CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta 11.9.2018Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. Con avviso di accertamento n. 250TJQM01407, l’ufficio territorialmentecompetente dell’Agenzia delle Entrate aveva accertato, ai sensi dell’art. 41-bisNumero registro generale 38568/2019Numero sezionale 4344/2026Numero di raccolta generale 17667/2026del d.p.r. n. 600 del 1973, in capo all’intimato un maggior reddito imponibile daData pubblicazione 03/06/2026fabbricati, per locazioni non dichiarate, relativo all’anno di imposta 2008, per unimporto pari a € 88.829,00. Veniva, quindi, recuperata a tassazione la maggioreIrpef dovuta, per € 38.551,00.1. A seguito di impugnazione da parte del contribuente, fondata sul difettodel presupposto impositivo, non essendo il medesimo titolare degli immobili, eda seguito di atto di sgravio, riguardante la sola iscrizione a ruolo della pretesafiscale, la CTP di Roma, ritenendo non provato il difetto di titolarità dei beni,provvedeva a scomputare parte della somma oggetto della pretesa tributaria,peraltro già ridotta dall’ufficio a seguito di ricalcolo in autotutela. A seguito diappello del contribuente, la CTR del Lazio aveva accolto l’impugnazione,ritenendo che a seguito dell’emissione del provvedimento di sgravio totale,l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto emettere un nuovo provvedimentoimpositivo con rideterminazione del quantum debeatur, dovendosi ritenereinammissibile la successiva nota depositata nel corso del giudizio di primo grado,ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992, con la quale,contraddittoriamente, la stessa amministrazione chiariva di aver disposto solouno sgravio della iscrizione a ruolo, e non l’annullamento dell’atto impositivo.2. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidato a duemotivi; resta intimato [OSCURATO:PERSONA].Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e /ofalsa applicazione degli artt. 14 e 15 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, incombinato disposto con l’art. 2 quater del d.l. 30 settembre 1994 n. 564, conv.con mod. dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado del Lazio avrebbeerroneamente sovrapposto due istituti del tutto diversi: da un lato, lo sgravioNumero registro generale 38568/2019Numero sezionale 4344/2026Numero di raccolta generale 17667/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’iscrizione a ruolo, dall’altro l’annullamento in autotutela della pretesatributaria.2.Il motivo è fondato.2.1. Deve ritenersi condivisibile la difesa del ricorrente, sia con riferimentoalla diversità degli istituti, rispettivamente disciplinati degli artt. 14 e 15 deld.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, e dall’art. 2 quater del d.l. 30 settembre 1994n. 564, conv. con mod. dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che conriferimento alla circostanza che, sebbene a fronte di una erronea iniziale richiestadi dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la commissioneregionale, soprattutto a fronte delle note successivamente depositate dallamedesima parte, non potesse dichiarare l’estinzione del giudizio.Viene in considerazione sotto questo profilo quanto chiarito da Cass.18625/2020 (e, successivamente, si veda Cass. n. 3138/2023), per la quale Intema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione,dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma unariduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revocaparziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza nonpuò comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permanel'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio creditotributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza chel'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residuapretesa erariale.3. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 4)c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per violazione del combinato dispostodegli artt. 46, 23 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Deduce la parte ricorrente che erroneamente la CGT2 avrebbe ritenutoinammissibile la memoria depositata in corso di causa dalla odierna ricorrente,con la quale si chiariva che non di annullamento della pretesa tributaria potevatrattarsi ma di sgravio del ruolo, e che, pertanto, non avrebbe potuto esseredichiarata la cessazione della materia del contendere.3.1.Il motivo è fondato.Numero registro generale 38568/2019Numero sezionale 4344/2026Numero di raccolta generale 17667/2026Deve ritenersi, infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimitàData pubblicazione 03/06/2026(cfr. Cass. 2585/2019), che nel processo tributario, la violazione del termineprevisto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio dellaparte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporreeccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanzaper la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negarei fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme didiritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del dettodecreto.Sul punto, viene altresì in considerazione quanto chiarito dalla pronuncia26214/2024, per la quale Nel processo tributario di appello, la novità delledifese dell'Amministrazione finanziaria è valutata con riguardo ai presupposti difatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto di ricorso e nonin base alle controdeduzioni formulate in primo grado dalla stessaAmministrazione, poiché quest'ultima, per la natura impugnatoria delprocedimento, assume la veste di attore in senso sostanziale in ragione dellapretesa impositiva risultante dall'atto contestato, sia sul piano del "petitum" chesu quello della "causa petendi" .Nel caso di specie, si è trattato del deposito di una memoria illustrativa, conla quale l’amministrazione ha chiarito il senso e la portata del proprio operato.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con rimessionedelle ulteriori valutazioni al giudice di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il20.5.2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroNumero registro generale 38568/2019Numero sezionale 4344/2026Numero di raccolta generale 17667/2026Data pubblicazione 03/06/2026