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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15516/2026

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NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 26 ottobre 2023, ha rideterminato, in accoglimento dei rispettivi concordati in appello, le pene a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non configurabile nel caso di specie.

Evidenziato che parimenti inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale deve solo osservarsi che alcuna violazione del divieto di reformatio in peius è ravvisabile, posto che, stante l'assoluzione dal reato associativo di cui al capo 1, le parti in appello hanno rideterminato correttamente la pena facendo riferimento all'autonomo reato di cui al capo 2, per il quale è prevista l'applicazione anche della pena pecuniaria, senza dunque che possa assumere rilievo il precedente computo della pena, parametrato sulla sola e più grave pena detentiva.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q P.Q.M29 026 F ,,¦ 4LS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 26 ottobre 2023, ha rideterminato, in accoglimento dei rispettivi concordati in appello, le pene a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non configurabile nel caso di specie. Evidenziato che parimenti inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale deve solo osservarsi che alcuna violazione del divieto di reformatio in peius è ravvisabile, posto che, stante l'assoluzione dal reato associativo di cui al capo 1, le parti in appello hanno rideterminato correttamente la pena facendo riferimento all'autonomo reato di cui al capo 2, per il quale è prevista l'applicazione anche della pena pecuniaria, senza dunque che possa assumere rilievo il precedente computo della pena, parametrato sulla sola e più grave pena detentiva. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M29 026 F ,,¦ 4LS
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