CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 17885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22997-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA; - intimata - avverso la sentenza n. 307/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. di FOGGIA, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22997 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rilevato che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria di parchi eolici, propone un motivo di ricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia ha, per quanto interessa, ritenuto legittimi i tre avvisi di accertamento emessi nel 2017 dalla Agenzia delle Entrate in rettifica della rendita proposta da essa ricorrente con procedura DOCFA per i parchi in questione includendo tra gli elementi di computo della rendita il palo di sostegno (torre) della navicella eolica; 2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che: 1. la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, 1. n. 208/2015, per avere la CTR ritenuto che il palo di sostegno della navicella eolica debba essere ricompreso tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell'impianto; 2. il motivo è fondato. Va premesso il quadro normativo di riferimento. La I.n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), ha statuito che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Con la circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare, alla luce delle previsioni della legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. In particolare nella circolare viene precisato che "le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo... Alla categoria "costruzioni" (punto 2) anch'esse da includere nella stima catastale afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. Nella circolare viene altresì specificato che sono inclusi nella stima catastale anche di quegli "elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità" (punto 3). Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobili - risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utiliz:zatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell'immobile, ossia della relativa rendita catastale Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l'esclusione dalla stima catastale di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale... Così, ad esempio, a far data dal 1° gennaio 2016, per le specifiche attività sotto riportate si opererà come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima ... gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni". Successivamente, e con specifico riferimento alle centrali eoliche, la [OSCURATO:PERSONA], Cartografia e Pubblicità con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016, ha chiarito che "Considerate... le caratteristiche tipo- logiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo", così come precisato nella circolare n. 2/E del 2016. Pertanto, ai sensi della legge, richiamato art. 1, comma 21, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc..". Tale indicazione è stata confermata anche con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016: "Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica". In sostanza, per quanto più in particolare interessa, i documenti di prassi escludono dalla stima diretta le "componenti impiantistic:he, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale", se caratterizzate dal non conferire all'immobile una utilità apprezzabile, e così, dalla stima diretta degli impianti eolici, i rotori, le navicelle e gli inverter ma non le torri, ricondotte queste ultime al novero delle "costruzioni" siccome "qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate". La decisione impugnata è riferita ad avvisi emessi in conformità a tali documenti. L'interpretazione corretta della legge, data da questa Corte non consente di avallare la prassi amministrativa. La Corte si è pronunciata sulla questione veicolata con il motivo di ricorso così statuendo: la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, legge n.208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale,, non è legata alla consistenza fisica né all'ancoraggio stabile al suolo dei manufatti e si incentra invece sul loro impiego nel, sulla loro strumentalità rispetto al, processo produttivo; tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, Legge 208 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede — al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto — un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale: è quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità, come il caso delle torri, debba essere escluso dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità al processo produttivo (v. tra molte, Cass. sentenze n.25793, n.25792, n.25791, n.25790, n.25789, n.25788, n.25787, n.25786, n.25875, n.25784 del 22 settembre 2021; ordinanze 26 febbraio 2021, nn.5460, 5459 e 5458; 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento così formatosi. Ribadisce pertanto che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, non è legata alla consistenza fisica del manufatto, al fatto che esso sia o non sia infisso stabilmente al suolo, essendo invece centrata sulla strumentalità del manufatto rispetto al processo produttivo. E'possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo; 3. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; 4. i giudici di merito hanno mancato di accertare se le torri di cui si tratta costituiscano un unicum con impianti interni e/o se possano avere caratteristiche dit òfoi6T11t funzionalità. Per colmare detta mancanza occorre 5 rinviare la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame; 5. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.