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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2020

Cassazione n. 21497/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9280-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1003/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 09280 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di somministrazione di acqua potabile, per accertato superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e di fluoruri, nonché l'accertamento del diritto alla restituzione del 50% dei canoni già corrisposti.

Esposero di essere utenti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del [OSCURATO:PERSONA] dell'ATO I [OSCURATO:PERSONA]Viterbo per la fornitura di acqua e che la società avesse violato gli obblighi legali e contrattuali previsti in materia di acqua destinata al consumo umano.

Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. sollevando, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, domandando l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA]Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA]Viterbo e/o della Regione [OSCURATO:PERSONA], e contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria.

Accolta l'istanza di chiamata in causa del terzo per la manleva e la garanzia da ogni eventuale conseguenza dannosa eventualmente derivante dai fatti di causa, si costituì in giudizio anche la Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Viterbo, con sentenza n. 1356/2016 accolse la domanda di risarcimento proposta dagli attori, rigettò la domanda di restituzione della metà dei canoni acqua già versati e rigettò anche la domanda di manleva formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa.

2. La decisione di primo grado venne appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che chiese, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande degli attori e, in caso di accoglimento comunque di tali domande, la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] a manlevarla e garantirla.Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1003 del 30 settembre 2020, dichiarò inammissibile l'appello, poiché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

In particolare, rilevò che sulla sentenza di primo grado erano apposti due timbri: uno del 18 luglio 2016, sottoscritto dal cancelliere e riportante la dicitura "depositato" e il secondo, privo di indicazione di provenienza e non indicante la sottoscrizione, apposto più di un mese dopo, precisamente in data 27 settembre 2016.

Secondo il Giudice di Appello, ai fini della decorrenza di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pronuncia, occorreva dare rilevanza alla data del 18 luglio 2016, indicata come "data di deposito" della sentenza, con la conseguenza che il termine ultimo per appellare sarebbe stato il 20 febbraio 2017.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi di ricorso.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che:

4.1. Con il primo motivo, rubricato "violazione degli artt. 115, 133 c.p.c., 2719 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", la ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'appello, in quanto tardivo.

Ad avviso della ricorrente infatti, il deposito in cancelleria, cui fa riferimento l'art. 133 c.p.c., non può risolversi nella semplice "traditio brevi manu della sentena attestata dal cancelliere", dovendo invece rivestire carattere "ufficiale", ossia risultare nel luogo individuato per il deposito e solo a seguito dell'inserimento dell'atto nell'elenco cronologico delle sentenze presso la cancelleria, con assegnazione del relativo numero identificativo, inserimento che è avvenuto solo il 27 settembre 2016, sicché la notifica dell'appello, avvenuta in data 17 marzo 2017, sarebbe tempestiva.4.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la "violazione dell'art.101 c.p.c., violazione del diritto di difesa — omesso contraddittorio e termini di difesa su di una questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d'ufficio".

Il Tribunale avrebbe violato il dovere di difesa delle parti, ponendo a base della decisione una questione rilevata d'ufficio, senza assegnare il termine previsto dall'art. 101 c.p.c. per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la "vio:[azione degli artt.115, 116, 133 c.p.c., art. 2719 c.c., art. 2712 e artt. 23, co. 2, 23 quater d.lgs. 7.03.2005 n. 82, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Sostiene la ricorrente che: 1) tutti i predetti appellati, in sede di costituzione in secondo grado, non avrebbero proposto eccezione di tardività del gravame; 2) i medesimi non avrebbero mai contestato, nelle successive difese, la corrispondenza all'originale della "copia fotografica" della certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza risultante da un sito internet; 3) gli stessi non avrebbero mai contestato il fatto allegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e cioè che il procedimento di pubblicazione, con l'inserimento dell'atto oggetto del deposito nell'elenco cronologico esistente presso la suddetta cancelleria e con assegnazione del numero identificativo, si sia completato solo in data 27 settembre 2016.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c." Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la circostanza decisiva per cui alla data del 18 luglio 2016, indicata come la data del deposito della sentenza, non risultava ancora l'inserimento dell'atto oggetto del deposito nell'elenco cronologico delle sentenze.Fatto certamente decisivo per il giudizio, in quanto da esso dipende l'individuazione del momento in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione con conseguente decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado.

5. I motivi di ricorso così proposti possono essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione.

In primo luogo, il ricorso è infondato nella parte in cui in esso si deduce che l'inammissibilità del gravame per tardività non sarebbe stata eccepita dalle controparti in sede di costituzione in appello e che il Tribunale avrebbe rilevato tale inammissibilità d'ufficio, senza assegnare un termine alle parti per poter controdedurre al riguardo, con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente.

Emerge, al contrario di quanto affermato dalla società ricorrente, nella sentenza d'appello che costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).

Inoltre, a prescindere dalla circostanza che nel costituirsi in appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, occorre osservare che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 clic., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27/04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453).

Come precisato da questa Corte (Cass. ord. 18/11/2019, n. 29803), la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.

In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, :paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/07/2016, n. 15019).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione.

Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini" (Cass., ord., 29803/2019, già richiamata).

Va pure rilevato che nel resto le censure proposte sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, in quanto non è stata riporta ca, alla lettera, nel ricorso, la parte della sentenza di primo grado relativa alla data del deposito della stessa e alla data del deposito della minuta, date che, secondo la tesi della società ricorrente, sarebbero difformi e tale questione risulta sottesa e permea, in sostanza, ogni motivo del ricorso; inoltre, neppure risulta specificato nel ricorso quando la documentazione cui si fa riferimento a p. 9 del ricorso sia stata depositata in secondo grado, non risultando al riguardo sufficiente la generica indicazione "tutti i documenti già in atti nel grado di appello" ivi riportata, evidenziandosi che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. un., 19/04/2016, n. 7701; Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469).

Ne consegue che il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza si appalesa inconferente dal momento che, come pure risulta dalla sentenza impugnata in questa sede, nel caso di specie si è in presenza di un'unica data di deposito della sentenza di primo grado, attestata in calce al provvedimento medesimo e fidefaciente fino a querela di falso.

Va infatti rimarcato che il principio affermato nell'arresto, più volte richiamato in ricorso, di Cass., sez. un., 22/09/2016, n. 18569 viene in rilievo solo nell'ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di «deposito» della sentenza, l'altra di «pubblicazione».

Le Sezioni Unite, nella motivazione del provvedimento appena richiamato, dopo aver evidenziato in premessa che <de ripetute pronunce sulla questione riguardano tutte ipotesi in cui in calce alla sentenza sono state apposte dal cancelliere due date (individuate rispettivamente come di deposito e di pubblicazione)» (pag. 5 della sentenza), hanno sottolineato esplicitamente che «se ... l'apposizione da parte del cancelliere di un'unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è "venuta ad esistenza" in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza, l'apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza ...»(par. 4 della motivazione, pag. 14).

Di tale limitato ambito applicativo vi è, infine, chiara indicazione anche nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Uni:e, evidenziandosi in esso che l'accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) «nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date».

Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico (v., in senso conforme, Cass., ord., 30/06/2020, nn. 12978 e 12979).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) -- della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente„ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9280-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1003/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 09280 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di somministrazione di acqua potabile, per accertato superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e di fluoruri, nonché l'accertamento del diritto alla restituzione del 50% dei canoni già corrisposti. Esposero di essere utenti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del [OSCURATO:PERSONA] dell'ATO I [OSCURATO:PERSONA]Viterbo per la fornitura di acqua e che la società avesse violato gli obblighi legali e contrattuali previsti in materia di acqua destinata al consumo umano. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. sollevando, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, domandando l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA]Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA]Viterbo e/o della Regione [OSCURATO:PERSONA], e contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria. Accolta l'istanza di chiamata in causa del terzo per la manleva e la garanzia da ogni eventuale conseguenza dannosa eventualmente derivante dai fatti di causa, si costituì in giudizio anche la Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Viterbo, con sentenza n. 1356/2016 accolse la domanda di risarcimento proposta dagli attori, rigettò la domanda di restituzione della metà dei canoni acqua già versati e rigettò anche la domanda di manleva formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa. 2. La decisione di primo grado venne appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che chiese, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande degli attori e, in caso di accoglimento comunque di tali domande, la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] a manlevarla e garantirla.Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1003 del 30 settembre 2020, dichiarò inammissibile l'appello, poiché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. In particolare, rilevò che sulla sentenza di primo grado erano apposti due timbri: uno del 18 luglio 2016, sottoscritto dal cancelliere e riportante la dicitura "depositato" e il secondo, privo di indicazione di provenienza e non indicante la sottoscrizione, apposto più di un mese dopo, precisamente in data 27 settembre 2016. Secondo il Giudice di Appello, ai fini della decorrenza di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pronuncia, occorreva dare rilevanza alla data del 18 luglio 2016, indicata come "data di deposito" della sentenza, con la conseguenza che il termine ultimo per appellare sarebbe stato il 20 febbraio 2017. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi di ricorso. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che: 4.1. Con il primo motivo, rubricato "violazione degli artt. 115, 133 c.p.c., 2719 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", la ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'appello, in quanto tardivo. Ad avviso della ricorrente infatti, il deposito in cancelleria, cui fa riferimento l'art. 133 c.p.c., non può risolversi nella semplice "traditio brevi manu della sentena attestata dal cancelliere", dovendo invece rivestire carattere "ufficiale", ossia risultare nel luogo individuato per il deposito e solo a seguito dell'inserimento dell'atto nell'elenco cronologico delle sentenze presso la cancelleria, con assegnazione del relativo numero identificativo, inserimento che è avvenuto solo il 27 settembre 2016, sicché la notifica dell'appello, avvenuta in data 17 marzo 2017, sarebbe tempestiva.4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la "violazione dell'art.101 c.p.c., violazione del diritto di difesa — omesso contraddittorio e termini di difesa su di una questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d'ufficio". Il Tribunale avrebbe violato il dovere di difesa delle parti, ponendo a base della decisione una questione rilevata d'ufficio, senza assegnare il termine previsto dall'art. 101 c.p.c. per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la "vio:[azione degli artt.115, 116, 133 c.p.c., art. 2719 c.c., art. 2712 e artt. 23, co. 2, 23 quater d.lgs. 7.03.2005 n. 82, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Sostiene la ricorrente che: 1) tutti i predetti appellati, in sede di costituzione in secondo grado, non avrebbero proposto eccezione di tardività del gravame; 2) i medesimi non avrebbero mai contestato, nelle successive difese, la corrispondenza all'originale della "copia fotografica" della certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza risultante da un sito internet; 3) gli stessi non avrebbero mai contestato il fatto allegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e cioè che il procedimento di pubblicazione, con l'inserimento dell'atto oggetto del deposito nell'elenco cronologico esistente presso la suddetta cancelleria e con assegnazione del numero identificativo, si sia completato solo in data 27 settembre 2016. 4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c." Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la circostanza decisiva per cui alla data del 18 luglio 2016, indicata come la data del deposito della sentenza, non risultava ancora l'inserimento dell'atto oggetto del deposito nell'elenco cronologico delle sentenze.Fatto certamente decisivo per il giudizio, in quanto da esso dipende l'individuazione del momento in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione con conseguente decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado. 5. I motivi di ricorso così proposti possono essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione. In primo luogo, il ricorso è infondato nella parte in cui in esso si deduce che l'inammissibilità del gravame per tardività non sarebbe stata eccepita dalle controparti in sede di costituzione in appello e che il Tribunale avrebbe rilevato tale inammissibilità d'ufficio, senza assegnare un termine alle parti per poter controdedurre al riguardo, con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente. Emerge, al contrario di quanto affermato dalla società ricorrente, nella sentenza d'appello che costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano eccepito, in via preliminare, la tardività dell'appello. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666). Inoltre, a prescindere dalla circostanza che nel costituirsi in appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, occorre osservare che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 clic., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27/04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453). Come precisato da questa Corte (Cass. ord. 18/11/2019, n. 29803), la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, :paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/07/2016, n. 15019). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini" (Cass., ord., 29803/2019, già richiamata). Va pure rilevato che nel resto le censure proposte sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, in quanto non è stata riporta ca, alla lettera, nel ricorso, la parte della sentenza di primo grado relativa alla data del deposito della stessa e alla data del deposito della minuta, date che, secondo la tesi della società ricorrente, sarebbero difformi e tale questione risulta sottesa e permea, in sostanza, ogni motivo del ricorso; inoltre, neppure risulta specificato nel ricorso quando la documentazione cui si fa riferimento a p. 9 del ricorso sia stata depositata in secondo grado, non risultando al riguardo sufficiente la generica indicazione "tutti i documenti già in atti nel grado di appello" ivi riportata, evidenziandosi che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. un., 19/04/2016, n. 7701; Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469). Ne consegue che il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza si appalesa inconferente dal momento che, come pure risulta dalla sentenza impugnata in questa sede, nel caso di specie si è in presenza di un'unica data di deposito della sentenza di primo grado, attestata in calce al provvedimento medesimo e fidefaciente fino a querela di falso. Va infatti rimarcato che il principio affermato nell'arresto, più volte richiamato in ricorso, di Cass., sez. un., 22/09/2016, n. 18569 viene in rilievo solo nell'ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di «deposito» della sentenza, l'altra di «pubblicazione». Le Sezioni Unite, nella motivazione del provvedimento appena richiamato, dopo aver evidenziato in premessa che <de ripetute pronunce sulla questione riguardano tutte ipotesi in cui in calce alla sentenza sono state apposte dal cancelliere due date (individuate rispettivamente come di deposito e di pubblicazione)» (pag. 5 della sentenza), hanno sottolineato esplicitamente che «se ... l'apposizione da parte del cancelliere di un'unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è "venuta ad esistenza" in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza, l'apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza ...»(par. 4 della motivazione, pag. 14). Di tale limitato ambito applicativo vi è, infine, chiara indicazione anche nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Uni:e, evidenziandosi in esso che l'accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) «nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date». Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico (v., in senso conforme, Cass., ord., 30/06/2020, nn. 12978 e 12979). 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) -- della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente„ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del
Sentenza Cassazione n. 21497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris