CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 28365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di TARANTO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 32); art. 74, cornmi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre -,99.0 n. 309 (capo '34); Uri -f. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50); artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 51); artt. 1 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 61 n. 2 cod. pen. (capo 5:3); artt. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, 61 n. 2 cod. pen. (capo 54); artt. 648, 61 n. 2 cod. pen (capo 55); artt. 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895 61 n.2 cod. pen. (capo 56). Il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave in relazione a tutti i reati contestati all'indagato e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore. dell'indagato, eccependo più moti .,/i di .d-oglianza che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, che sarebbe stato ritenuto sussistente in assenza di un quadro indiziario idoneo a legare tra loro i singoli reati fine in modo tale da individuare un vincolo stabile tra persone associate per commetterli. Sostiene, inoltre, che non sarebbero stati indicati efficacemente e coerentemente gli elementi sulla base dei quali a Maiorino è stato attribuito il ruolo di partecipe, né sarebbe stato chiarito perché il contributo da lui fornito non lo renderebbe mero concorrente nei reati scopo o, al più, concorrente esterno del reato associativo. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ipotizzata esistenza delle esigenze cautelarí. Sostiene che il Tribunale del riesame ha rappresentato la ricorrenza delle esigenze G'i cautela senza desurnerla da circostanze concrete, non ha motivato in ordine all'attualità del pericolo e ha trascurato che gli addebiti «si fermano all'anno 2019» e precisamente al 3 dicembre di quell'anno, quando Maiorino subì una perquisizione e la «presunta commissione di atti illeciti afferenti la vendita o la detenzione di sostanze stupefacenti» ebbe termine. Sostiene che il lungo tempo 'crascorso tra la 'commissione dei fatti e Vesecuzione della misura avrebbe consentito di escludere qualsiasi esigenza di cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. Si deve preliminarmente ricordare che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cessazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). AT1Cht Con riferinlento al giudizio cautelare personale, il con'er olio Gli legittimità che consegue alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; gli si chiede, quindi, di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, oltre alla valenza sintomatica degli indizi, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega quegli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; ma non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. :3. I rnOtiVi con i q.dali il ricorrente 'deduce violazione (li legg-e e •„izio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui alli art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 34) sono infondati alla luce delle premesse sopra enunciate. L'ordinanza impugnata, infatti, fornisce puntuale indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi di osservazione pedinamento e controllo; sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, di denaro e di armi. Il Tribunale rappresenta che da tale compendio indiziario emerge il costante approvvigionamento di sostanza stupefacente anche dall'Albania (curato in particolare da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); la possibilità di fare riferimento a fornitori e a corrieri stabili; l'esistenza di una cassa comune per i pagamenti e l'assistenza ai detenuti; la tenuta di una contabilità; la disponibilità di mezzi destinati alla realizzazione del programma -criminoso (armi, macchine destinate al trasporto della sostanza, telefoni cellulari, apparati radiomobili dedicati anche idonei a criptare il contenuto delle conversazioni). 3.1. Dopo aver motivato, con puntuali riferimenti al contenuto delle intercettazioni su tali elementi, indiziariamente idonei a configurare la sussistenza del reato associativo, il Tribunale del riesame ha anche espresso adeguate argomentazioni da cui evincere l'indiziaria partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa. L'ordinanza impugnata sottolinea, infatti, che, come emerge dalle conversazioni intercettate, Maiorino svolgeva funzioni di cassiere; raccoglieva il ricavato delle attività di spaccio; pagava i fornitori e divideva i profitti con gli altri componenti del gruppo; si occupava dell'assistenza ai detenuti (pagò le spese legali per [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza perché trovato in possesso di un chilo di cocaina). Rileva, inoltre, che le conversazioni captate nell'abitazione di Maiorino lo indicano intento (insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA]) «a conteggiare banconote, dividerle in mazzette, metterle sotto vuoto e occultarle in vari angoli della casa» e che, in una conversazione, egli descrisse dettagliatamente il funzionamento di costosi apparecchi utilizzabili per conversazioni criptate e perciò non intercettabili. Osserva, infine, che Maiorino aveva autonomia decisionale riguardo al prezzo di vendita (rispose ad [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva uno sconto che non poteva vedere a meno di 39 euro al grammo, perché si trattava di un ottimo prodotto) e aveva disponibilità di ingenti somme di denaro costituenti provento dello spaccio, parte delle quali fu rinvenuta e sequestrata nella sua abitazione. Sottolinea che questo è indice di un rapporto stabile di tipo fiduciario tra l'odierno ricorrente e gli altri indagati. Si tratta di argomentazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche che superano il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intinseca consistenza delle .valutazioni riservate al giudice di merito. A ciò deve aggiungersi che le argomentazioni del provvedimento impugnato non si pongono in contrasto con i principi di diritto che riguardano la partecipazione al reato associativo. Dal quadro indiziario sopra delineato, infatti, il Tribunale distrettuale -desume che l'in-dagato si mise a disposiziorie della associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi rapportandosi stabilmente con altri componenti del sodalizio e creando con loro un vincolo reciproco che superava la soglia di un rapporto sínallagmatico contrattuale {cfr. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). 4. Non fondato è anche il secondo motivo col quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale distrettuale correttamente osserva che dal titolo di reato contestato al capo 34) discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguate-zza della custodia in carcere. A fronte di ciò, l'ordinanza impugnata ha motivato compiutamente le ragioni di sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. Ha sottolineato in proposito: che per l'ampia rete di contatti, l'attività delittuosa organizzata aveva «inequivoca e oggettiva proiezione nel futuro»; che l'adesione ad una associazione finalizzata alla commissione di gravi delitti in materia di stupefacenti esprime spiccata pericolosità sociale; che foiaiorino è gravato da numerosi precedenti per violazione delle leggi doganali, evasione, associazione a delinquere finalizzata al contrabbando e da pendenze per gravi reati analoghi, anche di tipo associativo.Quanto all'inadeguatezza di misure meno afflittive, il Tribunale osserva che, per l'elevato numero e la gravità dei reati realizzati dalla associazione, oltre che per il non lungo periodo trascorso dai fatti, solo la custodia in carcere può essere idonea a neutralizzare tali esigenze cautelari. Aggiunge che nessuna «prognosi favorevole di spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti misure meno afflittive di quella carceraria» può essere formulata, tanto più che un presidio elettronico può essere deterrente solo dell'allontanamento dal domicilio e non garantisce il rispetto di altre prescrizioni, quali il divieto di comunicazione e di contatti con persone diverse dai conviventi, la cui violazione favorirebbe la consumazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Si tratta di una motivazione congrua, logica e coerente, dunque non censurabile in questa sede di legittimità. 5. Sulla base delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere rigettato, ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94