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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 28381/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Grosseto, difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è allegato il decesso del ricorrente e si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Cremona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis, C.d.S., commesso il 6/8/2015, una pena sospesa, con la sospensione della patente di guida per anni due.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello de Brescia, deducendo la mancata applicazione della revoca della patente di guida, trattandosi di ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, codice strada.

3. In data 9 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha prodotto estratto dell'atto di morte del [OSCURATO:PERSONA], concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato.

2. Dal certificato allegato alla memoria pervenuta il 9/5/2022, risulta infatti che [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) è deceduto a Crema il 23/1/2021.

Ne consegue l'estinzione del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 150 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Deciso il 28 giugno 2022 Il consigliere estensore Il preside te [OSCURATO:PERSONA]! ampi , DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Grosseto, difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è allegato il decesso del ricorrente e si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cremona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis, C.d.S., commesso il 6/8/2015, una pena sospesa, con la sospensione della patente di guida per anni due. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello de Brescia, deducendo la mancata applicazione della revoca della patente di guida, trattandosi di ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, codice strada. 3. In data 9 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha prodotto estratto dell'atto di morte del [OSCURATO:PERSONA], concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato. 2. Dal certificato allegato alla memoria pervenuta il 9/5/2022, risulta infatti che [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) è deceduto a Crema il 23/1/2021. Ne consegue l'estinzione del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 150 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Deciso il 28 giugno 2022 Il consigliere estensore Il preside te [OSCURATO:PERSONA]! ampi , DEP
Sentenza Cassazione n. 28381/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris