CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato atto che si è proceduto de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli nord ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato di cui agli artt, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggìamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile perché non deduce l'illegalità della pena ma lamenta solo il diniego di circostanze che, peraltro, erano state, invece, riconosciute. L'inammissibilità deve essere dichiarata de piano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 m