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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 29299/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 febbraio 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo all'assorbimento del reato di lesioni nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che tale motivo risulta manifestamente infondato, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, perché le due fattispecie pacificamente concorrono, avendo una diversa oggettività giuridica; né può rilevare l'improcedibilità per assenza di querela, data l'applicazione dell'aggravante teleologica rispetto alle lesioni contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere est ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 febbraio 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo all'assorbimento del reato di lesioni nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che tale motivo risulta manifestamente infondato, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, perché le due fattispecie pacificamente concorrono, avendo una diversa oggettività giuridica; né può rilevare l'improcedibilità per assenza di querela, data l'applicazione dell'aggravante teleologica rispetto alle lesioni contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere est ns
Sentenza Cassazione n. 29299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris