Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 40376/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano".

OSSERVA Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che il 22/09/2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena.

Deducono vizio dalla motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] fa istanza di applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà così come previste dalla riforma Cartabia.

I ricorsi sono inammissibili.

Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale.

Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi relativi alla responsabilità perché rinunciati e motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

Con riguardo all'istanza di sostituzione della pena trova applicazioni l'articolo 95 delle Disposizioni transitorie della riforma Cartabia che individua la competenza nel giudice dell'esecuzione All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma il 3/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] le_ Giovanna VERGA G eppino/ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". OSSERVA Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che il 22/09/2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena. Deducono vizio dalla motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] fa istanza di applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà così come previste dalla riforma Cartabia. I ricorsi sono inammissibili. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi relativi alla responsabilità perché rinunciati e motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute. Con riguardo all'istanza di sostituzione della pena trova applicazioni l'articolo 95 delle Disposizioni transitorie della riforma Cartabia che individua la competenza nel giudice dell'esecuzione All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 3/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] le_ Giovanna VERGA G eppino/ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris