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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30475/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite uno stesso ricorso cu- raro dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia il 6 settembre 2021, in parziale riforma della deci- sione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Brescia l'8 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto il primo responsabile della viola- zione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed il secondo della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi il 13 gennaio 2021, in conseguenza condannando ciascuno, con la recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, esclusa quanto al solo Nicho- las Capra la recidiva, ha rideterminato nei suoi confronti, riducendola, la pena; mentre ha integralmente confermato la sentenza quanto a [OSCURATO:PERSONA].

2. In sintesi, i motivi di impugnazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione di legge sotto tre profili: a) mancato riconoscimento della detenzione di droga ad esclusivo uso per- sonale; b) omessa revoca, per effetto dell'auspicata assoluzione dell'imputato, del provvedimento di confisca della somma di denaro in sequestro; c) mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, an- che in ragione del diniego, ingiusto ed illegittimo, delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.

3.1. Quanto al primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso attiene all'an della penale responsabilità dell'imputato, sufficientemente motivata alla p. 2 della sentenza impugnata, ove si si confuta adeguatamente la tesi difensiva, sottolineando anche l'inconsueto luogo di custodia della sostanza cioè il vano di accesso al serbatoio dell'auto condotta dall'imputato.

Risulta assorbito il secondo motivo.

3.2. Quanto poi al motivo, comune ad entrami gli imputati, avente ad oggetto il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello (alle pp. 4-5) ha dato atto della mancanza in atti di elementi positivi, peraltro nemmeno allegati dai ricorrenti, per il riconoscimento delle attenuanti.

Si tratta di motiva- zione congrua e logica con la quale le impugnazioni non si confrontano.

4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite uno stesso ricorso cu- raro dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia il 6 settembre 2021, in parziale riforma della deci- sione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Brescia l'8 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto il primo responsabile della viola- zione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed il secondo della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi il 13 gennaio 2021, in conseguenza condannando ciascuno, con la recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, esclusa quanto al solo Nicho- las Capra la recidiva, ha rideterminato nei suoi confronti, riducendola, la pena; mentre ha integralmente confermato la sentenza quanto a [OSCURATO:PERSONA]. 2. In sintesi, i motivi di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione di legge sotto tre profili: a) mancato riconoscimento della detenzione di droga ad esclusivo uso per- sonale; b) omessa revoca, per effetto dell'auspicata assoluzione dell'imputato, del provvedimento di confisca della somma di denaro in sequestro; c) mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, an- che in ragione del diniego, ingiusto ed illegittimo, delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso attiene all'an della penale responsabilità dell'imputato, sufficientemente motivata alla p. 2 della sentenza impugnata, ove si si confuta adeguatamente la tesi difensiva, sottolineando anche l'inconsueto luogo di custodia della sostanza cioè il vano di accesso al serbatoio dell'auto condotta dall'imputato. Risulta assorbito il secondo motivo. 3.2. Quanto poi al motivo, comune ad entrami gli imputati, avente ad oggetto il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello (alle pp. 4-5) ha dato atto della mancanza in atti di elementi positivi, peraltro nemmeno allegati dai ricorrenti, per il riconoscimento delle attenuanti. Si tratta di motiva- zione congrua e logica con la quale le impugnazioni non si confrontano. 4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- me
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