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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16809/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0663POS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42499_23 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; rilevato che la sentenza impugnata, in esito a percorso argomentativo non manifestamente illogico, ha dato conto delle ragioni ostative al chiesto beneficio, richiamando la presenza di precedente recente e specifico e l'assenza di qualsiasi prospettiva di risocializzazione, a fronte dell'evidente inserimento dell'imputato nel locale circuito dello spaccio organizzato (cfr. pag. 1); osservato che con detto complessivo iter motivazionale il ricorrente non si è affatto confrontato, limitandosi a contestare l'insufficienza - in senso negativo - del precedente a proprio carico; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0663POS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42499_23 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; rilevato che la sentenza impugnata, in esito a percorso argomentativo non manifestamente illogico, ha dato conto delle ragioni ostative al chiesto beneficio, richiamando la presenza di precedente recente e specifico e l'assenza di qualsiasi prospettiva di risocializzazione, a fronte dell'evidente inserimento dell'imputato nel locale circuito dello spaccio organizzato (cfr. pag. 1); osservato che con detto complessivo iter motivazionale il ricorrente non si è affatto confrontato, limitandosi a contestare l'insufficienza - in senso negativo - del precedente a proprio carico; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris