ultimo, precisato che la circostanza aggravante può essere integrata in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato. La medesima affermazione, tuttavia, non può essere intesa nel senso che la circostanza aggravante sia configurabile in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, senza, tuttavia, che il pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato sia esso stesso di rilevante gravità. Sicché, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità, deve derivare un danno altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). Orbene, rispetto a tale orientamento cui il Collegio intende dare continuità, si rileva che, secondo le convergenti sentenze di merito, non attaccate, sul punto, da specifiche e puntuali argomentazioni critiche, considerato il danno patrimoniale, misurato al tempo del fallimento, conseguente a fatti di bancarotta di rilevante entità descritti, questo è stato coerentemente considerato di grave entità, tenuto conto dell'entità dei contributi a fondo perduto ingentissimi introitati dalla società a fronte della notevolissima esposizione debitoria di questa, dell'impossibilità di addivenire alla ricostruzione precisa del patrimonio e del movimento degli affari (con riferimento, ad esempio a ingenti debiti per finanziamento correlati al contratto di programma), vanificando l'attività di recupero degli organi fallimentari, esercitando azioni revocatorie o comunque, di recupero a tutela del credito. Diversi, peraltro, sono i profili da valutare ai fini della sussistenza della circostanza aggravante indicata, sopra delineati, rispetto a quelli necessari ad addivenire alla concessione della provvisionale quanto alla domanda risarcitoria. Del resto, si osserva che la censura propone un'alternativa, lettura, rispetto a quella prospettata in sede di merito con motivazione lineare e non manifestamente illogica, delle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero acquisita, non consentita a questa Corte in sede di legittimità. Infine, si rileva che la successiva attività, diretta alla collaborazione con gli organi fallimentari nonché all'esito del riparto (nella specie concluso con soddisfazione dei creditori del 85 %, a seguito della vendita in sede fallimentare, di immobile e macchinari), sono condotte prese correttamente in esame, dai giudici di secondo grado, rispetto alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ma non possono incidere sulla sussistenza della circostanza di cui all'art. 219 Legge fall., considerato che questa va valutata, quanto alla entità del danno patrimoniale, determinato nel senso sopra prospettato, al tempo della dichiarazione di fallimento. 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi nulla, per difetto di motivazione, la sentenza di appello che, a fronte di motivi di impugnazione specifici, con cui si contesti in maniera argomentata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (ex multis, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). Coerentemente con l'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relationem (Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252), deve altresì escludersi l'illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute. Orbene, la critica proposta, sul punto, non prospetta, puntualmente, in quale parte la motivazione della Corte territoriale si sia limitata al mero richiamo di quella di primo grado e a quali, specifici, motivi non abbia fornito alcuna risposta. Gli aspetti considerati con il gravame, infatti, trovano negli argomenti spesi dal giudice di primo grado, prima, e dalla Corte territoriale, poi, adeguata e non manifestamente illogica risposta (attività quasi nulla negli ultimi anni di vita dell'ente, assenza di distrazioni imputabili a Contin, la massima collaborazione resa agli organi fallimentari, il soddisfacimento della misura di 85% dei crediti). 1.3.11 quarto motivo è manifestamente infondato. Corretta risulta la qualificazione giuridica del fatto quale bancarotta fraudolenta documentale e non manifestamente illogica è la motivazione della Corte territoriale sul punto. Anzi, la Corte d'appello sottolinea che era stata proprio la carenza di scritture contabili, quali i! libro giornale in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, a non consentire la ricostruzione delle cause del dissesto e, comunque, quella patrimoniale e degli affari dell'ente, anche ribadendo che la mancanza delle scritture contabili relative al periodo di insorgenza dello stato di insolvenza e ad epoca prossima alla dichiarazione di fallimento (dal 2004 al 2005), avevano reso impossibile l'attività di recupero o comunque, di resistenza rispetto al compendio dei debiti della fallita. Il dato della collocazione temporale dell'attività di accaparramento di risorse pubbliche cui la difesa si riferisce appare, alla luce della lettura dei provvedimenti di merito, elemento non decisivo. Emerge, invece, dalla sentenza di primo grado, cui quella della Corte d'appello, comunque, si richiama, che contabilmente (essendo disponibile il libro giornale sino al 2004) era risultato che la società aveva ottenuto finanziamenti a fondo perduto (contratto di programma) facendosi erogare finanziamenti, ma poi quietanzando in modo anomalo le forniture restando nel tempo, comunque, debitrice non solo nei confronti dell'azienda che le aveva consegnate, ma anche della finanziaria che aveva rilevato il debito (ad es. per il 2002, risultava un contributo a fondo perduto per oltre tre milioni di euro, mentre resisteva un debito nei confronti della spa fornitrice di oltre due milioni di euro : cfr. pag. 5 della sentenza di appello). Tuttavia, risultava dal 2005 l'assenza del libro giornale e delle altre scritture, mentre per il 2006 e fino alla data del fallimento, nessuna scrittura. Dunque, per il periodo dell'insorgenza del dissesto e prossimo al fallimento (dichiarato su alle istanze degli operai che non erano stati pagati) non era stato possibile provvedere all'esatta ricostruzione del patrimonio e degli affari della società. Ciò, senza che emergano comportamenti realizzati dall'amministratore nell'interesse dell'impresa, tali da presentare, dal punto di visto oggettivo, un minimo carattere di coerenza e razionalità, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa medesima, come necessario in caso di bancarotta semplice (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv, 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Rv,212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398). Infine, quanto alla motivazione sull'elemento soggettivo del reato, questa si desume dall'esame di entrambe le sentenze di merito, le cui argomentazioni non manifestamente illogiche sul punto, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722). Tanto, non senza osservare che, trattandosi di bancarotta fraudolenta documentale di cui aii'art. 216, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, Legge fall., secondo il costante indirizzo espresso da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982) è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di identico motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 8 della sentenza di secondo grado: Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Corretta è la qualificazione del fatto quale bancarotta fraudolenta documentale invece che semplice. Va rammentato che la condotta di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630: "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fa/I,, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fa/I. l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore"; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). Nel caso in esame, la sentenza impugnata rende motivazione esauriente e logica, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta documentale fraudolenta e non semplice, avendo affermato la sussistenza della più grave fattispecie valorizzando l'elemento soggettivo intenzionale, tenuto presente dall'amministratore nell'impedire o, comunque, rendere molto difficoltosa la ricostruzione.Del resto, parte delle argomentazioni svolte, sul punto, risultano versate in fatto e presuppongono il riesame, da parte di questa Corte, di circostanze ed elementi di fatto, emergenti dalle prove raccolte, non consentito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Da ultimo, si osserva che appare del tutto irrilevante, ai fini della ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto ascritto all'imputato, l'avvenuta ricostruzione del patrimonio societario da parte degli organi fallimentari, attraverso l'accertamento dei dati patrimoniali ed economici. Inoltre, risulta che l'acclarata carenza documentale era anche precedente alla declaratoria di fallimento ed anzi sussistente anche al momento della domanda di concordato. In ogni caso si osserva che il reato in parola è diretto a tutelare l'interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio dell'imprenditore destinato a soddisfare le loro ragioni. Scopo dell'incriminazione è, pertanto, di impedire che, tenendosi la contabilità in modo da rendere impossibile o, anche solo molto difficoltosa la ricostruzione della situazione patrimoniale, sia leso il suddetto interesse. Di conseguenza, il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste, in ogni caso, anche quando la ricostruzione possa essere attuata diversamente facendo capo a fonti di documentazione esterna, pubbliche o private (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588 nel senso che la ricostruzione aliunde della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società senza difficoltà da parte degli organi fallimentari). 3.[OSCURATO:PERSONA] e Mantellassi va rilevata, di ufficio, l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari irrogate ai predetti nella misura fissa di cui all'art. 216, ultimo comma Legge fall., dal primo giudice e confermate dalla Corte territoriale. E' noto, infatti, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, u. c. Legge fall. nella parte ;n cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".La sostituzione operata dalla sentenza citata, determina, dunque, l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, nella misura fissa di anni dieci, da rideterminare secondo i parametri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, a cura del giudice del rinvio (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 : le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.). 3.1.Si impone, pertanto, su tali punti, l'annullamento della sentenza impugnata, onde rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate agli imputati, in sede di rinvio, da parte della Corte d'appello di Napoli, con declaratoria di inammissibilità, nel resto dei ricorsi. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto agli indicati punti della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata di tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, quello dell'accertamento della responsabilità e della quantificazione della pena principale per entrambi i ricorrenti indicati. 4. Il ricorso proposto dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato. E' noto l'indirizzo di questa Corte (Sez. 1, n. 43689 del 26/06/2015, Fenucci, Rv. 265378; Sez. 6, 23 giugno 2006 n. 32627), richiamato anche dal ricorrente, secondo il quale la responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio del tutto fortuito, comunque non attribuibile alla volontà della persona giuridica. La difesa indica come omesso, nella motivazione della Corte territoriale, ogni riferimento all'illecito vantaggio della società che prescinda da quello del rappresentante legale, derivante all'ente dalla disposizione di pagamento per l'importo di euro 568.102,59, eseguita su conto corrente della società, con la causale versamento c/futuro aumento capitale. Sennonché la lettura dei convergenti provvedimenti di merito (cfr. pag. 104 della sentenza di primo grado, oltre che pag. 9 di quella di appello) consente di rilevare la sussistenza dell'oggettivo illecito vantaggio per l'ente, necessario alla configurazione della responsabilità della società. In particolare, la sentenza di primo grado afferma che si tratta di condotta posta in essere dal legale rappresentante nell'interesse della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., descrivendo anche il vantaggio diretto ricavato dall'ente. Si afferma, infatti, a pag. 104 e sgg. che come tutte le società ammesse al programma, [OSCURATO:SOCIETA]. poteva chiedere le quote di contributo soltanto a fronte di delibera e versamento di apporti di capitale, proprio al fine di integrare la soglia di investimento prevista e fissata al 25%. Con il conseguente onere oltre che di deliberare, anche di versare l'importo, prima di richiedere le quote di contributo e, quindi, poter accedere al programma di investimenti. Dagli estratti conto corrente, invece, era emerso che sul conto corrente della società la disposizione di versamento in questione non risultava, né alla data del 12 ottobre 2001, né in quelle successive, dovendosi considerare, quindi assolutamente fittizio l'aumento di capitale, come documentato e rendicontato, con l'evidente finalità, propria dell'ente, di accedere, comunque al contributo. Di qui, l'assenza di un interesse proprio ed esclusivo del legale rappresentante dell'ente (che peraltro, non viene allegato specificamente nemmeno in sede di ricorso per cassazione) e l'evidente vantaggio per l'ente, in senso del tutto conforme a quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. 4.1.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei