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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 09851/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza exart. 599-biscod. proc. pen. in data 11 dicembre 2025, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine alreato di ricettazione allo stesso ascritt o .

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di concordato in appello oltre che generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.

Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati, quali quelli fatti valere con il presente ricorso(Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 -02) .

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza exart. 599-biscod. proc. pen. in data 11 dicembre 2025, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine alreato di ricettazione allo stesso ascritt o . 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di concordato in appello oltre che generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati, quali quelli fatti valere con il presente ricorso(Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 -02) . 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 09851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris