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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 05205/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e riparametrato la pena inflitta e lamenta la mancata indicazione dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, nonché il mancato confronto con specifiche censure contenute nell'appello; ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto più profili, in primo luogo per la sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; considerato, sotto altro profilo, che le doglianze dedotte in appello sono state in parte accolte (quelle inerenti il difetto di prova di alcune condotte e la dosimetria della pena), mentre in punto di richiesta di esclusione dell'operatività della recidiva, la Corte territoriale ha motivato congruamente sulla sintomaticità del nuovo reato a incidere negativamente sul giudizio di pericolosità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'irnpugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e riparametrato la pena inflitta e lamenta la mancata indicazione dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, nonché il mancato confronto con specifiche censure contenute nell'appello; ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto più profili, in primo luogo per la sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; considerato, sotto altro profilo, che le doglianze dedotte in appello sono state in parte accolte (quelle inerenti il difetto di prova di alcune condotte e la dosimetria della pena), mentre in punto di richiesta di esclusione dell'operatività della recidiva, la Corte territoriale ha motivato congruamente sulla sintomaticità del nuovo reato a incidere negativamente sul giudizio di pericolosità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'irnpugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05205/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris