CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: DROMI' [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KZK22) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 38102/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 336 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla ritenuta recidiva che, se esclusa, imporrebbe di dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, al giudizio di responsabilità, alla valutazione e alla utilizzabilità delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto alla recidiva, non dedotto in appello, e, quanto al giudizio di responsabilità e alle prove, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (la censura sulla utilizzabilità è in realtà una censura fondata sulla valutazione della prova e sul giudizio di attendibilità del dichiarante); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MDott.ssa Kati i em te i